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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 21698/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e di resistenza al pubblico ufficiale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato, lamentando l'erronea applicazione della disciplina del reato consumato, è manifestamente infondato, perché, come correttamente indicato dalla Corte di merito a pag. 3 del provvedimento impugnato, la condotta di sottrazione e conseguente impossessamento veniva posta in essere, ancorché per breve tempo (tra le tante, v.

Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01), prima dell'intervento delle Forze dell'ordine e, comunque, non sotto la loro vigilanza, né di quella della persona offesa.

Come adeguatamente illustrato dalla Corte territoriale, non ricorrono quindi, nel caso di specie, le condizioni per considerare il furto meramente tentato, anziché consumato, avendo l'agente conseguito, seppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (allontanandosi, con la refurtiva, di circa venti metri dall'esercizio commerciale in cui era stato commesso il furto; v.

Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Pg in proc.

Prevete e altro, Rv. 261186 - 01).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 maggio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e di resistenza al pubblico ufficiale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato, lamentando l'erronea applicazione della disciplina del reato consumato, è manifestamente infondato, perché, come correttamente indicato dalla Corte di merito a pag. 3 del provvedimento impugnato, la condotta di sottrazione e conseguente impossessamento veniva posta in essere, ancorché per breve tempo (tra le tante, v. Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01), prima dell'intervento delle Forze dell'ordine e, comunque, non sotto la loro vigilanza, né di quella della persona offesa. Come adeguatamente illustrato dalla Corte territoriale, non ricorrono quindi, nel caso di specie, le condizioni per considerare il furto meramente tentato, anziché consumato, avendo l'agente conseguito, seppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (allontanandosi, con la refurtiva, di circa venti metri dall'esercizio commerciale in cui era stato commesso il furto; v. Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21698/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris