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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 45298/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto de ricorsi; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile CARBONE Diego, ha depositato conclusioni scritte e nota spese, chiedendo il rigetto dei ricorsi con condanna alle spese legali; gli avv.ti Gino PERROTTA e Antonietta VATTIMO, del foro di Paola, per [OSCURATO:PERSONA] Giorgio, hanno depositato conclusioni scritte, con le quali hanno chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 10/12/2022, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato quella del Tribunale di Paola, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Giorgio, nella qualità di sindaco pro- tempore del comune di Acquappesa, era stato condannato per lesioni colpose occorse a CARBONE Diego, a seguito di un fenomeno di crollo e caduta massi in corrispondenza di un tratto di spiaggia a pochi metri da una rupe rocciosa (in Acquappesa, 1/7/2015) e assolto per insussistenza del fatto dal reato di omissione di atti d'ufficio, contestatogli sempre nella qualità, per non avere segnalato l'area di pericolo ovvero di attenzione geomorfologica, né adottato misure a salvaguardia della pubblica incolumità (interdizione dell'accesso, cartelli di pericolo, lavori di consolidamento con apposizione di reti di protezione).

2. I giudici del gravame, decidendo gli appelli proposti nell'interesse dell'imputato e dell'ente locale, responsabile civile, hanno ritenuto accertata la dinamica dei fatti anche alla stregua del racconto della persona offesa, ritenuto per nulla inverosimile, né fantasioso, avendo trovato anzi riscontro negli altri elementi fattuali evidenziati in sentenza; ha ritenuto le procurate lesioni compatibili con la descritta dinamica, a fronte del dato incontroverso della presenza dei massi sulla spiaggia e del pericolo di frana che aveva determinato già l'adozione di ordinanze di divieto della balneazione, osservando che i deducenti avevano omesso un effettivo confronto con gli argomenti a sostegno della decisione appellata.

Sotto altro profilo, sollecitata sul punto, ha ritenuto non contraddittoria l'intervenuta assoluzione dell'imputato dal reato di omissione di atti d'ufficio, atteso che il Tribunale aveva individuato una precisa posizione di garanzia in capo allo stesso e che era proprio su detto obbligo (e non sulla contestata omissione di atti dell'ufficio, riguardante la segnalazione del pericolo) che era stato ravvisato il profilo di colpa.

3. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento alla sussistenza dei profili di colpa e alla prova del nesso causale.

La Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo dei principi di matrice giurisprudenziale, in particolare di quello di colpevolezza, in forza del quale va escluso ogni automatismo rispetto all'addebito di responsabilità a carico del soggetto che ricopra una posizione di garanzia, dovendosi verificare, in concreto, la violazione della regola cautelare specifica, la sua prevedibilità e l'evitabilità dell'evento che la stessa è intesa a prevenire, insufficienti essendo il mero addebito colposo e il nesso di condizionamento tra condotta e evento.

La Corte e il Tribunale avrebbero omesso di considerare che tutte le ordinanze vigenti all'epoca dei fatti erano state eseguite e che, con riferimento all'area d'interesse, era stato accertato che il punto dal quale si sarebbe verificato il distacco del masso che aveva colpito la persona offesa, causandole le lesioni di cui all'imputazione, era accessibile solo dal mare, essendo sparita la spiaggia, ancora sussistente nel luglio 2013, allorquando era stata apposta la cartellonistica, trattandosi di un tratto impervio del costone t roccioso.

Infatti, lo stesso Tribunale aveva ritenuto che l'assenza dei cartelli non tMa dimostrativa della mancata ottemperanza alla segnalazione del pericolo, ben potendo gli stessi esser stati rimossi.

Ciononostante, i giudici del merito hanno ritenuto l'addebito colposo, senza considerare che l'evento si sarebbe verificato anche in presenza dei cartelli, in difetto di verifica controfattuale che avrebbe dovuto dimostrare l'efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito.

Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla valutazione degli elementi di prova, segnatamente le dichiarazioni della persona offesa che assume contraddette da altri elementi e dichiarazioni.

