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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 18118/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 22/04/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GUP del Tribunale di Roma in data 16/01/2020, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni 4 di reclusione ed euro 2.800,00 di multa, in ordine ad una serie di truffe, consumate o tentate, ed al reato di sostituzione di persona ed uso illegittimo di credenziali informatiche, dichiarando l'interdizione del medesimo dai PPUU per la durata di anni

5. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., non sono ammessi dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterano doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta alle pagg. 7 e ss. dell'impugnata sentenza, ove la Corte territoriale ha già dato conto del corposo compendio probatorio a carico del CIALDELLA, fondato su elementi (dichiarazioni delle pp.00. e testimoniali, acquisizioni documentali sul c.c. e utenze telefoniche facenti capo all'odierno ricorrente, nonché sulla scorta dell'ammissione di addebito del medesimo sulle truffe perpetrate, assertivamente poste in essere per insufficienza economica) che hanno consolidato, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova incontrovertibile del reato contestato; si veda, altresì, pag. 8 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto di non poter concedere le invocate attenuanti, stante la reiterazione protratta delle condotte e l'insidiosità dei mezzi impiegati; osservato, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 22/04/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GUP del Tribunale di Roma in data 16/01/2020, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni 4 di reclusione ed euro 2.800,00 di multa, in ordine ad una serie di truffe, consumate o tentate, ed al reato di sostituzione di persona ed uso illegittimo di credenziali informatiche, dichiarando l'interdizione del medesimo dai PPUU per la durata di anni 5. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., non sono ammessi dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterano doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta alle pagg. 7 e ss. dell'impugnata sentenza, ove la Corte territoriale ha già dato conto del corposo compendio probatorio a carico del CIALDELLA, fondato su elementi (dichiarazioni delle pp.00. e testimoniali, acquisizioni documentali sul c.c. e utenze telefoniche facenti capo all'odierno ricorrente, nonché sulla scorta dell'ammissione di addebito del medesimo sulle truffe perpetrate, assertivamente poste in essere per insufficienza economica) che hanno consolidato, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova incontrovertibile del reato contestato; si veda, altresì, pag. 8 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto di non poter concedere le invocate attenuanti, stante la reiterazione protratta delle condotte e l'insidiosità dei mezzi impiegati; osservato, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cass
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