Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1225/2020
ECLI:EU:C:2020:551
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0056
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
M. [OSCURATO:PERSONA]-BORDONA
presentate il 9 luglio 2020 (
1
)
Causa C‑56/19 P
RFA International, LP
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Impugnazione – Dumping – Importazione di ferrosilicio originario della Russia – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 11, paragrafi 9 e 10 – Rigetto delle domande di restituzione di dazi antidumping pagati – Metodo di inchiesta – Cambiamento delle circostanze rispetto all’inchiesta iniziale o alle inchieste intermedie relative alla restituzione e al riesame intermedio – Prezzo all’esportazione costruito – Detrazione dei dazi antidumping pagati – Elemento di prova inoppugnabile»
1.
Nel 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 172/2008 (
2
) che istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio (ferrolega utilizzata nella produzione di ferro e acciaio) originario, fra l’altro, della Russia (
3
).
2.
Con detto regolamento è stato istituito un dazio antidumping (pari al 22,7%) applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, prima dello sdoganamento, per i prodotti di due imprese stabilite in Russia (
4
), alle quali era collegata la RFA International, LP (in prosieguo: la «RFA») (
5
).
3.
Le imprese interessate dalle misure antidumping del regolamento iniziale hanno avviato successivi procedimenti per chiederne l’annullamento parziale o il riesame, oppure la restituzione dei dazi antidumping già pagati.
4.
La RFA, in particolare, ha chiesto la restituzione degli importi versati a titolo di dazi antidumping dal 1
o
ottobre 2010 al 31 dicembre 2012.
5.
Il 18 dicembre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale domanda di restituzione con le decisioni C(2014) 9805 final, C(2014) 9806 final, C(2014) 9807 final, C(2014) 9808 final, C(2014) 9811, final, C(2014) 9812 final e C(2014) 9816 final (in prosieguo: le «decisioni controverse»).
6.
Il 4 marzo 2015 la RFA ha proposto un ricorso di annullamento contro dette decisioni dinanzi al Tribunale, sostenendo che esse violavano diverse disposizioni del regolamento (CE) n. 1225/2009 (
6
).
7.
Il Tribunale ha respinto il ricorso della RFA con sentenza del 15 novembre 2018 (
7
), contro la quale è diretta la presente impugnazione.
I.
Contesto normativo. Regolamento n. 1225/2009
8.
Ai sensi dell’articolo 11:
«(...)
8. Nonostante il paragrafo 2, un importatore può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che il margine di dumping in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore.
Per chiedere la restituzione dei dazi antidumping, l’importatore presenta una domanda alla [OSCURATO:PERSONA]. Essa è trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data [in] cui le autorità competenti hanno debitamente accertato l’importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiv[a] degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla [OSCURATO:PERSONA].
Una domanda di restituzione si considera sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull’importo della restituzione dei dazi antidumping richiesta e tutti i documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. Essa deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi ai valori normali e ai prezzi all’esportazione nella Comunità per l’esportatore o il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l’importatore non sia collegato all’esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano immediatamente disponibili oppure l’esportatore o il produttore non sia disposto a comunicarle all’importatore, la domanda deve contenere una dichiarazione del produttore o dell’esportatore attestante che il margine di dumping è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente articolo e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla [OSCURATO:PERSONA]. Se l’esportatore o il produttore non comunicano tali informazioni entro un congruo termine, la domanda è respinta.
Sentito il comitato consultivo, la [OSCURATO:PERSONA] decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e le risultanze di tale riesame, svolto conformemente alle disposizioni pertinenti, sono utilizzate per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata. (…)
9. In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la [OSCURATO:PERSONA], se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2, in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell’articolo 17.
10. Nelle inchieste svolte a norma del presente articolo la [OSCURATO:PERSONA] esamina l’attendibilità dei prezzi all’esportazione a norma dell’articolo 2. Tuttavia, se il prezzo all’esportazione è costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, non viene detratto l’importo dei dazi antidumping quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nella Comunità».
II.
Fatti
9.
Per una migliore comprensione dello svolgimento dei fatti è opportuno ricordare le vicissitudini processuali scaturite dalle domande della RFA (o delle imprese alle quali essa è collegata), in relazione ai suddetti dazi antidumping, alle quali hanno dovuto rispondere sia il Tribunale che la Corte di giustizia.
A.
Il (primo) ricorso di annullamento
10.
In seguito all’adozione, nel 2008, del regolamento iniziale, la CHEMK e la KF hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale volto a farne dichiarare la nullità parziale.
11.
Il Tribunale ha respinto tale ricorso con sentenza del 25 ottobre 2011 (
8
), contro la quale le società ricorrenti hanno proposto impugnazione.
12.
La Corte ha respinto detta impugnazione con sentenza del 28 novembre 2013 (
9
).
B.
Primo procedimento di riesame e (secondo) ricorso di annullamento
13.
Il 30 novembre 2009 la CHEMK e la KF hanno chiesto il riesame intermedio del regolamento iniziale.
14.
Tale procedimento si è concluso con l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 60/2012 (
10
), che ha confermato la misura antidumping iniziale.
15.
La CHEMK e la KF hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale volto a far dichiarare la nullità parziale del regolamento di esecuzione n. 60/2012.
16.
Il Tribunale ha respinto tale ricorso con sentenza del 28 aprile 2015 (
11
), contro la quale le società ricorrenti hanno proposto impugnazione.
17.
La Corte ha respinto detta impugnazione con ordinanza del 9 giugno 2016 (
12
).
C.
Procedimenti di restituzione successivi
1.
Primo e secondo periodo dell’inchiesta di restituzione e (terzo) ricorso di annullamento
18.
Tra il 30 luglio 2009 e il 10 dicembre 2010, la CHEMK e la KF hanno presentato varie domande di restituzione dei dazi antidumping pagati tra il 7 gennaio 2009 e il 10 dicembre 2010.
19.
L’inchiesta di restituzione è stata incentrata sul periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2008 e il 30 settembre 2010, che la [OSCURATO:PERSONA] ha suddiviso in due sottoperiodi: «primo periodo dell’inchiesta di restituzione», dal 1
o
ottobre 2008 al 30 settembre 2009, e «secondo periodo dell’inchiesta di restituzione», dal 1
o
ottobre 2009 al 30 settembre 2010.
20.
Il 10 agosto 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato le decisioni C(2012) 5577 final, C(2012) 5585 final, C(2012) 5588 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final e C(2012) 5611 final, con le quali ha accolto le domande di restituzione riguardanti il primo periodo dell’inchiesta di restituzione e ha respinto quelle relative al secondo.
21.
La RFA ha impugnato tali decisioni dinanzi al Tribunale, che ha respinto il suo ricorso con sentenza del 17 marzo 2015 (
13
).
22.
La RFA ha proposto impugnazione contro la sentenza del Tribunale del 17 marzo 2015. La Corte ha respinto detta impugnazione con sentenza del 4 maggio 2017 (
14
).
2.