4. La difesa del responsabile civile, comune di Acquappesa/ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione quanto alla prova della sussistenza della condotta omissiva colposa ascritta all'imputato e del nesso di causalità.

Anche questa difesa rileva la intrinseca contraddizione del ragionamento per il quale l'imputato è stato assolto dal reato di cui all'art. 328, cod. pen. e ritenuto, tuttavia, responsabile di omessa vigilanza in ordine alla apposizione della segnaletica, pur in difetto di elementi attestanti la possibilità del predetto di conoscere l'assenza dei segnali di pericolo.

La sentenza sarebbe altresì silente sulla condotta doverosa che avrebbe consentito all'imputato di esplicare un efficace controllo sul sito del sinistro, a fronte delle emergenze processuali che avevano confermato come lo stesso fosse accessibile solo dal mare.

Sarebbe, dunque, mancato il necessario vaglio controfattuale proprio del reato omissivo colposo, nonché ogni esplicazione circa la ritenuta incidenza causale della condotta contestata e un giudizio prognostico sulla evitabilità dell'evento ove essa fosse stata tenuta, così come sarebbe stata omessa ogni valutazione in ordine alla incidenza causale del comportamento abnorme della persona offesa.

5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

6. La difesa della parte civile CARBONE Diego ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi con conferma delle disposizioni civili e condanna alle spese come da apposita nota.

7. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Giorgio ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. La sentenza va annullata senza rinvio, quanto agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità, considerati la data del fatto (1/7/2015) e il titolo di reato, alla luce del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., tenuto anche conto delle sospensioni per complessivi giorni 148 [giorni 84, a causa del disposto rinvio dell'udienza del 23 ottobre 2019 a quella del 15 gennaio 2020, per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria; giorni 64 ai sensi dell'art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla

I. n. 27/2020, stante la pendenza, nel periodo di rilevanza, dei termini per proporre appello, (Sez.

U, n. 5292/2021, Sanna)], per le quali il termine deve ritenersi spirato il 29 giugno 2023.

La stessa, inoltre, va annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622, cod. proc. pen. 2.

Quanto alla prima decisione, deve intanto rilevarsi la corretta instaurazione del rapporto di impugnazione, stante la fondatezza del primo motivo formulato dalla difesa dell'imputato, con il quale si è contestata l'omessa verifica controfattuale e, sul piano soggettivo, quella della prevedibilità dell'evento e della esigibilità del comportamento alternativo, doveroso (sul punto, Sez.

U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966-01; sez. 5, n. 28328 del 16/5/2019, Bernardo, Rv. 276206-01).

L Tuttavia, in presenza di una declaratoria di n improcedibilità) per intervenuta prescrizione detre,ato, questa Corte di cassazione non può svolgere uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione (sez. 1 n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258169; sez. 6 n.27944 del 12/06/2008, Capuzzo, Rv. 240955).

Detta evenienza deve essere esclusa nel caso all'esame, alla luce dei motivi di ricorso e della motivazione rinvenibile nel provvedimento impugnato, con la quale sono state ricostruite le condotte addebitate all'imputato e ritenuta la violazione delle regole di cautela contestate.

Cosicché non può che addivenirsi alla declaratoria di estinzione.

3. Quanto al secondo profilo, invece, inerente alla domanda civile, l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622, cod. proc. pen., segue alla valutazione di fondatezza della prima censura, anche alla stregua dei diversi canoni di valutazione del nesso di causalità, da effettuarsi secondo il criterio del "più probabile che non", a seguito della sentenza della Corte cost. n. 1.82 del 2021 (sez. 4, n. 37193 del 15/9/2022, Ciccarelli, Rv. 283739-01; sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377-01).

Sullo specifico tema, in assenza di motivi di natura processuale o di vizi inerenti al materiale probatorio utilizzato, in questa sede va sottolineata l'esistenza di vere e proprie aporie nel ragionamento giustificativo dei giudici penali, non già ai fini della verifica se sia o meno integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato contestato, bensì ai finii della verifica della sussistenza della fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.).

4. Nella specie, i giudici del merito hanno omesso di dar conto, in maniera non contraddittoria e non manifestamente illogica, della ricostruzione della base fattuale che deve, di contro, essere operata in maniera rigorosissima, costituendo la premessa del giudizio causale, essendo estranea al giudizio esplicativo ogni valutazione di tipo probabilistico che è propria del giudizio predittivo (Sez.

U, n. 30328/2002, Franzese; n. 38343/2014, Espenhahn).

In particolare, ricostruita la dinamica dei fatti alla stregua del riferito della persona offesa, i giudici territoriali hanno omesso di dare c:ongrua risposta alle censure difensive con le quali quella ricostruzione era stata contestata, poiché essa presupponeva che la vittima, soggetto paraplegico sottoposto - in conseguenza dell'incidente - a un intervento di splenectomia, avesse fatto rientro a nuoto al punto dal quale era partito, invece di fermarsi al primo lido per chiedere aiuto (coprendo una distanza che gli stessi giudici territoriali indicano in 400/500 metri circa).

A giustificazione della ritenuta affidabilità del riferito, infatti, i giudici del gravame hanno utilizzato un argomento che si fonda su una mera congettura e non su una massima di esperienza che si differenzia dalla prima perché è formulata sulla scorta dell'id quod plerumque accidit come risultato di una verifica empirica dell'elemento preso in considerazione (sez. 6, n. 27862 del 24/6/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244439-01).

Pertanto, é viziata la motivazione con la quale il giudice di merito, anziché basarsi su massime di esperienza - caratterizzate da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione - utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate, per l'appunto, in base all'id quod plerumque accidit" ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica (sez. 6, n. 1686 del 27/11/2013, dep. 2014, Keller, Rv. 258135-01).

Si tratta, peraltro, di un controllo certamente consentito al giudice di legittimità: anche se esso non può certamente estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di una pur minima plausibilità (sez. 1, n. 18118 del 11/2/2014, Marturana, Rv. 261992-01; sez. 6, n. 36430 del 28/5/2014, Schembri, Rv. 260813-01; sez. 4, n. 23093 del 2/2/2017, Rappisi, Rv. 269998-Cil; sez. 1, n. 16523 del 4/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385-01).5.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha censurato il ragionamento della difesa per non avere questa considerato che il CARBONE, per quanto paraplegico, era soggetto del tutto allenato (sottoponendosi ogni giorno proprio ad allenamento a nuoto).

Conclusione che costituisce frutto di una personale convinzione del giudicante, non essendo stato indicato alcun elemento fattuale idoneo a sostenerla.

Poiché si tratta di un dato che incide sulla valutazione del riferito della principale fonte di prova, tale vizio non può essere superato alla luce degli altri elementi valorizzati, peraltro neutri in ordine alla specifica osservazione della difesa, altresì considerato che un ulteriore argomento speso cai giudici d'appello per superarla è il rinvio alla spiegazione offerta dal Tribunale che aveva considerato quella incongruenza di scarso rilievo, così risultando vanificato quel controllo di merito frutto di un'autonoma valutazione della censura difensiva, con la quale si era sostanzialmente contestato proprio lo scarso rilievo attribuito a quella circostanza.

6. Il relativo giudizio va, pertanto, rimesso al giudice civile del rinvio che provvederà all'accertamento dell'illecito aquiliano in base alle regole processuali e probatorie e ai criteri valutativi di quel giudizio, scrutinando il materiale probatorio raccolto nel processo penale in conformità ai canoni suoi propri (sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscemi, Rv. 285477-09, in cui si è precisato che l'art. 622, cod. proc. pen., consente il rinvio al giudice civile anche nelle ipotesi in cui, per un vizio della motivazione o per un errore di diritto, il giudice dell'impugnazione non possa determinare con certezza l'an della responsabilità, evenienza nella quale il giudizio rescissorio avrà ad oggetto sia l'an che il quantum della pretesa risarcitoria; sez. 2, n. 17358 del 22/3/2023, Capitani, Rv. 284530-01).

