Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:324
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0324
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
8 maggio 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Domanda giudiziale del consumatore diretta a far dichiarare la nullità del contratto – Domanda di concessione di provvedimenti cautelari consistenti nella sospensione dell’esecuzione del contratto – Direttiva 2014/59/UE – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Banca soggetta a risoluzione – Articolo 1, paragrafo 2 – Facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare disposizioni più rigorose o aggiuntive rispetto a quelle di tale direttiva – Norma nazionale che impone il rigetto delle domande di provvedimenti cautelari nei confronti di un ente soggetto a una procedura di risoluzione in corso»
Nella causa C‑324/23 [Myszak] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 26 ottobre 2022, pervenuta in cancelleria il 25 maggio 2023, nel procedimento
OF,
EI,
RI
contro
M.K
., in qualità di curatore fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] S.A., in liquidazione,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, S. Rodin, O. Spineanu-Matei (relatrice), S. Gervasoni e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 ottobre 2024,
considerate le osservazioni presentate:
–
per OF, EI e RI, da W. Bochenek, P. Stalski e T. Zaremba, radcowie prawni;
–
per M.K., da P. Cieślak e M. Pyziak-Waląg, adwokaci;
–
per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Kozak, R. Stańczyk e B. Trocha, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da U. Małecka, P. Ondrůšek e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 12 dicembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (
GU 1993, L 95, pag. 29
), letti alla luce dei principi di effettività e di proporzionalità, e in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g), nonché con l’articolo 70, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU 2014, L 173, pag. 190
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, OF, EI e RI e, dall’altro, M.K., nella sua qualità di curatore fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] S.A., attualmente in liquidazione, in relazione alla domanda di provvedimenti cautelari presentata da OF, EI e RI nell’ambito di un procedimento diretto alla dichiarazione della nullità di un contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera nonché al rimborso delle somme pagate in esecuzione di tale contratto che essi hanno stipulato con la [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 93/13
3
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
4
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva:
«[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
Direttiva 2014/59
5
A termini dei considerando 5, da 49 a 51 e 131 della direttiva 2014/59:
«(5)
Occorre (…) un regime che fornisca alle autorità un insieme credibile di strumenti per un intervento sufficientemente precoce e rapido in un ente in crisi o in dissesto, al fine di garantire la continuità delle funzioni finanziarie ed economiche essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario. Il regime dovrebbe assicurare che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, in conformità del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, come specificato nella presente direttiva. (...)
(...)
(49)
Le limitazioni dei diritti di azionisti e creditori dovrebbero essere conformi all’articolo 52 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea]. Gli strumenti di risoluzione dovrebbero pertanto essere applicati esclusivamente agli enti in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario per perseguire l’obiettivo della stabilità finanziaria nell’interesse generale. In particolare, dovrebbero essere applicati laddove l’ente non possa essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza senza destabilizzare il sistema finanziario e siano necessarie misure intese a garantire il rapido trasferimento e la prosecuzione di funzioni importanti a livello sistemico, e laddove non si possa ragionevolmente prospettare una soluzione alternativa che coinvolga il settore privato, neanche sotto forma di un aumento del capitale, da parte degli azionisti esistenti o di terzi, sufficiente a ripristinare la sostenibilità economica piena dell’ente. Inoltre, nell’applicare strumenti e nell’esercitare poteri di risoluzione è opportuno tenere conto del principio di proporzionalità e delle specificità della forma giuridica di un ente.
(50)
L’interferenza nei diritti di proprietà non dovrebbe essere eccessiva. (...) Qualora le attività di un ente soggetto a risoluzione siano parzialmente cedute a un acquirente privato o a una banca-ponte, è opportuno liquidare la parte residua di tale ente con procedura ordinaria di insolvenza. Per tutelare gli azionisti e creditori che si trovano coinvolti nella procedura di liquidazione dell’ente, è opportuno sancirne il diritto a ricevere, in pagamento o a compensazione dei loro crediti nel quadro di tale procedura, una somma non inferiore a quella che, secondo le stime, avrebbero recuperato se l’ente fosse stato integralmente liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.
(51)
Per tutelare il diritto di azionisti e creditori è opportuno stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e delle passività dell’ente soggetto a risoluzione e, ove richiesto dalla presente direttiva, alla valutazione del trattamento che tali azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. (...) Se risulta che, in pagamento o a compensazione dei loro crediti, azionisti e creditori hanno ricevuto l’equivalente di una somma inferiore a quella che avrebbero recuperato in una procedura di insolvenza ordinaria, è opportuno sancire il loro diritto a incassare la differenza ove richiesto dalla presente direttiva. (...)
(...)
(131)
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’armonizzazione delle norme e delle procedure di risoluzione degli enti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ma, a motivo delle conseguenze che il dissesto di un ente può avere sull’intera Unione [europea], può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 [TUE]. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità stabilito nello stesso articolo».
6
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose o aggiuntive rispetto a quelle della presente direttiva e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della stessa, a condizione che siano di applicabilità generale e non siano in contrasto con la presente direttiva e i relativi atti delegati e di esecuzione».
7
L’articolo 34 di detta direttiva, intitolato «Principi generali che disciplinano la risoluzione», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che, nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione prendano tutte le misure atte a garantire che l’azione di risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti:
(...)
b)
i creditori dell’ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l’ordine di priorità delle loro pretese con procedura ordinaria di insolvenza, salvo espresse disposizioni contrarie a norma della presente direttiva;
(...)
g)
nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie di cui agli articoli da 73 a 75;
(...)».
8
L’articolo 37, paragrafo 6, della stessa direttiva, così dispone:
«Qualora gli strumenti di risoluzione [della vendita dell’attività d’impresa o dell’ente-ponte] siano usati per cedere soltanto parte delle attività, diritti o passività dell’ente soggetto a risoluzione, il residuo ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), da cui è avvenuta tale cessione è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Tale liquidazione avviene in tempi ragionevoli (...)».