Terzo e quarto periodo dell’inchiesta di restituzione e (quarto) ricorso di annullamento
23.
Tra il 1
o
marzo 2011 e il 26 giugno 2013, la RFA ha presentato nuove domande di restituzione di dazi antidumping, questa volta per il periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2010 e il 31 dicembre 2012.
24.
[OSCURATO:PERSONA], dopo avere distinto due sottoperiodi («terzo periodo dell’inchiesta di restituzione», dal 1
o
ottobre 2010 al 31 dicembre 2011, e «quarto periodo dell’inchiesta di restituzione», dal 1
o
gennaio 2012 al 31 dicembre 2012), ha respinto le domande dell’RFA con le decisioni controverse.
25.
Il 4 marzo 2015 la RFA ha proposto dinanzi al Tribunale il (quarto) ricorso di annullamento, con cui contestava dette decisioni. In seguito al rigetto delle sue domande con sentenza de 15 novembre 2018, la RFA ha proposto contro quest’ultima la presente impugnazione.
D.
Secondo procedimento di riesame e (quinto) ricorso di annullamento
26.
In occasione della scadenza delle misure antidumping disposte nel regolamento iniziale, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento di
riesame in previsione della scadenza
che si è concluso con il regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2014 (
15
), in cui è stato mantenuto il dazio antidumping del 22,7% istituito dal regolamento iniziale.
27.
La CHEMK e la KF hanno impugnato il regolamento di esecuzione n. 360/2014 dinanzi al Tribunale, il quale ha respinto il loro ricorso con sentenza del 15 novembre 2018 (
16
). Tale sentenza è passata in giudicato.
III.
Procedimento dinanzi al Tribunale
28.
Il ricorso di annullamento proposto dalla RFA il 4 marzo 2015 contro le decisioni controverse conteneva tre motivi, dei quali è rilevante ai presenti fini solo il secondo, con cui si addebitava a dette decisioni la violazione dell’articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.
29.
Per quanto riguarda gli argomenti della RFA e della [OSCURATO:PERSONA] relativi a tale motivo, rinvio ai punti da 58 a 68 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale sintetizza gli argomenti di entrambe.
30.
Mi limiterò pertanto a trascrivere i punti da 69 a 75 e da 77 a 79 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale spiega perché abbia respinto tale motivo di annullamento. Lo fa nei seguenti termini:
«69
In proposito, occorre anzitutto sottolineare che, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, è giustificato che, in caso di evoluzione significativa dei costi di produzione dei prodotti di cui trattasi tra il periodo di inchiesta preso in considerazione precedentemente e il nuovo periodo di inchiesta, la [OSCURATO:PERSONA] tenga conto, per accertare se i dazi antidumping siano debitamente traslati nei prezzi di rivendita di detti prodotti nell’Unione in tale ultimo periodo, non dei prezzi di rivendita rilevati nel primo di detti periodi, bensì dei costi osservati durante il nuovo periodo di inchiesta. Queste considerazioni valgono anche qualora possa ritenersi che sia intervenuto un cambiamento di metodo rispetto a quanto è stato fatto nell’ambito di un’inchiesta precedente, il che avviene nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto in via principale dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle decisioni impugnate, come esposto al punto 22 supra.
70
Tale prassi è intesa a garantire la solidità dell’analisi nel confronto di situazioni complesse sotto il profilo economico al fine non solo di giustificare la fondatezza delle misure adottate ai sensi della normativa antidumping, ma anche di assicurare, tra gli operatori che possono essere oggetto di siffatte misure, il rispetto del principio generale di diritto dell’Unione della parità di trattamento. Orbene, se è vero che garantire la solidità, nell’analisi economica, del confronto della situazione tra i due periodi giustifica, in linea di principio, l’applicazione dello stesso metodo, ciò non vale quando i parametri pertinenti siano cambiati in misura sufficiente da rendere l’applicazione del metodo utilizzato in precedenza non idonea a dare un risultato attendibile, nel caso di specie per valutare se i dazi antidumping erano stati, o non erano stati, debitamente traslati nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 18 settembre 2014, Valimar,
C‑374/12
,
EU:C:2014:2231
, punti
50
e
59
). Come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], sebbene i costi di produzione siano aumentati significativamente tra i due periodi raffrontati, un aumento dei prezzi di rivendita nell’Unione, pur se considerevole, non garantisce necessariamente che i dazi antidumping siano stati debitamente traslati, vale a dire pienamente traslati, nello stabilire tali prezzi. I costi di produzione possono essere aumentati in misura maggiore rispetto ai prezzi. In tal caso, sebbene i nuovi prezzi siano superiori al livello dei vecchi prezzi maggiorati con dazi antidumping, le parti interessate non hanno debitamente traslato i dazi antidumping tenuto conto dell’evoluzione dei loro costi di produzione.
71
Gli argomenti dedotti dalla ricorrente nel presente procedimento non rimettono in discussione tale analisi. Anzitutto, contrariamente a quanto sostiene, in sostanza, la ricorrente, l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base non implica affatto, nei limiti in cui esso riguarda la questione se “il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita”, che per poter beneficiare di una risposta positiva soltanto l’equivalente del dazio antidumping deve essere integrato nel nuovo prezzo di rivendita oltre al prezzo di rivendita praticato in precedenza. Infatti, un dazio aggiuntivo rispetto ai costi normalmente sostenuti è “debitamente traslato” solo se si aggiunge a questi altri costi. Orbene, se tali altri costi aumentano, ma il prezzo di rivendita aumenta meno, in realtà il dazio è solo parzialmente o per nulla aggiunto a questi altri costi, anche se l’equivalente del dazio è stato aggiunto al prezzo di rivendita praticato in precedenza. Il passaggio della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla restituzione dei dazi antidumping invocato dalla ricorrente e citato al punto 58 supra non contraddice in alcun modo quest’analisi. Lo stesso può dirsi per la sentenza del 18 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑73/12
,
EU:T:2015:865
), richiamata dalla ricorrente. In particolare, il punto 155 di detta sentenza, letto nel suo contesto, indica che un metodo diverso dal raffronto dei prezzi di rivendita praticati nell’Unione prima e dopo l’imposizione dei dazi antidumping può essere appropriato per determinare se tali dazi siano traslati o meno nei nuovi prezzi di rivendita nell’Unione.
72
Per quanto attiene agli elementi concreti del caso di specie, riguardo al quarto periodo dell’inchiesta di restituzione, corrispondente all’anno 2012, si deve rilevare che, nelle decisioni impugnate, ad esempio al punto 85 della decisione C(2014) 9805 final, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato un aumento sostanziale dei costi di produzione rispetto al periodo di inchiesta iniziale, pari al 109%, senza essere contraddetta nel merito dalla ricorrente, in particolare nel presente ricorso. In siffatte circostanze, per stabilire se i dazi antidumping fossero stati debitamente traslati nei prezzi di rivendita praticati nell’Unione dalla ricorrente per conto della CHEMK e della KF durante il quarto periodo dell’inchiesta di restituzione, era giustificato che la [OSCURATO:PERSONA] tenesse conto dei costi di produzione registrati nel 2012 anziché dei prezzi di rivendita utilizzati nell’inchiesta iniziale.
73
Orbene, in una situazione in cui, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle decisioni impugnate, ad esempio al punto 84 della decisione C(2014) 9805 final, i prezzi di rivendita coprono solo nell’1% dei casi il costo dei beni, compreso il dazio antidumping, non si è affatto stabilito che tali diritti siano stati debitamente traslati.
74
Anche l’aumento di oltre il 100% dei prezzi di rivendita tra il periodo dell’inchiesta iniziale e il quarto periodo dell’inchiesta di restituzione, invocato dalla ricorrente, non è sufficiente in tale contesto per dimostrare che i dazi antidumping siano stati interamente traslati durante il secondo di questi periodi. È sufficiente, infatti, com’è in sostanza affermato al precedente punto 70, che i costi di produzione siano aumentati più dei prezzi praticati per far sì che questi ultimi non riflettano correttamente i dazi antidumping, tenendo conto dell’evoluzione dei costi di produzione. Orbene, ciò è a priori provato dal fatto, rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], che nel 99% dei casi il costo dei beni, compreso il dazio antidumping, non era coperto dai prezzi di rivendita nell’Unione nel 2012.
75
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente detratto il dazio antidumping dal prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione per calcolare il prezzo all’esportazione costruito per il quarto periodo dell’inchiesta di restituzione, poiché non è stato dimostrato che il dazio antidumping fosse stato debitamente traslato nel primo di tali prezzi.
(...)
77
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene giustamente, come ha esposto nelle decisioni impugnate, ad esempio al punto 78 della decisione C(2014) 9805 final, che l’analisi dei prezzi di rivendita nell’Unione per stabilire in quale misura essi riflettano i dazi antidumping deve essere svolta allo stadio di commercializzazione successivo al pagamento di tali dazi, vale a dire, per definizione, a uno stadio di commercializzazione al quale il prezzo tiene conto di costi supplementari rispetto a quelli considerati allo stadio dei prezzi “franco fabbrica” o CIF [prezzo CIF (Cost, Insurance and Freight – Costo, assicurazione e nolo)]. A tale proposito, occorre sottolineare che, sebbene il regolamento di base preveda che determinati prezzi siano adeguati ad uno stadio commerciale diverso da quello al quale sono praticati, ciò è per garantire un confronto equo dei prezzi che non riflettono necessariamente le medesime prestazioni. Così, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base [divenuto articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1036 (
17
)] prevede che il confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale può richiedere adeguamenti che tengano conto dei diversi stadi commerciali ai quali tali prezzi sono stati praticati. Tuttavia, ciò non si verifica quando si tratti di valutare unicamente i prezzi di rivendita nell’Unione nel contesto dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, che non prevede siffatti adeguamenti. Peraltro, nella misura in cui è legittimo che, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, in determinate situazioni, come quella del caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] analizzi i prezzi di rivendita tenendo conto di tutti i costi sostenuti prima di detta rivendita, come ricordato al punto 69 supra, un’analisi dei prezzi fissati allo stadio dei prezzi “franco fabbrica” o CIF non sarebbe coerente, neppure qualora si aggiungessero artificialmente a questi prezzi i dazi antidumping come secondo la ricorrente sarebbe stato fatto, vale a dire senza tenere conto di un certo numero di costi sopportati prima di tale rivendita. Inoltre, in siffatte situazioni, non occorre effettuare un confronto dei prezzi di rivendita nell’Unione tra due periodi successivi, confronto che, come nel presente procedimento, può essere influenzato dalla mancanza di omogeneità nel tempo degli stadi commerciali ai quali gli importatori dei prodotti in questione hanno fatturato ai primi acquirenti indipendenti nell’Unione. È invece indispensabile verificare se gli elementi forniti dall’importatore di cui trattasi dimostrino che il prezzo effettivamente pagato da detti acquirenti durante il periodo in esame riflette debitamente i dazi antidumping. A tale proposito, nelle decisioni impugnate è stato rilevato, senza che ciò fosse contestato dalla ricorrente, che nel suddetto periodo essa vendeva già i prodotti prevalentemente sulla base del prezzo “reso sdoganato”, ossia comprensivo di tutti i costi intervenuti a monte della consegna, il che poteva facilitare la verifica sopra menzionata.
78
Di conseguenza, la ricorrente non poteva basarsi sull’evoluzione dei prezzi praticati allo stadio dei prezzi “franco fabbrica” o CIF, anche aumentati dei dazi antidumping, per dimostrare che, durante il terzo periodo dell’inchiesta di restituzione, essa traslava i dazi antidumping nei suoi prezzi di rivendita nell’Unione. La ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi atti a dimostrare che i suoi prezzi “reso sdoganato” praticati durante detto periodo coprivano tutti i costi sostenuti a tale stadio per i prodotti in questione, compresi i dazi antidumping, cosa che essa non ha fatto. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi correttamente detratto il dazio antidumping dal prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione per calcolare il prezzo all’esportazione costruito per il terzo periodo dell’inchiesta di restituzione, in quanto non era stato dimostrato che il dazio antidumping fosse debitamente traslato nel primo di tali prezzi. Pertanto, non occorre esaminare gli argomenti esposti dalle parti riguardo all’attendibilità o al metodo di calcolo di tali prezzi “franco fabbrica” o CIF. Per quanto concerne l’affermazione della ricorrente, espressa nella replica, secondo cui anche il confronto dei prezzi di rivendita allo stadio “reso sdoganato” produrrebbe un risultato che dovrebbe dar luogo a una restituzione parziale dei dazi, si deve rilevare che, ad ogni modo, essa non è sufficientemente suffragata da poter essere presa in considerazione nell’ambito del controllo di legittimità delle decisioni impugnate (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2015, RFA International/[OSCURATO:PERSONA],
T‑466/12
,
EU:T:2015:151
, punto
44
e giurisprudenza citata).
79
Da quanto precede risulta che il secondo motivo della ricorrente, basato sulla violazione dell’articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base nella costruzione del prezzo all’esportazione, è parimenti infondato».
IV.
Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e conclusioni delle parti
31.
L’atto introduttivo dell’impugnazione è stato depositato presso la cancelleria della Corte il 25 gennaio 2019.
32.
La RFA chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di statuire definitivamente sulla controversia, qualora essa sia matura per la decisione. In subordine, chiede che la causa sia rinviata al Tribunale per la decisione nel merito. In ogni caso, chiede che la [OSCURATO:PERSONA] sia condannata alle spese.
33.
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la RFA alle spese.
34.
L’udienza fissata per il 25 marzo 2020 è stata sostituita da quesiti posti dalla Corte alle parti per risposta scritta.
V.
Esame dell’impugnazione
A.
Osservazioni preliminari
35.