7. Al giudice del rinvio va, altresì, demandata la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione.

Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Deciso il 4 ottobre 2023 Consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto de ricorsi; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile CARBONE Diego, ha depositato conclusioni scritte e nota spese, chiedendo il rigetto dei ricorsi con condanna alle spese legali; gli avv.ti Gino PERROTTA e Antonietta VATTIMO, del foro di Paola, per [OSCURATO:PERSONA] Giorgio, hanno depositato conclusioni scritte, con le quali hanno chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 10/12/2022, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato quella del Tribunale di Paola, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Giorgio, nella qualità di sindaco pro- tempore del comune di Acquappesa, era stato condannato per lesioni colpose occorse a CARBONE Diego, a seguito di un fenomeno di crollo e caduta massi in corrispondenza di un tratto di spiaggia a pochi metri da una rupe rocciosa (in Acquappesa, 1/7/2015) e assolto per insussistenza del fatto dal reato di omissione di atti d'ufficio, contestatogli sempre nella qualità, per non avere segnalato l'area di pericolo ovvero di attenzione geomorfologica, né adottato misure a salvaguardia della pubblica incolumità (interdizione dell'accesso, cartelli di pericolo, lavori di consolidamento con apposizione di reti di protezione). 2. I giudici del gravame, decidendo gli appelli proposti nell'interesse dell'imputato e dell'ente locale, responsabile civile, hanno ritenuto accertata la dinamica dei fatti anche alla stregua del racconto della persona offesa, ritenuto per nulla inverosimile, né fantasioso, avendo trovato anzi riscontro negli altri elementi fattuali evidenziati in sentenza; ha ritenuto le procurate lesioni compatibili con la descritta dinamica, a fronte del dato incontroverso della presenza dei massi sulla spiaggia e del pericolo di frana che aveva determinato già l'adozione di ordinanze di divieto della balneazione, osservando che i deducenti avevano omesso un effettivo confronto con gli argomenti a sostegno della decisione appellata. Sotto altro profilo, sollecitata sul punto, ha ritenuto non contraddittoria l'intervenuta assoluzione dell'imputato dal reato di omissione di atti d'ufficio, atteso che il Tribunale aveva individuato una precisa posizione di garanzia in capo allo stesso e che era proprio su detto obbligo (e non sulla contestata omissione di atti dell'ufficio, riguardante la segnalazione del pericolo) che era stato ravvisato il profilo di colpa. 3. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento alla sussistenza dei profili di colpa e alla prova del nesso causale. La Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo dei principi di matrice giurisprudenziale, in particolare di quello di colpevolezza, in forza del quale va escluso ogni automatismo rispetto all'addebito di responsabilità a carico del soggetto che ricopra una posizione di garanzia, dovendosi verificare, in concreto, la violazione della regola cautelare specifica, la sua prevedibilità e l'evitabilità dell'evento che la stessa è intesa a prevenire, insufficienti essendo il mero addebito colposo e il nesso di condizionamento tra condotta e evento. La Corte e il Tribunale avrebbero omesso di considerare che tutte le ordinanze vigenti all'epoca dei fatti erano state eseguite e che, con riferimento all'area d'interesse, era stato accertato che il punto dal quale si sarebbe verificato il distacco del masso che aveva colpito la persona offesa, causandole le lesioni di cui all'imputazione, era accessibile solo dal mare, essendo sparita la spiaggia, ancora sussistente nel luglio 2013, allorquando era stata apposta la cartellonistica, trattandosi di un tratto impervio del costone t roccioso. Infatti, lo stesso Tribunale aveva ritenuto che l'assenza dei cartelli non tMa dimostrativa della mancata ottemperanza alla segnalazione del pericolo, ben potendo gli stessi esser stati rimossi. Ciononostante, i giudici del merito hanno ritenuto l'addebito colposo, senza considerare che l'evento si sarebbe verificato anche in presenza dei cartelli, in difetto di verifica controfattuale che avrebbe dovuto dimostrare l'efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla valutazione degli elementi di prova, segnatamente le dichiarazioni della persona offesa che assume contraddette da altri elementi e dichiarazioni. 