9
L’articolo 70 della direttiva 2014/59, intitolato «Potere di limitare l’opponibilità dei diritti di garanzia», ai paragrafi 1 e 4 enuncia quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di limitare, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di restrizione ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’ente, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, l’opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti di un ente soggetto a risoluzione in relazione alle sue attività.
(...)
4. Nell’esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell’impatto che l’esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari».
10
L’articolo 73 di tale direttiva, intitolato «Trattamento di azionisti e creditori in caso di cessione parziale e applicazione dello strumento del bail-in», prende in considerazione, alla lettera b), la situazione in cui un’autorità nazionale di risoluzione applica lo strumento del bail-in. Tale articolo, alla lettera a), prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, in caso di applicazione di uno o più strumenti di risoluzione e in particolare ai fini dell’articolo 75:
a)
tranne nei casi in cui si applica la lettera b), quando le autorità di risoluzione procedono a una cessione solo parziale di diritti, attività e passività dell’ente soggetto a risoluzione, gli azionisti e i creditori i cui crediti non sono stati ceduti ricevono, a soddisfazione dei loro crediti, una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza immediatamente prima della cessione al momento in cui è stata adottata la decisione di cui all’articolo 82».
11
L’articolo 74 di detta direttiva, intitolato «Valutazione della differenza di trattamento», ai paragrafi 1 e 2, dispone quanto segue:
«1. Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore nel caso in cui l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, anche ma non esclusivamente ai fini dell’articolo 73, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che una persona indipendente effettui una valutazione il più presto possibile dopo l’avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dell’articolo 36.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 accerta:
a)
il trattamento, o la pertinente garanzia di deposito che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l’ente soggetto a risoluzione interessato dall’azione o dalle azioni di risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza all’atto di adozione della decisione di cui all’articolo 82;
b)
il trattamento effettivo che azionisti e i creditori hanno ricevuto nell’ambito della risoluzione dell’ente soggetto a risoluzione; e
c)
le eventuali differenze fra il trattamento di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b)».
12
A termini dell’articolo 75 della medesima direttiva, intitolato «Salvaguardia per azionisti e creditori»:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che, qualora dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 74 emerga che qualsiasi azionista o creditore di cui all’articolo 73 (...) [ha] subito perdite maggiori di quelle che avrebbero subito in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, essi abbiano il diritto a incassare la differenza dai meccanismi di finanziamento della risoluzione».
Diritto polacco
Legge recante il codice civile
13
L’articolo 385
1
dell’ustawa [OSCURATO:PERSONA] cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964, nella versione applicabile al procedimento principale (Dz. U. del 2020, posizione 1740), ai suoi paragrafi 1 e 2, così recita:
«1. Le clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state oggetto di trattativa individuale non sono vincolanti per il consumatore qualora configurino i suoi diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, integrando una grave violazione dei suoi interessi (clausole contrattuali abusive). Ciò non vale per le clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco.
2. Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti».
14
L’articolo 405 di tale codice così dispone:
«Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è tenuto a restituire tale arricchimento in natura o, se ciò non è possibile, a rimborsarne il valore».
15
Ai sensi dell’articolo 410, paragrafo 2, di detto codice:
«Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato a eseguirla o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito della prestazione non è stato raggiunto, o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione della prestazione».
Legge recante il codice di procedura civile
16
[OSCURATO:PERSONA] postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964, nella versione applicabile al procedimento principale (Dz. U. del 2021, posizione 1805), al suo articolo 189, così dispone:
«L’attore, a condizione di avere un legittimo interesse ad agire, può chiedere al giudice di accertare l’esistenza o l’inesistenza di un rapporto giuridico o di un diritto».
17
L’articolo 730
1
di tale codice recita quanto segue:
«1. Un provvedimento cautelare può essere richiesto da qualsiasi parte o soggetto intervenuto nel procedimento, a condizione che dimostri
prima facie
l’esistenza del credito e il proprio interesse giuridico a ottenere tale provvedimento cautelare.
2. L’interesse giuridico alla concessione di un provvedimento cautelare sussiste quando, in assenza della sua concessione, l’esecuzione della decisione giudiziaria emessa nella causa diverrebbe impossibile o sarebbe gravemente ostacolata o, comunque, sarebbe reso in altro modo impossibile o sarebbe ostacolato il conseguimento dello scopo del procedimento in questione.
(...)
3. Nella scelta del provvedimento cautelare il giudice prende in considerazione gli interessi delle parti e dei soggetti intervenuti, in modo che sia garantita all’avente diritto una tutela giuridica adeguata e non sia imposto al debitore un onere superiore al necessario».
18
Ai sensi dell’articolo 731 di detto codice:
«Un provvedimento cautelare non può essere diretto al soddisfacimento del credito, a meno che la legge non disponga altrimenti»
19
L’articolo 755 del medesimo codice prevede quanto segue:
«1. Se il provvedimento cautelare non riguarda un credito pecuniario, il giudice adotta il provvedimento cautelare che ritiene più adeguato in relazione alle circostanze, senza escludere i provvedimenti cautelari previsti per i crediti pecuniari. In particolare, il giudice può:
1)
disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti o dei soggetti intervenuti nel procedimento per la durata dello stesso;
(...)
2
1
. Il disposto dell’articolo 731 non si applica se il provvedimento cautelare è necessario per evitare un danno imminente o altre conseguenze negative per l’avente diritto.
(...)».
Legge sull’insolvenza
20
[OSCURATO:PERSONA] upadłościowe (legge sull’insolvenza), del 28 febbraio 2003, nella versione applicabile al procedimento principale (Dz. U. del 2022, posizione 1520), prevede, al suo articolo 146, quanto segue:
«1. Il procedimento di esecuzione sui beni che compongono la massa fallimentare avviato prima della data della dichiarazione di insolvenza è sospeso di diritto a decorrere da tale data. In tale procedimento è pronunciato di diritto il non luogo a statuire dopo il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di insolvenza. (...)
2. Le somme risultanti da un procedimento di esecuzione sospeso che non sono state ancora distribuite sono trasferite alla massa fallimentare dopo il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell’insolvenza.
(...)
3. Dopo la data di dichiarazione dell’insolvenza, non è più possibile procedere all’esecuzione forzata sui beni che compongono la massa fallimentare né eseguire o concedere provvedimenti cautelari nei confronti dei beni del fallito, ad eccezione dei provvedimenti cautelari nei confronti di crediti alimentari o di crediti derivanti da una pensione di indennità dovuta per aver causato una malattia, un’incapacità lavorativa, un’infermità o un decesso, nonché dalle pensioni a titolo della conversione in rendita vitalizia di un contratto con il quale l’acquirente di un immobile si è impegnato nei confronti del cedente a fornirgli cure, manutenzione e alloggio».
Legge sul Fondo bancario di garanzia
21
[OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (legge sul Fondo bancario di garanzia, sul sistema di garanzia dei depositi e sulla risoluzione coatta), del 10 giugno 2016, nella versione applicabile al procedimento principale (Dz. U. del 2022, posizione 793, in prosieguo: la «legge sul Fondo bancario di garanzia»), all’articolo 135, paragrafi 1 e 4, così dispone:
«1. Nei procedimenti di esecuzione o diretti alla concessione di provvedimenti cautelari riguardanti il patrimonio di un ente soggetto a risoluzione e che siano stati avviati prima dell’apertura di quest’ultima è pronunciato il non luogo a statuire.
(...)
4. Nessun procedimento di esecuzione o diretto alla concessione di provvedimenti cautelari può essere avviato nei confronti di un ente soggetto a una procedura di risoluzione in corso»
22
In forza dell’articolo 142, paragrafo 1, di tale legge, il [OSCURATO:PERSONA] (Fondo bancario di garanzia, Polonia), che è l’autorità nazionale di risoluzione, può sospendere il diritto di far valere le garanzie in relazione alle attività di un ente soggetto a risoluzione per un periodo non oltre la fine del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’avviso da esso emesso in relazione a tale sospensione.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
23
Nel 2007 i ricorrenti nel procedimento principale, OF e i suoi genitori, RI e EI, hanno stipulato con la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di consumatori, un contratto di mutuo ipotecario della durata di 360 mesi per un importo di 185375,71 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 43000). Tale contratto prevedeva una clausola di conversione in franchi svizzeri (CHF) di tale importo, al tasso di acquisto di tale valuta fissato da detta banca, e un tasso d’interesse variabile. Le rate mensili, calcolate in franchi svizzeri, erano rimborsabili in zloty polacchi al tasso di vendita del franco svizzero, anch’esso fissato unilateralmente da detta banca.
24
I ricorrenti nel procedimento principale hanno adito il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, con una domanda relativa al contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale. In via principale, tale domanda mira ad ottenere la declaratoria di nullità di tale contratto a causa del carattere abusivo di talune sue clausole e, di conseguenza, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento degli importi di PLN 48352,97 e di CHF 27171,82 (ossia, rispettivamente, circa EUR 11300 ed EUR 29000), corrispondenti alle rate mensili pagate in esecuzione di detto contratto alla data di presentazione della loro domanda, più gli interessi legali di mora e spese. In subordine, detta domanda mira a far dichiarare il carattere abusivo delle clausole di cui trattasi e ad ottenerne l’invalidazione.
25
Il 29 settembre 2022, in pendenza della domanda di cui trattasi nel procedimento principale, il Fondo bancario di garanzia, agendo in qualità di autorità nazionale di risoluzione, ha adottato una decisione che sottoponeva la [OSCURATO:PERSONA] a risoluzione. Nell’ambito di tale risoluzione, il Fondo bancario di garanzia si è avvalso dello strumento dell’ente-ponte mediante la costituzione di una banca, attualmente denominata VELO [OSCURATO:PERSONA] S.A., alla quale è stata trasferita la quasi totalità delle attività, dei diritti e degli obblighi della [OSCURATO:PERSONA]. Tale decisione escludeva da detto trasferimento i diritti patrimoniali derivanti da atti di fatto, da atti giuridici o da violazioni relative ai contratti di credito e di mutuo espressi in franchi svizzeri o indicizzati al corso del franco svizzero, nonché le pretese derivanti da tali diritti patrimoniali, comprese quelle oggetto di procedimenti civili o amministrativi.
26
A seguito di tale decisione del Fondo bancario di garanzia, i ricorrenti nel procedimento principale hanno avviato un procedimento sommario nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice del rinvio, nell’ambito del quale hanno presentato una domanda di provvedimenti cautelari relativa ai diritti e agli obblighi delle parti nel giudizio di merito, diretta alla sospensione del loro obbligo contrattuale di pagamento delle rate mensili dovute in esecuzione del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale fino alla chiusura definitiva di quest’ultimo procedimento, nonché al divieto, per la [OSCURATO:PERSONA], di intraprendere azioni ai fini della risoluzione di tale contratto e della pubblicazione di un avviso di mancato rimborso del prestito di cui trattasi.
27
Il giudice del rinvio indica che su una siffatta domanda di provvedimenti cautelari si decide sulla base di una valutazione
prima facie
della fondatezza delle affermazioni delle parti, tenendo conto di tutti gli elementi di prova raccolti nella causa di merito. Nel caso di specie, tale giudice considera che le clausole del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale, contestate dai ricorrenti in tale procedimento, potrebbero essere qualificate come abusive e che tale contratto potrebbe non sussistere dopo l’invalidazione di tali clausole.
28
Il giudice del rinvio ritiene, di conseguenza, che dovrebbe essere possibile accogliere la domanda di provvedimenti cautelari consistente, in particolare, nella sospensione dell’obbligo dei ricorrenti nel procedimento principale di pagare le rate mensili del mutuo di cui trattasi nel procedimento principale. Tuttavia, esso nutre dubbi a tale riguardo in un contesto in cui il professionista interessato è una banca soggetta a una procedura di risoluzione prevista dalla direttiva 2014/59.
29
A tal riguardo, il giudice del rinvio fa riferimento alle disposizioni dell’articolo 135, paragrafi 1 e 4, della legge sul Fondo bancario di garanzia, in forza delle quali, qualora una banca sia soggetta a un’azione di risoluzione, i procedimenti in corso volti ad ottenere provvedimenti cautelari nei confronti di tale banca devono essere oggetto di un non luogo a statuire ed è escluso l’avvio di un nuovo procedimento diretto all’ottenimento di siffatti provvedimenti. Secondo tale giudice, dette disposizioni costituiscono un recepimento erroneo, in quanto estensivo, dell’articolo 70, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/59.
30
A seguito di una richiesta di informazioni rivoltagli dalla Corte in relazione all’eventuale pertinenza dell’articolo 142, paragrafo 1, della legge sul Fondo bancario di garanzia in quanto misura di recepimento dell’articolo 70, paragrafo 1, della direttiva 2014/59, il giudice del rinvio ha indicato, in sostanza, che esiste effettivamente una corrispondenza tra queste due disposizioni, ma che l’aggiunta dell’articolo 135, paragrafi 1 e 4, di tale legge è problematica, poiché queste ultime disposizioni hanno un ambito di applicazione molto più ampio di detto articolo 70, paragrafo 1.
31
Il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 135, paragrafi 1 e 4, della legge sul Fondo bancario di garanzia privi i consumatori della tutela prevista dalla direttiva 93/13 e sia, pertanto, contrario ai principi di effettività e di proporzionalità. Infatti, i consumatori interessati sarebbero privati della possibilità di liberarsi effettivamente dall’adempimento di un contratto potenzialmente invalido, a causa delle clausole abusive in esso contenute, per la durata del procedimento giurisdizionale diretto a far riconoscere il carattere abusivo di tali clausole, mentre essi sono soggetti al rischio di non poter beneficiare successivamente dell’effetto restitutorio derivante dall’eventuale accertamento di detto carattere abusivo.
32
Tale giudice sottolinea al riguardo che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui è esclusa un’esecuzione forzata nei confronti della banca, l’unico mezzo effettivo per attuare tale effetto restitutorio sarebbe una compensazione dei crediti reciproci. Orbene, nell’ipotesi di una dichiarazione di insolvenza della banca, il credito del consumatore nei confronti di quest’ultima relativo alla restituzione delle somme pagate in forza del contratto di mutuo al di là del capitale prestato sarebbe soggetto alla stessa sorte dei crediti degli altri creditori, il che significherebbe in pratica che il consumatore non potrebbe recuperare il proprio credito.
33
Peraltro, il giudice del rinvio richiama il principio menzionato all’articolo 34, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/59, secondo cui le procedure di risoluzione dovrebbero essere condotte in modo tale che i creditori non subiscano perdite più ingenti di quelle nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza. Esso afferma di dubitare che tale principio possa essere rispettato qualora sia vietato presentare una domanda di provvedimenti cautelari consistenti nella sospensione dell’obbligo di pagamento delle rate mensili di rimborso di un credito concesso da una banca soggetta a risoluzione conformemente a un contratto la cui validità è in discussione.
34
Infatti, il giudice del rinvio indica che la controversia di cui al procedimento principale riguarda in parte un credito che esso qualifica come «non pecuniario», in quanto verte su una domanda diretta a far dichiarare la nullità del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale, e, conformemente all’articolo 146, paragrafo 3, della legge sull’insolvenza, nella versione applicabile al procedimento principale, la concessione di provvedimenti cautelari in relazione a un siffatto credito è possibile nonostante l’apertura di una procedura di insolvenza, dal momento che, in sostanza, siffatti provvedimenti non costituiscono provvedimenti cautelari nei confronti dei beni del fallito, ai sensi di tale disposizione. Nella sua risposta alla richiesta di informazioni della Corte, il giudice del rinvio ha indicato che la domanda di provvedimenti cautelari di cui trattasi nel procedimento principale sarebbe stata ricevibile se fosse stata presentata dopo la dichiarazione di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA], intervenuta nel frattempo, il 20 luglio 2023.
35
Tale «credito non pecuniario» dovrebbe essere distinto dal credito relativo alla restituzione di prestazioni indebite derivante dall’effetto restitutorio connesso all’applicazione della direttiva 93/13, che avrebbe conseguenze patrimoniali per il fallito, cosicché non sarebbe ipotizzabile un provvedimento cautelare in relazione a tale secondo credito.
36
Infine, il giudice del rinvio ritiene che occorra prendere in considerazione il fatto che, in caso di annullamento del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale, la banca disporrebbe di un credito per il rimborso del capitale prestato. Di conseguenza, sospendere l’esecuzione degli obblighi dei ricorrenti nel procedimento principale derivanti da tale contratto prima che il totale dei loro rimborsi abbia raggiunto una somma corrispondente a tale capitale potrebbe essere contrario all’obiettivo della procedura di risoluzione, in quanto ciò limiterebbe o ritarderebbe la procedura di recupero dei crediti della banca interessata, che mirerebbe a soddisfare altri creditori.