Dalla lettura dei fatti emerge che, fin dall’istituzione dei dazi antidumping con il regolamento iniziale, vi sono state, in relazione a tali dazi, varie vicissitudini (ricorsi di nullità, domande di restituzione dei dazi pagati e inchieste di riesame, sia intermedie che in previsione della scadenza) che non si possono ignorare nello statuire sulla presente impugnazione.
36.
Tale circostanza giustifica che, prima di addentrarmi nell’analisi dei motivi di impugnazione, rammenti che, in astratto, in seguito all’istituzione dei dazi antidumping, è possibile riesaminarli o chiederne la restituzione, in conformità con le prescrizioni del regolamento di base.
37.
Relativamente al
riesame
, nella sentenza del 18 settembre 2014 (
18
) la Corte ha osservato che, «(…) per quanto riguarda il riesame delle misure in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si tratta essenzialmente di valutare se la soppressione della misura antidumping iniziale possa favorire la reiterazione o la ricomparsa del dumping e del pregiudizio. (...) [R]iguardo al riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] può, tra l’altro, esaminare se le circostanze riguardanti il dumping e il pregiudizio siano mutate sensibilmente o se le misure esistenti abbiano prodotto gli effetti previsti e eliminato il pregiudizio accertato in precedenza, al fine di proporre di abrogare, di modificare o di mantenere il dazio antidumping istituito all’esito dell’inchiesta originaria».
38.
Il procedimento di
restituzione
, ancorché analogo a quello di riesame intermedio (di fatto, l’articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, del regolamento di base permette di cumularli), consente solo un esame del margine di dumping effettivo e non un riesame della questione generale del pregiudizio.
39.
Gli elementi comuni ai procedimenti di riesame e di restituzione dei dazi pagati sono contenuti nei paragrafi 9 e 10 dell’articolo 11 del regolamento di base, che sono per l’appunto quelli che secondo la RFA sarebbero stati violati dal Tribunale:
–
il paragrafo 9 riguarda il metodo da impiegare nelle inchieste di riesame e di restituzione. Di norma, in tali inchieste devono essere utilizzati gli stessi metodi «impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio», salvo che siano cambiate le circostanze;
–
il paragrafo 10 riguarda il prezzo costruito all’esportazione. Per quanto qui rileva, esso dispone che tale prezzo può essere determinato senza «detra[rre] l’importo dei dazi antidumping», alle condizioni cui farò riferimento più avanti.
B.
I motivi di impugnazione
40.
La RFA precisa che la sua impugnazione «si limita a contestare quanto accertato dal Tribunale relativamente al secondo motivo dedotto dalla ricorrente nel giudizio di primo grado, più in particolare i punti da 69 a 75 e da 77 a 79 della sentenza impugnata» (
19
).
1.
Primo motivo: «il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base e la giurisprudenza pertinente e ha effettuato constatazioni di fatto materialmente inesatte»
41.
Il motivo è suddiviso in due parti.
a)
Prima parte: carenza di motivazione
1)
Argomenti della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA]
42.
L’argomento della RFA relativo all’asserita carenza di motivazione è laconico. Esso si limita all’affermazione secondo cui «il Tribunale non ha esaminato l’argomentazione della ricorrente relativa all’assenza di un cambiamento delle circostanze» (
20
).
43.
[OSCURATO:PERSONA] rileva che il Tribunale non è tenuto a rispondere esaustivamente a tutti gli argomenti del ricorrente, essendo sufficiente una motivazione implicita nei fondamenti della decisione.
2)
Valutazione
44.
La censura della RFA su tale punto non risulta facilmente comprensibile, avendo quest’ultima riconosciuto che «il Tribunale ha ritenuto che gli aumenti dei costi di produzione costituissero un mutamento delle circostanze tale da legittimare un cambiamento del metodo di calcolo del prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base» (
21
).
45.
Infatti, nella motivazione della sentenza impugnata il Tribunale spiega perché, a suo avviso, sussistessero motivi sufficienti a legittimare che la [OSCURATO:PERSONA] modificasse il suo metodo di calcolo.
46.
In particolare, il punto 70 di detta sentenza evidenzia che è possibile rinunciare all’applicazione degli stessi metodi «quando i parametri pertinenti siano cambiati in misura sufficiente da rendere l’applicazione del metodo utilizzato in precedenza non idoneo a dare un risultato attendibile».
47.
Muovendo da tale premessa, il Tribunale sottolinea che nella presente causa vi è stata una variazione dei parametri, in particolare dei costi di produzione. È vero (e può derivarne una certa confusione) che tale variazione dei costi di produzione costituisce un elemento comune alla valutazione dell’eliminazione dei dazi antidumping dal calcolo del prezzo all’esportazione in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base. Tuttavia, ciò non osta a che, concretamente, nel ragionamento del Tribunale, questo stesso aumento dei costi di produzione sia considerato anche un fattore determinante del
mutamento delle circostanze
che legittimava il
cambiamento del metodo
impiegato.
48.
Ciò posto, il Tribunale non incorre in un difetto di motivazione tale da comportare l’annullamento della sentenza impugnata. La motivazione ivi esposta, quand’anche fosse erronea, esiste ed è sufficiente affinché la ricorrente ne comprenda il contenuto, dal quale essa dissente nel merito.
49.
Occorre inoltre considerare che, nelle decisioni controverse, la [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato un insieme di cambiamenti di fatto e di variazioni importanti intervenuti durante l’inchiesta in corso, rispetto all’inchiesta iniziale, che legittimavano il cambiamento di metodo.
50.
Fra tali cambiamenti, il Tribunale ha preso in considerazione l’aumento dei costi di produzione, il che è logico, in quanto anche la RFA aveva fatto riferimento, nella sua domanda, a tale elemento, sebbene ne concorressero altri (
22
).
51.
Infine, come la Corte ha avuto occasione di esporre nella sentenza del 4 maggio 2017 (
23
), a fronte di un argomento analogo fatto valere dalla RFA, è sufficiente rilevare che, nell’ambito di un’impugnazione, il controllo della Corte è volto, in particolare, ad accertare se il Tribunale abbia adeguatamente risposto al
complesso
degli argomenti dedotti dal ricorrente. Ciò si verifica nel caso di specie.
52.
Aggiungo, ad ogni modo, che, sebbene la lettura di alcuni passaggi dei punti 69 e 78 della sentenza impugnata possa suggerire, ad una prima impressione, che il Tribunale abbia svolto un ragionamento che va oltre quello della [OSCURATO:PERSONA], non per questo esso ha sostituito (bensì semplicemente completato) la motivazione delle decisioni impugnate. Di conseguenza, la RFA, correttamente, non ha fatto valere tale apparente sostituzione di motivi nel suo primo motivo d’impugnazione.
b)
Seconda parte: gli asseriti errori di diritto e le constatazioni di fatto materialmente inesatte
1)
Argomenti della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA]
53.