4. La difesa del responsabile civile, comune di Acquappesa/ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione quanto alla prova della sussistenza della condotta omissiva colposa ascritta all'imputato e del nesso di causalità. Anche questa difesa rileva la intrinseca contraddizione del ragionamento per il quale l'imputato è stato assolto dal reato di cui all'art. 328, cod. pen. e ritenuto, tuttavia, responsabile di omessa vigilanza in ordine alla apposizione della segnaletica, pur in difetto di elementi attestanti la possibilità del predetto di conoscere l'assenza dei segnali di pericolo. La sentenza sarebbe altresì silente sulla condotta doverosa che avrebbe consentito all'imputato di esplicare un efficace controllo sul sito del sinistro, a fronte delle emergenze processuali che avevano confermato come lo stesso fosse accessibile solo dal mare. Sarebbe, dunque, mancato il necessario vaglio controfattuale proprio del reato omissivo colposo, nonché ogni esplicazione circa la ritenuta incidenza causale della condotta contestata e un giudizio prognostico sulla evitabilità dell'evento ove essa fosse stata tenuta, così come sarebbe stata omessa ogni valutazione in ordine alla incidenza causale del comportamento abnorme della persona offesa. 5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 6. La difesa della parte civile CARBONE Diego ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi con conferma delle disposizioni civili e condanna alle spese come da apposita nota. 7. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Giorgio ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. La sentenza va annullata senza rinvio, quanto agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità, considerati la data del fatto (1/7/2015) e il titolo di reato, alla luce del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., tenuto anche conto delle sospensioni per complessivi giorni 148 [giorni 84, a causa del disposto rinvio dell'udienza del 23 ottobre 2019 a quella del 15 gennaio 2020, per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria; giorni 64 ai sensi dell'art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla I. n. 27/2020, stante la pendenza, nel periodo di rilevanza, dei termini per proporre appello, (Sez. U, n. 5292/2021, Sanna)], per le quali il termine deve ritenersi spirato il 29 giugno 2023. La stessa, inoltre, va annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622, cod. proc. pen. 2. Quanto alla prima decisione, deve intanto rilevarsi la corretta instaurazione del rapporto di impugnazione, stante la fondatezza del primo motivo formulato dalla difesa dell'imputato, con il quale si è contestata l'omessa verifica controfattuale e, sul piano soggettivo, quella della prevedibilità dell'evento e della esigibilità del comportamento alternativo, doveroso (sul punto, Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966-01; sez. 5, n. 28328 del 16/5/2019, Bernardo, Rv. 276206-01). L Tuttavia, in presenza di una declaratoria di n improcedibilità) per intervenuta prescrizione detre,ato, questa Corte di cassazione non può svolgere uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione (sez. 1 n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258169; sez. 6 n.27944 del 12/06/2008, Capuzzo, Rv. 240955). Detta evenienza deve essere esclusa nel caso all'esame, alla luce dei motivi di ricorso e della motivazione rinvenibile nel provvedimento impugnato, con la quale sono state ricostruite le condotte addebitate all'imputato e ritenuta la violazione delle regole di cautela contestate. Cosicché non può che addivenirsi alla declaratoria di estinzione. 3. Quanto al secondo profilo, invece, inerente alla domanda civile, l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622, cod. proc. pen., segue alla valutazione di fondatezza della prima censura, anche alla stregua dei diversi canoni di valutazione del nesso di causalità, da effettuarsi secondo il criterio del "più probabile che non", a seguito della sentenza della Corte cost. n. 1.82 del 2021 (sez. 4, n. 37193 del 15/9/2022, Ciccarelli, Rv. 283739-01; sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377-01). Sullo specifico tema, in assenza di motivi di natura processuale o di vizi inerenti al materiale probatorio utilizzato, in questa sede va sottolineata l'esistenza di vere e proprie aporie nel ragionamento giustificativo dei giudici penali, non già ai fini della verifica se sia o meno integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato contestato, bensì ai finii della verifica della sussistenza della fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). 