37
In tali circostanze, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della [direttiva 93/13], alla luce dei principi di effettività e di proporzionalità, nonché l’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g), e l’articolo 70, paragrafi 1 e 4, della [direttiva 2014/59], debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, la quale prevede che nei confronti di una banca sottoposta a risoluzione coatta non è ammissibile accogliere l’istanza del consumatore diretta ad ottenere l’adozione di un provvedimento provvisorio (provvedimento cautelare a tutela della domanda) consistente nella sospensione, per la durata del procedimento giurisdizionale, dell’obbligo di rimborsare le rate di capitale e di interessi previste da un contratto di mutuo, che presumibilmente verrà dichiarato nullo dal giudice in conseguenza dell’eliminazione delle clausole abusive, per il solo motivo che la banca in questione sia stata sottoposta a risoluzione coatta».
Sulla questione pregiudiziale
38
In via preliminare, occorre constatare, in primo luogo, che il giudice del rinvio invita la Corte a prendere in considerazione l’articolo 70, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/59 nell’ambito dell’interpretazione della direttiva 93/13 che gli è richiesta, per il motivo che l’articolo 135, paragrafi 1 e 4, della legge sul Fondo bancario di garanzia, individuata nella decisione di rinvio come la «normativa nazionale» di cui alla questione pregiudiziale, costituirebbe il recepimento di tale articolo 70, paragrafi 1 e 4.
39
Orbene, tali disposizioni del diritto dell’Unione, da un lato, e del diritto polacco, dall’altro, differiscono quanto all’oggetto e alla portata. Infatti, mentre l’articolo 70, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/59 riguarda il potere di limitazione di cui un’autorità nazionale di risoluzione deve disporre riguardo all’opponibilità di diritti di garanzia in relazione alle attività di un ente soggetto a risoluzione, e ciò per un periodo estremamente breve, l’articolo 135, paragrafi 1 e 4, della legge sul Fondo bancario di garanzia prevede, come risulta dalla decisione di rinvio, un divieto imposto ai giudici nazionali di dar seguito a qualsivoglia procedimento di esecuzione o diretto alla concessione di provvedimenti cautelari riguardante il patrimonio di un siffatto ente fintantoché esso sia soggetto a tale procedura.
40
Peraltro, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale ai paragrafi da 31 a 35 delle sue conclusioni, i ricorrenti nel procedimento principale non sono «creditori garantiti» di un ente soggetto a risoluzione, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, della direttiva 2014/59. Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che essi sono controparti contrattuali di un tale ente che hanno citato quest’ultimo in giudizio al fine di far riconoscere l’esistenza, da un lato, di un «credito» consistente nell’annullamento di un contratto di mutuo e, dall’altro, di un credito pecuniario consistente nella restituzione delle somme che gli sono state pagate in esecuzione di tale contratto. Tali asseriti crediti non sono accompagnati da «diritti di garanzia (…) in relazione alle (…) attività [di detto ente]», ai sensi di detto articolo 70, paragrafo 1. Inoltre, una domanda di provvedimenti provvisori diretta alla concessione di provvedimenti cautelari come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, consistente, essenzialmente, nella sospensione, durante il giudizio di merito, dell’obbligo di pagare le somme ancora dovute alle future scadenze previste da detto contratto, è estranea a un siffatto diritto di garanzia (v., in tal senso, ordinanza del 20 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑34/23
,
EU:C:2024:203
, punto
32
).
41
Del resto, a seguito di una richiesta di informazioni della Corte, il giudice del rinvio sembra aver ammesso che, come sostenuto dal governo polacco e dalla Commissione europea nelle loro osservazioni nell’ambito del presente procedimento, l’articolo 70 della direttiva 2014/59 è stato recepito nel diritto polacco da altre disposizioni della legge sul Fondo bancario di garanzia, ossia quelle dell’articolo 142 di quest’ultima.
42
In secondo luogo, nei limiti in cui il giudice del rinvio fa riferimento, nella questione pregiudiziale, al principio di effettività e al principio di proporzionalità, occorre constatare che esso non ne esplicita la ragione per quanto riguarda tale secondo principio. Orbene, conformemente all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, ogni domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale, requisito questo che vale anche per i principi generali del diritto dell’Unione sui quali detto giudice si interroga nell’ambito di una siffatta domanda.
43
Di conseguenza, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività nonché in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g), della direttiva 2014/59, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che impone al giudice nazionale di respingere una domanda di provvedimenti cautelari di un consumatore, diretta alla sospensione del pagamento delle rate mensili dovute da quest’ultimo in forza di un contratto di mutuo di cui chiede l’annullamento a motivo delle clausole abusive che esso conterrebbe, in attesa di una decisione definitiva relativa a quest’ultima domanda, per il solo motivo che la banca con la quale tale contratto è stato stipulato è soggetta a una procedura di risoluzione, ai sensi della direttiva 2014/59, nell’ambito della quale si è fatto ricorso allo strumento dell’ente-ponte mediante la costituzione di un’altra banca alla quale è stata trasferita la maggior parte delle attività, dei diritti e delle passività della banca soggetta a risoluzione, ma non il contratto di cui trattasi, che è rimasto nel patrimonio dell’ente residuo, ancorché siffatti provvedimenti cautelari siano necessari per garantire la piena efficacia di tale decisione definitiva.
44
Occorre anzitutto ricordare che la direttiva 93/13 ha l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori [v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2018, Bankia,
C‑109/17
,
EU:C:2018:735
, punto
36
, nonché del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito),
C‑287/22
,
EU:C:2023:491
, punto
36
e giurisprudenza citata]. Tale obiettivo è conforme all’imperativo risultante dall’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali, che consiste a sua volta nel garantire un livello elevato di protezione dei consumatori nelle politiche dell’Unione, imperativo che vale, in particolare, per l’attuazione di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a.
da C‑498/22 a C‑500/22
,
EU:C:2024:686
, punto
137
e giurisprudenza citata).
45
A tal fine, da un lato, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore e un professionista non vincolino il consumatore.
46
Ne consegue che i giudici nazionali sono tenuti a escludere l’applicazione di tali clausole affinché non producano effetti vincolanti nei confronti di un consumatore, tranne nel caso in cui quest’ultimo vi si opponga [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito),
C‑287/22
,
EU:C:2023:491
, punto
37
e giurisprudenza citata].
47
Quando si tratta di clausole abusive che impongono il pagamento di una somma di denaro, tale obbligo comporta, in linea di principio, un effetto restitutorio per quanto riguarda tale somma. L’esigenza di ripristinare la situazione in diritto e in fatto che sarebbe stata quella del consumatore interessato in assenza di tali clausole abusive, fondando, in particolare, un diritto alla restituzione dei benefici indebitamente acquisiti da un professionista sulla base di dette clausole abusive, che occorre quindi riconoscere al consumatore, rientra proprio nella sostanza della tutela garantita ai consumatori dalla direttiva 93/13 [v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Compensazione d’ufficio in caso di clausola abusiva),
C‑170/21
,
EU:C:2022:518
, punti
42
e
43
nonché giurisprudenza citata].
48
Dall’altro lato, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad adottare mezzi che siano, al contempo, adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.
49
Occorre ricordare, a tal riguardo, che, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si fonda la tutela che la direttiva 93/13 garantisce ai consumatori, l’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultima deve essere considerato come una norma equivalente alle norme nazionali che occupano, nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (sentenze del 6 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA],
C‑40/08
,
EU:C:2009:615
, punto
52
, e del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑869/19
,
EU:C:2022:397
, punto
24
). L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva è, anch’esso, direttamente connesso a tale interesse pubblico (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a.
C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15
,
EU:C:2016:980
, punto
56
).
50
Poiché il diritto dell’Unione non armonizza le procedure applicabili all’esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, esse rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in forza del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, che esse rispettino i principi di equivalenza e di effettività [v., in tal senso, sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva),
C‑582/21
,
EU:C:2024:282
, punto
74
e giurisprudenza citata].
51
In forza del principio di effettività, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Il rispetto dei requisiti derivanti da tale principio deve essere esaminato tenendo conto del ruolo delle norme di cui trattasi nel procedimento complessivamente inteso, dello svolgimento del medesimo e delle specificità di tali norme dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali [v., in tal senso, sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva),
C‑582/21
,
EU:C:2024:282
, punti
40
e
41
nonché giurisprudenza citata].
52
Occorre inoltre sottolineare che l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un requisito di tutela giurisdizionale effettiva, sancito parimenti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che vale, in particolare, per le modalità procedurali delle azioni giudiziarie fondate su tali diritti [v., in tal senso, sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva),
C‑582/21
,
EU:C:2024:282
, punto
76
e giurisprudenza citata].
53
Pertanto, sebbene spetti agli [OSCURATO:PERSONA] membri definire nel loro diritto nazionale le modalità nell’ambito delle quali avviene l’accertamento del carattere abusivo delle clausole dei contratti conclusi da un professionista con i consumatori e si materializzano gli effetti giuridici concreti di tale accertamento, quest’ultimo deve consentire di ripristinare la situazione in diritto e in fatto che sarebbe stata quella del consumatore interessato in assenza di tale clausola abusiva, riconoscendo, se del caso, un diritto alla restituzione dei vantaggi indebitamente acquisiti dal professionista. Infatti, una siffatta disciplina da parte del diritto nazionale della tutela garantita ai consumatori dalla direttiva 93/13 non può pregiudicare la sostanza di tale tutela [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito),
C‑287/22
,
EU:C:2023:491
, punto
39
e giurisprudenza citata].
54
A tal riguardo, la Corte ha dichiarato contrario all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 il fatto di privare un consumatore della possibilità di ottenere la sospensione di un procedimento di esecuzione avviato in forza di un titolo esecutivo fondato su una clausola contrattuale la cui validità è contestata in giudizio a causa del suo carattere abusivo, qualora, in assenza di tale sospensione, la futura decisione nel merito, che accerta il carattere abusivo di tale clausola, fornirebbe al consumatore soltanto una tutela
a posteriori
meramente risarcitoria, che sarebbe incompleta e insufficiente, e, pertanto, costituirebbe un mezzo inadeguato e inefficace per far cessare il ricorso a detta clausola (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Aziz,
C‑415/11
,
EU:C:2013:164
, punto
60
).
55
Di conseguenza, la tutela garantita ai consumatori dalla direttiva 93/13, in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultima, richiede che, qualora sussistano indizi sufficienti di nullità delle clausole contrattuali contestate dal consumatore, o addirittura del contratto stesso, di modo che sia probabile un rimborso totale o parziale delle somme pagate da tale consumatore, il giudice nazionale debba poter concedere un provvedimento cautelare adeguato, se ciò è necessario per garantire la piena efficacia della futura decisione per quanto riguarda il carattere abusivo di clausole contrattuali [v., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2013, Aziz,
C‑415/11
,
EU:C:2013:164
, punti
59
,
60
e
64
; del 26 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA],
C‑407/18
,
EU:C:2019:537
, punti
57
e
58
, nonché del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito),
C‑287/22
,
EU:C:2023:491
, punti
43
e
60
].
56
La piena efficacia della futura decisione nel merito implica, in particolare, che si possa evitare che il consumatore paghi nel corso del procedimento giurisdizionale, la cui durata può essere considerevole, somme più elevate di quelle effettivamente dovute se il carattere abusivo delle clausole contestate dovesse essere accertato da tale decisione, di modo che può essere necessario concedere provvedimenti cautelari in un caso del genere [v., in tal senso, ordinanza del 26 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a.
da C‑568/14 a C‑570/14
,
EU:C:2016:828
, punto
35
, nonché sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito),
C‑287/22
,
EU:C:2023:491
, punto
42
].
57
Peraltro, la necessità di concedere provvedimenti cautelari deve essere valutata alla luce di tutte le circostanze del caso di specie [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito) (
C‑287/22
,
EU:C:2023:491
, punto
59
].
58
A tal riguardo, nel caso di un contratto di mutuo, la possibilità per i giudici nazionali di concedere un siffatto provvedimento è tanto più necessaria qualora, in esecuzione di tale contratto, il consumatore abbia già pagato o corra il rischio di dover pagare all’ente creditizio un importo superiore alla somma presa in prestito [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito) (
C‑287/22
,
EU:C:2023:491
, punti
52
e
59
).
59
Tuttavia, come indicato dal giudice del rinvio, occorre rilevare che l’eventuale accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali contestate dal consumatore non implica il venir meno di qualsiasi credito in capo all’ente creditizio nei confronti di tale consumatore.
60
Nel caso di specie, gli interrogativi del giudice del rinvio vertono essenzialmente sul fatto che il diritto nazionale, in particolare l’articolo 135, paragrafi 1 e 4, della legge sul Fondo bancario di garanzia, esclude qualsiasi possibilità di concessione di provvedimenti cautelari qualora il professionista che ha stipulato con un consumatore un contratto la cui validità è contestata in giudizio, correttamente secondo una valutazione
prima facie
, sia un ente creditizio soggetto a risoluzione.
61
In considerazione della questione sollevata da tale giudice, occorre quindi stabilire se, qualora un ente creditizio sia soggetto a una procedura di risoluzione nell’ambito della quale si fa ricorso allo strumento dell’ente-ponte, mediante la costituzione di una banca alla quale è stata trasferita la maggior parte delle attività, dei diritti e delle passività di tale ente creditizio, l’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g), della direttiva 2014/59 incida sulla possibilità che deve avere il giudice nazionale di concedere provvedimenti cautelari richiesti da un consumatore al fine di garantire la piena efficacia della futura decisione giurisdizionale riguardo all’asserito carattere abusivo di una clausola di un contratto che è rimasto nel patrimonio dell’ente residuo.
62
L’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59 stabilisce essenzialmente l’ordine in cui le persone interessate dall’avvio di una procedura di risoluzione sopportano, in linea di principio, le perdite dell’ente soggetto a tale procedura, vale a dire gli azionisti, poi i creditori di tale ente, questi ultimi secondo l’ordine di priorità dei loro crediti nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza, che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, punto 47, della direttiva 2014/59, rientra nel diritto nazionale.
63
Tale articolo 34, paragrafo 1, lettera b), non contiene pertanto alcuna indicazione riguardo alla possibilità, per un consumatore, di ottenere la sospensione dei propri obblighi nei confronti dell’ente soggetto a risoluzione.
64
Per quanto riguarda l’articolo 34, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/59, esso stabilisce il principio secondo cui nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, conformemente agli articoli da 73 a 75 di tale direttiva.
65
Come esposto, in sostanza, dall’avvocata generale ai paragrafi da 72 a 74 delle sue conclusioni, il fatto che tale disposizione rinvii espressamente agli articoli da 73 a 75 della direttiva 2014/59 implica che essa riguarda una misura di salvaguardia che certamente va a beneficio, tra l’altro, dei creditori di un ente soggetto a risoluzione, ma che si applica soltanto
a posteriori
. Infatti, tale misura presuppone il confronto tra le perdite che tali creditori hanno effettivamente subito in considerazione del loro trattamento effettivo nell’ambito della risoluzione di tale ente e quelle che avrebbero subito se detto ente fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata presa la decisione di adottare un’azione di risoluzione. Nell’ipotesi in cui le prime risultino superiori alle seconde, detta misura consente loro di ottenere il pagamento della differenza da parte del meccanismo di finanziamento della risoluzione.
66
Pertanto, il «principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato», di cui al considerando 5 della direttiva 2014/59, in relazione all’articolo 34, paragrafo 1, lettera g), di quest’ultima, letto in combinato disposto con gli articoli da 73 a 75 di tale direttiva, non riguarda un’eventuale tutela processuale relativa alla concessione di provvedimenti cautelari, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, di cui potrebbero beneficiare i creditori di un ente residuo nell’ambito della procedura di risoluzione. Pertanto, neppure tale articolo 34, paragrafo 1, lettera g), è pertinente ai fini della risposta alla questione se un giudice nazionale debba avere il potere di concedere provvedimenti cautelari come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.
67
Del resto, occorre rilevare, come ha fatto, in sostanza, l’avvocata generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, che nessun’altra disposizione della direttiva 2014/59 può neppure riguardare una siffatta tutela, in assenza di disposizioni specifiche relative a domande di provvedimenti cautelari presentate da creditori di un ente soggetto a risoluzione nei confronti dello stesso.
68
Ne consegue che disposizioni come l’articolo 135, paragrafi 1 e 4, della legge sul Fondo bancario di garanzia rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, il quale prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano adottare o mantenere disposizioni più rigorose o aggiuntive rispetto a quelle di tale direttiva e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della stessa.
69
Conformemente a quest’ultima disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare tali norme a condizione che siano di applicabilità generale e non siano in contrasto con la direttiva 2014/59 e con gli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della stessa.
70
In tali circostanze, occorre verificare se l’applicazione delle disposizioni pertinenti della direttiva 93/13, in un contesto come quello di cui al procedimento principale, non sia idonea a privare di effetto utile o ad ostacolare l’attuazione della procedura di risoluzione.
71
A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che gli obiettivi consistenti nell’assicurare la stabilità del sistema bancario e finanziario, nonché nell’evitare un rischio sistemico, costituiscono obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione. La direttiva 2014/59 prevede dunque il ricorso, in un contesto economico eccezionale, ad una procedura che può pregiudicare segnatamente i diritti dei creditori di un ente creditizio o di un’impresa di investimento, al fine di preservare la stabilità finanziaria degli [OSCURATO:PERSONA] membri, creando un regime di insolvenza in deroga al diritto comune delle procedure di insolvenza, la cui applicazione è autorizzata solo in circostanze eccezionali e deve essere giustificata da un interesse pubblico superiore. Il carattere derogatorio di tale regime implica che l’applicazione di altre disposizioni del diritto dell’Unione può essere esclusa qualora queste ultime siano idonee a privare di effetto utile o ad ostacolare la messa in atto della procedura di risoluzione [sentenza del 5 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Risoluzione bancaria [OSCURATO:PERSONA]),
C‑410/20
,
EU:C:2022:351
, punti
36
e
37
].
72
Ciò premesso, occorre rilevare che, in un contesto come quello di cui al procedimento principale, l’effetto utile della procedura di risoluzione è stato raggiunto, in linea di principio, sin dal momento in cui si è fatto ricorso allo strumento dell’ente-ponte, in concomitanza con la cessione a quest’ultimo della maggior parte delle attività, dei diritti e delle passività dell’ente soggetto a tale procedura, cosicché gli incidenti procedurali verificatisi in procedimenti relativi ad attività che sono rimaste nel patrimonio dell’ente residuo non sono idonei a pregiudicare a tal fine, così come ad ostacolare l’attuazione della procedura di risoluzione. Occorre peraltro sottolineare che, a partire da tale momento, detto ente residuo è destinato ad essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, in forza dell’articolo 37, paragrafo 6, della direttiva 2014/59.
73
Le circostanze del procedimento principale si distinguono quindi da quelle di cui alle sentenze del 5 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Risoluzione bancaria [OSCURATO:PERSONA]) (
C‑410/20
,
EU:C:2022:351
), e del 5 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
da C‑498/22 a C‑500/22
,
EU:C:2024:686
), dal momento che le cause nell’ambito delle quali sono intervenute queste due sentenze riguardavano entità create dopo l’avvio della procedura di risoluzione, e non un ente residuo.
74
Peraltro, secondo la valutazione
prima facie
del giudice del rinvio, quale risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, la concessione di provvedimenti cautelari in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, diretta ad evitare che continuino ad essere eseguiti pagamenti sulla base di clausole contrattuali il cui carattere abusivo risulta da una giurisprudenza nazionale consolidata, avrebbe l’effetto di impedire un incremento del patrimonio dell’ente residuo solo fino a concorrenza di importi indebiti, di cui, in pratica, i consumatori sarebbero debitori solo a causa della persistenza del procedimento da essi avviato nel merito. Infatti, in una situazione in cui, come nel caso di specie, il consumatore sembra aver effettuato pagamenti per un importo totale corrispondente approssimativamente al capitale prestato, occorre che il giudice nazionale possa decidere di sospendere l’obbligo di tale consumatore di pagare le rate mensili dovute in forza del contratto di mutuo di cui è chiesta l’invalidazione, al fine di evitare che tale ente residuo riceva somme superiori a quelle che potrebbe legittimamente pretendere in caso di invalidazione di tale contratto.
75
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività e in combinato disposto con la direttiva 2014/59, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che impone al giudice nazionale di respingere una domanda di provvedimenti cautelari di un consumatore, diretta alla sospensione del pagamento delle rate mensili dovute da quest’ultimo in forza di un contratto di mutuo di cui chiede l’annullamento a motivo delle clausole abusive che esso conterrebbe, in attesa di una decisione definitiva relativa a quest’ultima domanda, per il solo motivo che la banca con la quale tale contratto è stato stipulato è soggetta a una procedura di risoluzione, ai sensi della direttiva 2014/59, nell’ambito della quale si è fatto ricorso allo strumento dell’ente-ponte mediante la costituzione di un’altra banca alla quale è stata trasferita la maggior parte delle attività, dei diritti e delle passività della banca soggetta a risoluzione, ma non il contratto di cui trattasi, che è rimasto nel patrimonio dell’ente residuo, ancorché siffatti provvedimenti cautelari siano necessari per garantire la piena efficacia di tale decisione definitiva. Nell’ambito dell’esame della necessità della concessione di tali provvedimenti cautelari, il giudice nazionale deve tener conto del fatto che il consumatore ha pagato o rischia di pagare nel corso del procedimento giurisdizionale un importo superiore a quello effettivamente dovuto in caso di invalidazione di tale contratto.
Sulle spese
76
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività e in combinato disposto con la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio,
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a una normativa nazionale che impone al giudice nazionale di respingere una domanda di provvedimenti cautelari di un consumatore, diretta alla sospensione del pagamento delle rate mensili dovute da quest’ultimo in forza di un contratto di mutuo di cui chiede l’annullamento a causa delle clausole abusive che esso conterrebbe, in attesa di una decisione definitiva relativa a quest’ultima domanda, per il solo motivo che la banca con la quale tale contratto è stato stipulato è soggetta a una procedura di risoluzione, ai sensi della direttiva 2014/59, nell’ambito della quale si è fatto ricorso allo strumento dell’ente-ponte mediante la costituzione di un’altra banca alla quale è stata trasferita la maggior parte delle attività, dei diritti e delle passività della banca soggetta a risoluzione, ma non il contratto di cui trattasi, che è rimasto nel patrimonio dell’ente residuo, ancorché siffatti provvedimenti cautelari siano necessari per garantire la piena efficacia di tale decisione definitiva. Nell’ambito dell’esame della necessità della concessione di tali provvedimenti cautelari, il giudice nazionale deve tener conto del fatto che il consumatore ha pagato o rischia di pagare un importo superiore a quello effettivamente dovuto in caso di invalidazione di tale contratto.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il polacco.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.