La RFA sintetizza i suoi argomenti nei seguenti termini: «(…) la [OSCURATO:PERSONA] non ha effettuato la valutazione relativa alla traslazione dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita sulla base del prezzo di rivendita individuato in occasione dell’inchiesta che ha condotto al regolamento iniziale, bensì sulla base dei costi di produzione correnti in Russia. Ciò costituisce un cambiamento di metodo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che le circostanze erano significativamente mutate dall’inchiesta iniziale e, in particolare, che i costi di produzione degli esportatori russi erano aumentati del 100% circa. Tuttavia, l’aumento dei costi esisteva ed era già noto durante i periodi dell’inchiesta relativa alle restituzioni compresi tra il 2008 e il 2010».
54.
[OSCURATO:PERSONA] si basa sul tenore letterale dell’articolo 11, paragrafo 9, per sostenere che l’unico riferimento valido è quello del regolamento iniziale, poiché si tratta di quello che si è «conclus[o] con l’istituzione del dazio».
2)
Valutazione
55.
Come già esposto, l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base menziona, da un lato, «l’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio» e, dall’altro, le inchieste relative a riesami e restituzioni. Nel corso di queste ultime devono essere utilizzati gli stessi metodi impiegati nella prima, salvo che siano cambiate le circostanze.
56.
La disposizione asseritamente violata impone pertanto soltanto il successivo utilizzo degli «stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio». Atteso che, nel presente procedimento, il dazio antidumping è stato istituito dal regolamento iniziale, il tenore della norma induce ad utilizzare come elemento di riferimento il metodo utilizzato nell’inchiesta iniziale e non quello seguito in un altro momento.
57.
In base a tale premessa (che, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella controreplica, la RFA accetta, tardivamente, al punto 9 della replica, contrariamente a quanto sembrava dedursi dal punto 25 del ricorso), non si può accogliere questa seconda parte del primo motivo di impugnazione.
58.
Nel ricorso, la RFA sosteneva che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare lo stesso metodo di
altre
inchieste successive diverse da quella conclusasi con l’istituzione, nel 2008, dei dazi antidumping. In concreto, essa censurava il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] (e il Tribunale, nel confermarne la tesi) non avesse adottato il metodo già impiegato per pronunciarsi sulla
restituzione
dei dazi antidumping relativi ad altri periodi precedenti (
24
).
59.
Non si può escludere che la tesi della RFA possa, in teoria, avere un fondamento giuridico diverso da quello per il quale ha optato essa stessa (la violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base). Tuttavia, l’unica norma giuridica di cui essa lamenta la violazione nell’impugnazione (alla quale la Corte deve attenersi) è il succitato articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, di cui la RFA addebita al Tribunale l’interpretazione erronea.
60.
In tali circostanze, il primo motivo di impugnazione è destinato al rigetto, dato che, ripeto, l’interpretazione sostenuta dalla RFA dinanzi al Tribunale non si concilia con il tenore della disposizione citata.
61.
Ad ogni modo, come evidenziato dal Tribunale, l’adozione di un nuovo metodo, diverso da quello impiegato in inchieste precedenti, sarebbe consentita ove si ritenesse che vi sia stato un
cambiamento delle circostanze
. A tale eventualità fa riferimento il punto 70 della sentenza impugnata: «se pure garantire la solidità, nell’analisi economica, del confronto della situazione tra i due periodi giustifica, in linea di principio, l’applicazione dello stesso metodo, ciò non vale quando i parametri pertinenti siano cambiati in misura sufficiente da rendere l’applicazione del metodo utilizzato in precedenza non idonea a dare un risultato attendibile». Il Tribunale conferma, in tale passaggio, ciò che la Corte aveva già dichiarato nella sentenza Valimar.
62.
Orbene, accertare se vi sia stato o meno, di fatto, un cambiamento delle circostanze è una valutazione che, come le altre asserite «constatazioni di fatto materialmente inesatte» che la RFA addebita al Tribunale, non può servire a fondare un’impugnazione, la quale riguarda esclusivamente le questioni di diritto, e non il merito.
63.
Infatti, secondo costante giurisprudenza, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti (
25
). Pertanto, le valutazioni di carattere fattuale della sentenza impugnata non sono suscettibili di impugnazione, salvo che sia dedotto lo snaturamento degli elementi di prova risultante, in modo manifesto, dai documenti del fascicolo, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
64.
Ad ogni modo, poiché la lite è incentrata sulla traslazione successiva dei dazi antidumping (che costituisce il vero nucleo della controversia), l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base non è una disposizione idonea per dirimerla. Nell’inchiesta iniziale non si può parlare di un
metodo
adeguato per accertare la traslazione, o l’assenza di traslazione, dei dazi antidumping: tale dato è assente, per forza di cose, da qualsiasi inchiesta iniziale, che è diretta per l’appunto ad istituire il dazio antidumping.
65.
Ciò posto, per definizione non può esservi uno
stesso metodo
comune all’inchiesta iniziale e alle successive inchieste di restituzione per quanto riguarda la traslazione dei dazi antidumping nel prezzo di rivendita dei prodotti nell’Unione. Analogamente, non si può parlare di un
cambiamento di metodo
, dato che, insisto, nelle inchieste iniziali non vi è propriamente un metodo per verificare la traslazione nei prezzi di rivendita di un dazio antidumping ancora inesistente.
66.
Il criterio dell’immodificabilità del metodo (salvo mutamento delle circostanze) posto dall’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento risulta pertanto inapplicabile in tali casi.
2.
Secondo motivo di impugnazione
67.
La RFA sintetizza il suo secondo motivo di impugnazione nei seguenti termini: «Il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base applicando un criterio giuridico erroneo. Il criterio giuridico elaborato dal Tribunale richiede che la prova dell’incorporazione dei dazi antidumping nei prezzi all’esportazione possa essere prodotta soltanto mediante dati relativi ai prezzi “reso sdoganato” nonché dimostrando che nei nuovi prezzi erano compresi non soltanto i dazi antidumping ma anche tutti i costi di produzione sostenuti. Né l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base né la Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla restituzione dei dazi antidumping
[
(
26
)
]
(…) contengono un requisito del genere».
a)
Prima parte: inclusione nel calcolo del prezzo all’esportazione non solo dei dazi antidumping ma anche dei costi di produzione
1)
Argomenti della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA]
68.
La RFA contesta il contenuto dei punti da 72 a 75 della sentenza impugnata, affermando che l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base richiede soltanto che il produttore presenti elementi di prova concludenti nel senso che il dazio è stato debitamente traslato nei prezzi di vendita nell’Unione.
69.
Secondo la RFA, basterebbe che i prezzi di rivendita siano aumentati in misura sufficiente rispetto ai prezzi rilevati nel corso dell’inchiesta iniziale. Se a tal fine fosse pertinente prendere in considerazione i costi di produzione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sviluppare l’articolo 4.1, lettera b), della sua comunicazione relativa alla restituzione dei dazi (
27
) per includerli.
70.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il richiedente deve dimostrare non solo che si è verificato un aumento dei prezzi d rivendita, ma altresì che il dazio «è debitamente traslato» in tali prezzi.
2)
Valutazione
71.
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, primo comma, del regolamento di base, le procedure di restituzione si fondano sulla dimostrazione che il margine di dumping in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore.
72.
L’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base consente di non detrarre, al fine di costruire il prezzo all’esportazione (a norma dell’articolo 2, paragrafo 9), l’importo dei dazi antidumping pagati. Tale possibilità sussiste tuttavia soltanto «quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nella Comunità».
73.
Questa parte dell’atto di impugnazione fa riferimento ad un problema che, per la sua eventuale incidenza su altri casi, è opportuno analizzare prima in termini generali e poi con specifico riferimento alle circostanze del presente procedimento.
i)
Fissazione del prezzo di rivendita: si può esaminare unicamente la questione se vi sia stata traslazione dei dazi antidumping?
74.
Secondo la tesi della RFA, ribadita a più riprese, per verificare, in seguito alla produzione di elementi di prova inoppugnabili, se i dazi antidumping siano stati inclusi (o traslati) nei prezzi di rivendita, non si può valutare l’incidenza di altri fattori, come riconosce il Tribunale seguendo l’orientamento della [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe quindi sufficiente che i nuovi prezzi siano superiori alla somma di quelli precedenti e del dazio antidumping affinché quest’ultimo debba ritenersi incluso.
75.
Non condivido questa tesi. A mio avviso, è più logico (e si concilia meglio con un’interpretazione integrale della norma invocata) sostenere che l’aumento dei prezzi di rivendita nell’Unione, rispetto a quelli iniziali, non implica automaticamente che i dazi antidumping siano debitamente e interamente traslati nei prezzi finali.
76.
Infatti, può dedursi che i nuovi prezzi, pur essendo superiori a quelli vecchi, non riflettono adeguatamente (ossia non includono) i dazi antidumping se: a) nel periodo intercorrente tra il momento iniziale e quello finale, i costi di produzione sono aumentati significativamente, e b) i nuovi prezzi di rivendita non rispecchiano tale aumento dei costi.
77.
Questa argomentazione, della cui correttezza non dubito, è in sostanza quella utilizzata dal Tribunale: «l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base non implica affatto, nei limiti in cui esso riguarda la questione se “il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita”, che per poter beneficiare di una risposta positiva soltanto l’equivalente del dazio antidumping deve essere integrato nel nuovo prezzo di rivendita oltre al prezzo di rivendita praticato in precedenza. Un dazio aggiuntivo rispetto ai costi normalmente sostenuti è “debitamente traslato” solo se si aggiunge a questi altri costi. Orbene, se tali altri costi aumentano, ma il prezzo di rivendita aumenta meno, in realtà il dazio è solo parzialmente o per nulla aggiunto a questi altri costi, anche se l’equivalente del dazio è stato aggiunto al prezzo di rivendita praticato in precedenza» (
28
).
78.
Aggiungo che, ad ogni modo, e come giustamente afferma la [OSCURATO:PERSONA], la prassi amministrativa seguita da tale istituzione non è idonea a modificare norme giuridiche vincolanti adottate dalle istituzioni dell’Unione.
ii)
Applicazione di tale criterio nella sentenza impugnata
79.
Il Tribunale ha illustrato i motivi per i quali il richiamo operato dalla ricorrente al fatto che i prezzi di rivendita erano aumentati di oltre il 100% tra il periodo dell’inchiesta iniziale e il quarto periodo dell’inchiesta di restituzione non era sufficiente a dimostrare che i dazi antidumping fossero interamente traslati in tali prezzi.
80.
Secondo il Tribunale, «[è] sufficiente (…) che i costi di produzione siano aumentati più dei prezzi praticati per far sì che questi ultimi non riflettano correttamente i dazi antidumping, tenuto conto dell’evoluzione dei costi di produzione. Orbene, ciò è a priori provato dal fatto, rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], che nel 99% dei casi il costo dei beni, compreso il dazio antidumping, non era coperto dai prezzi di rivendita nell’Unione nel 2012» (
29
).
81.
Il Tribunale ha escluso che la RFA avesse fornito un «elemento di prova inoppugnabile» della traslazione del dazio antidumping nel prezzo di rivendita e che, pertanto, non si dovesse detrarre l’importo dei dazi antidumping pagati. Come approfondirò più avanti, è pacifico che l’onere della prova necessaria per non applicare tale detrazione incomba all’operatore economico e non alla [OSCURATO:PERSONA], la cui funzione consiste nel valutare il grado di
oppugnabilità
degli elementi di prova da esso addotti.
82.
Devo sottolineare ancora una volta che le valutazioni relative alla prova dei fatti operate dal Tribunale non possono essere riesaminate nell’ambito di un’impugnazione, se non attraverso i limitati mezzi che ho menzionato in precedenza (
30
). Nella presente causa, inoltre, il livello di prova richiesto alla parte ricorrente era particolarmente elevato, in quanto essa doveva offrire elementi di prova che dimostrassero, in modo
inoppugnabile
, il fatto controverso.
83.
Se, alla luce di siffatto requisito, il Tribunale spiega, indicandone i motivi, perché ritenga che la RFA non sia riuscita a dimostrare un determinato fatto, molto difficilmente la Corte potrà riesaminare questa valutazione in sede di impugnazione. Nessuno dei motivi eccezionali (snaturamento manifesto dei fatti, evidenziato con documenti del fascicolo che lo dimostrino) ricorre nel caso di specie.
84.
Occorre inoltre tenere presente che, nel controllare gli elementi considerati dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale deve attenersi al criterio secondo cui, «nel settore della politica commerciale comune, e più in particolare in materia di misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale a causa della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare» (
31
).
85.
L’applicazione di tale criterio al caso di specie depone a favore del mantenimento delle posizioni della [OSCURATO:PERSONA] e pone a carico del ricorrente un onere ancora più intenso per confutare le motivazioni delle decisioni controverse (
32
).
86.
Infine, non si può dimenticare che il quarto periodo dell’inchiesta di restituzione coincide con l’arco temporale contemplato nell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, sfociata nel regolamento di esecuzione n. 360/2014. Come ho già indicato, il ricorso contro tale regolamento, proposto dalla CHEMK e dalla KF (società collegate alla RFA), è stato respinto con la sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 (
33
), che è passata in giudicato.
87.
Anche nell’ambito di detto ricorso è stato analizzato il cambiamento di metodo rispetto all’inchiesta di riesame intermedio e si è inoltre tenuto conto dell’aumento dei costi di produzione, quale elemento determinante per la detrazione dei dazi antidumping nella costruzione del prezzo all’esportazione, giungendo alle stesse conclusioni della sentenza impugnata. L’analogia con la presente causa è evidente e il risultato cui è pervenuto il Tribunale coincide con la mia risposta a questa parte del secondo motivo di impugnazione.
b)
Seconda parte: ammissione dei soli dati relativi ai prezzi DDP come prova dell’inclusione dei dazi antidumping nei prezzi all’esportazione
1)
Argomenti della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA]
88.
La RFA contesta il fatto che il Tribunale, ai punti 77 e 78 della sentenza impugnata, abbia ammesso soltanto la possibilità di produrre prezzi DDP come prova dell’inclusione dei dazi antidumping nel prezzo di rivendita.
89.
A tale proposito, essa fa valere l’articolo 4.1, lettera b), della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla restituzione dei dazi antidumping e aggiunge che nessuna norma giuridica applicabile stabilisce se occorra produrre prezzi DDP oppure fare riferimento a prezzi EXW o CIF, che includano i dazi antidumping.
90.
[OSCURATO:PERSONA] ribatte a tale argomento sostenendo che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, di norma il dazio viene detratto nel calcolo del prezzo all’esportazione e che, affinché esso non sia detratto, la prova della sua inclusione nei prezzi di rivendita deve essere inoppugnabile.
91.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non avrebbe limitato i mezzi di prova della ricorrente, bensì avrebbe utilizzato gli elementi da questa forniti. Essa ribadisce inoltre che non è sufficiente che i prezzi di rivendita fluttuino, dovendosi invece dimostrare che il dazio antidumping è traslato nei prezzi di rivendita.
2)
Valutazione
92.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla RFA, nella sentenza impugnata il Tribunale non ha ridotto i mezzi di prova a disposizione del ricorrente, ma si è piuttosto attenuto al criterio che aveva già fissato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]: «a condizione che essa sia “inoppugnabile”, la prova del fatto che i dazi antidumping siano stati traslati nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione può essere fornita in qualunque modo» (
34
).
93.
La sentenza impugnata, insisto, non stabilisce una limitazione dei mezzi di prova che la RFA doveva fornire. Essa spiega semplicemente perché le prove prodotte da detta impresa non fossero idonee, nel caso di specie, a raggiungere
l’inoppugnabilità
della prova del fatto che il dazio antidumping fosse traslato nei prezzi di rivendita.
94.
Si tratta di una situazione di fatto che deve essere analizzata in funzione delle circostanze di ciascun caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato perché nelle inchieste precedenti avesse potuto trarre conclusioni sulla base degli elementi raccolti, compresa l’analisi dell’evoluzione dei prezzi di rivendita, e ha immediatamente approfondito il suo argomento in merito ai vari dati che l’avevano indotta a ritenere che quelli forniti in precedenza non fossero attendibili.
95.
Il fatto che in un determinato contesto sia stata raggiunta una soluzione non implica che debba ottenersi lo stesso risultato in un contesto diverso. Di conseguenza, occorreva concentrare l’attenzione, come è stato fatto, sulle circostanze relative ai nuovi periodi di inchiesta di restituzione.
96.
[OSCURATO:PERSONA] aveva addotto come prova una tabella indicante l’evoluzione dei suoi prezzi medi ponderati EXW e CIF, dall’inchiesta iniziale fino al quarto periodo di inchiesta, con cui tentava di dimostrare che i suoi prezzi di rivendita includevano il dazio antidumping.
97.
Le decisioni controverse contenevano vari argomenti con i quali la [OSCURATO:PERSONA] esponeva che tali dati, forniti dalla RFA, non erano attendibili. Il ricorso di annullamento era diretto all’accoglimento delle affermazioni della ricorrente senza ulteriori verifiche, conclusione alla quale la [OSCURATO:PERSONA] si è opposta.
98.
Il Tribunale, nel verificare gli elementi di prova (che doveva valutare nei termini ai quali ho fatto precedentemente riferimento), ha confermato la valutazione delle prove effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], e tale giudizio della sentenza impugnata, come ho già osservato, non può essere contestato in sede di impugnazione, se non limitatamente allo snaturamento dei fatti considerati dimostrati, il che non è avvenuto nel caso di specie.
3)
Valutazione in subordine
99.
Diversamente da quanto sostenuto dinanzi al Tribunale (
35
), la RFA non ha ripreso nell’impugnazione la censura secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], se riteneva che taluni dati relativi ai costi non fossero attendibili, avrebbe dovuto informarla durante le visite di verifica, o non appena fosse possibile, affinché fossero rettificati.
100.
Poiché tale censura non compare nell’atto di impugnazione, la Corte, ovviamente, non è tenuta ad esaminarla.
101.
Tuttavia, per dissipare qualsiasi dubbio al riguardo, può essere utile ricordare che, nel contesto dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad agire d’ufficio, ma solo a valutare gli
elementi di prova inoppugnabili
che le ha fornito colui che richiede l’inchiesta di restituzione (
36
). Il richiedente, e non la [OSCURATO:PERSONA], ha l’onere di dimostrare, con l’elevato livello di prova insito nell’aggettivo
inoppugnabile
, che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita.
102.
Pertanto, il secondo motivo di impugnazione non può essere accolto, il che, unitamente al rigetto del primo, conduce a respingere l’impugnazione nella sua interezza.
103.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la RFA deve essere condannata alle spese.
VI.
Conclusione
104.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo che la Corte voglia:
1)
respingere l’impugnazione;
2)
condannare la RFA International, LP alle spese.
(
1
) Lingua originale: lo spagnolo.
(
2
) Regolamento del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (
GU 2008, L 55, pag. 6
; in prosieguo: il «regolamento iniziale»).
(
3
) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 25 febbraio 2008 dal comitato di coordinamento dell’industria delle ferroleghe (Euroalliages).
(
4
) Si trattava delle società Cheyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (in prosieguo: la «CHEMK») e [OSCURATO:PERSONA] OAO (in prosieguo: la «KF»).
(
5
) La RFA dispone di una succursale in Svizzera che si occupa delle vendite della CHEMK e della KF per l’esportazione, segnatamente nell’Unione europea.
(
6
) Regolamento del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (
GU 2009, L 343, pag. 51
; in prosieguo: il «regolamento di base»).
(
7
) Sentenza RFA International/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑113/15
, non pubblicata,
EU:T:2018:783
; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
(
8
) Sentenza CHEMK e KF/Consiglio (
T‑190/08
,
EU:T:2011:618
).
(
9
) Sentenza CHEMK e KF/Consiglio (
C‑13/12 P
, non pubblicata,
EU:C:2013:780
).
(
10
) Regolamento di esecuzione del Consiglio, del 16 gennaio 2012, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario, fra l’altro, della Russia (
GU 2012, L 22, pag. 1
).
(
11
) Sentenza CHEMK e KF/Consiglio (
T‑169/12
,
EU:T:2015:231
).
(
12
) Ordinanza CHEMK e KF/Consiglio (
C‑345/15 P
, non pubblicata,
EU:C:2016:433
).
(
13
) Sentenza RFA International/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑466/12
,
EU:T:2015:151
).
(
14
) Sentenza RFA International/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑239/15 P
, non pubblicata,
EU:C:2017:337
).
(
15
) Regolamento di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], del 9 aprile 2014, che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese e della Russia (
GU 2014, L 107, pag. 13
).
(
16
) Sentenza CHEMK e KF/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑487/14
,
EU:T:2018:792
).
(
17
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (
GU 2016, L 176, pag. 21
).
(
18
) Sentenza Valimar (
C‑374/12
,
EU:C:2014:2231
; in prosieguo: la «sentenza Valimar», punti 52 e 55). Per quanto riguarda il controllo relativo al riesame provvisorio, la Corte ha aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA] «può (…) effettuare non soltanto un’analisi retrospettiva dell’evoluzione della situazione considerata, a partire dall’istituzione della misura definitiva iniziale, per valutare la necessità del mantenimento di tale misura oppure della sua modifica allo scopo di controbilanciare il dumping all’origine del pregiudizio, ma anche un’analisi prospettica della probabile evoluzione della situazione, a partire dall’adozione della misura di riesame, per valutare il probabile impatto di una soppressione o di una modifica di detta misura».
(
19
) Atto di impugnazione, punto 16.
(
20
) Ibidem, punto 28.
(
21
) Ibidem, punto 22.
(
22
) Il punto 19, in combinato disposto con il punto 21, della decisione C(2014) 9805 final (presa a modello dal Tribunale nella sentenza impugnata) indica che i costi dei produttori esportatori russi erano aumentati significativamente (del 100% circa) rispetto all’inchiesta iniziale, e che: i) la struttura delle vendite interne del gruppo è stata rivista poco dopo la conclusione dell’inchiesta iniziale; ii) i flussi commerciali di esportazione dei produttori esportatori russi sono stati modificati; iii) durante l’inchiesta iniziale, il produttore esportatore esportava principalmente il prodotto a condizioni FOB [[OSCURATO:PERSONA] (franco a bordo): il venditore consegna il prodotto a bordo di una nave nel porto di imbarco. A partire da tale momento, tutti i rischi e i costi sono a carico dell’acquirente] e DDP [[OSCURATO:PERSONA] (reso sdoganato): comprende tutti i costi fino alla consegna delle merci all’acquirente nel luogo convenuto del paese di importazione]. Dopo l’inchiesta iniziale, essi hanno iniziato a vendere EXW [prezzo EXW ([OSCURATO:PERSONA] – franco fabbrica): la merce viene consegnata negli impianti del venditore e l’acquirente si assume tutti i rischi (e i costi) fino alla destinazione]; iv) durante l’inchiesta iniziale, le vendite del prodotto ai clienti dell’Unione erano effettuate EXW, CIF [il venditore si assume il costo dell’assicurazione e del nolo e l’acquirente deve farsi carico delle merci a bordo della nave nel porto di destinazione, sopportando il rischio (e i costi) a partire da tale momento] e DDP. Dopo l’inchiesta iniziale, la rivendita veniva effettuata principalmente DDP; v) la richiedente e la società [OSCURATO:PERSONA] LLC – Mishawaka, USA («AMG») sono state costituite dopo l’inchiesta iniziale. La richiedente è divenuta l’unico acquirente del prodotto e lo esportava, segnatamente, nell’Unione europea. La AMG forniva alla richiedente servizi amministrativi quali gli ordinativi di acquisto e di vendita, comprese la logistica delle consegne, la gestione del magazzino e la fatturazione. In particolare la richiedente le aveva affidato tali compiti nell’ambito dell’attività di esportazione del gruppo, e vi) anche le condizioni del mercato esistenti al momento dell’inchiesta iniziale erano cambiate in misura significativa.
(
23
) Sentenza RFA International/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑239/15 P
,
EU:C:2017:337
, punto
27
).
(
24
) Nella sentenza (passata in giudicato) relativa alla causa
T‑487/14
, CHEMK e KF/[OSCURATO:PERSONA] (
EU:T:2018:792
), resa alla stessa data della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto un analogo ricorso proposto dalla CHEMK e dalla KF contro la decisione finale del procedimento di riesame in previsione della scadenza di tali dazi antidumping. Secondo il punto 61 di detta sentenza, «[n]el caso di specie,
tuttavia
, le ricorrenti
non richiedono, per l’inchiesta di riesame delle misure in scadenza, l’applicazione dello stesso metodo utilizzato nell’inchiesta iniziale, ma l’applicazione dello stesso metodo utilizzato nell’inchiesta di riesame che ha portato al regolamento provvisorio
. La questione di cui trattasi, infatti, è la traslazione dei dazi antidumping che, per definizione, non erano in vigore durante il periodo dell’inchiesta iniziale» (il corsivo è mio).
(
25
) V., per tutte, sentenza del 27 febbraio 2020, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑79/19 P
,
EU:C:2020:129
): «dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si evince che quest’ultima non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso di snaturamento di detti elementi, tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, di per sé, al sindacato della Corte».
(
26
)
GU 2014, C 164, pag. 9
.
(
27
) L’articolo 4.1, lettera b), («Applicazione dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base») della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla restituzione dei dazi antidumping è del seguente tenore: «Se il prezzo all’esportazione è costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, la [OSCURATO:PERSONA] lo calcola senza detrarre l’importo dei dazi antidumping pagati, quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] valuterà se un incremento dei prezzi di vendita applicati ad acquirenti indipendenti dell’Unione, registrato fra il periodo dell’inchiesta originaria e dell’inchiesta relativa alla restituzione, comprenda i dazi antidumping».
(
28
) Punto 71 della sentenza impugnata. Tale punto coincide con il punto 64 della sentenza, passata in giudicato, del 15 novembre 2018, CHEMK e KF/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑487/14
,
EU:T:2018:792
).
(
29
) Ibidem, punto 74.
(
30
) V. paragrafo 63 supra e la giurisprudenza della Corte ivi richiamata.
(
31
) Sentenza Valimar, punto 51, che richiama le sentenze del 27 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑351/04
,
EU:C:2007:547
, punti
40
e
41
), e del 16 febbraio 2012, Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NTRP (
C‑191/09 P e C‑200/09 P
,
EU:C:2012:78
, punto
63
).
(
32
) La sentenza Valimar circoscrive la portata del controllo giurisdizionale della valutazione effettuata dalle istituzioni «alla verifica del rispetto delle regole procedimentali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati per operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere» (punto 51).
(
33
) Sentenza CHEMK e KF/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑487/14
,
EU:T:2018:792
).
(
34
) Sentenza del 18 novembre 2015 (
T‑73/12
,
EU:T:2015:865
, punto
155
).
(
35
) Punto 94 del ricorso.
(
36
) Nella sentenza del 22 marzo 2012, GLS (
C‑338/10
,
EU:C:2012:158
, punto
32
), la Corte ha dichiarato che «la [OSCURATO:PERSONA] deve esaminare d’ufficio tutte le informazioni disponibili dal momento che il suo ruolo in un’inchiesta antidumping non è quello di arbitro, la cui competenza sia limitata a decidere unicamente alla luce delle informazioni e degli elementi di prova forniti dalle parti dell’inchiesta». Tale pronuncia è stata resa in un contesto diverso, giacché si trattava di una controversia relativa alla determinazione del valore normale nel corso di un’inchiesta iniziale.