4. Nella specie, i giudici del merito hanno omesso di dar conto, in maniera non contraddittoria e non manifestamente illogica, della ricostruzione della base fattuale che deve, di contro, essere operata in maniera rigorosissima, costituendo la premessa del giudizio causale, essendo estranea al giudizio esplicativo ogni valutazione di tipo probabilistico che è propria del giudizio predittivo (Sez. U, n. 30328/2002, Franzese; n. 38343/2014, Espenhahn). In particolare, ricostruita la dinamica dei fatti alla stregua del riferito della persona offesa, i giudici territoriali hanno omesso di dare c:ongrua risposta alle censure difensive con le quali quella ricostruzione era stata contestata, poiché essa presupponeva che la vittima, soggetto paraplegico sottoposto - in conseguenza dell'incidente - a un intervento di splenectomia, avesse fatto rientro a nuoto al punto dal quale era partito, invece di fermarsi al primo lido per chiedere aiuto (coprendo una distanza che gli stessi giudici territoriali indicano in 400/500 metri circa). A giustificazione della ritenuta affidabilità del riferito, infatti, i giudici del gravame hanno utilizzato un argomento che si fonda su una mera congettura e non su una massima di esperienza che si differenzia dalla prima perché è formulata sulla scorta dell'id quod plerumque accidit come risultato di una verifica empirica dell'elemento preso in considerazione (sez. 6, n. 27862 del 24/6/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244439-01). Pertanto, é viziata la motivazione con la quale il giudice di merito, anziché basarsi su massime di esperienza - caratterizzate da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione - utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate, per l'appunto, in base all'id quod plerumque accidit" ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica (sez. 6, n. 1686 del 27/11/2013, dep. 2014, Keller, Rv. 258135-01). Si tratta, peraltro, di un controllo certamente consentito al giudice di legittimità: anche se esso non può certamente estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di una pur minima plausibilità (sez. 1, n. 18118 del 11/2/2014, Marturana, Rv. 261992-01; sez. 6, n. 36430 del 28/5/2014, Schembri, Rv. 260813-01; sez. 4, n. 23093 del 2/2/2017, Rappisi, Rv. 269998-Cil; sez. 1, n. 16523 del 4/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385-01).5. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha censurato il ragionamento della difesa per non avere questa considerato che il CARBONE, per quanto paraplegico, era soggetto del tutto allenato (sottoponendosi ogni giorno proprio ad allenamento a nuoto). Conclusione che costituisce frutto di una personale convinzione del giudicante, non essendo stato indicato alcun elemento fattuale idoneo a sostenerla. Poiché si tratta di un dato che incide sulla valutazione del riferito della principale fonte di prova, tale vizio non può essere superato alla luce degli altri elementi valorizzati, peraltro neutri in ordine alla specifica osservazione della difesa, altresì considerato che un ulteriore argomento speso cai giudici d'appello per superarla è il rinvio alla spiegazione offerta dal Tribunale che aveva considerato quella incongruenza di scarso rilievo, così risultando vanificato quel controllo di merito frutto di un'autonoma valutazione della censura difensiva, con la quale si era sostanzialmente contestato proprio lo scarso rilievo attribuito a quella circostanza. 6. Il relativo giudizio va, pertanto, rimesso al giudice civile del rinvio che provvederà all'accertamento dell'illecito aquiliano in base alle regole processuali e probatorie e ai criteri valutativi di quel giudizio, scrutinando il materiale probatorio raccolto nel processo penale in conformità ai canoni suoi propri (sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscemi, Rv. 285477-09, in cui si è precisato che l'art. 622, cod. proc. pen., consente il rinvio al giudice civile anche nelle ipotesi in cui, per un vizio della motivazione o per un errore di diritto, il giudice dell'impugnazione non possa determinare con certezza l'an della responsabilità, evenienza nella quale il giudizio rescissorio avrà ad oggetto sia l'an che il quantum della pretesa risarcitoria; sez. 2, n. 17358 del 22/3/2023, Capitani, Rv. 284530-01). 7. Al giudice del rinvio va, altresì, demandata la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Deciso il 4 ottobre 2023 Consigl
Sentenza Cassazione n. 45298/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris