Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04043/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato quella del Tribunale di Avezzano che ha condannato i ricorrenti rispettivamente alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 700,00 di multa e di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa per il delitto di furto con strappo commesso in concorso; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine in ordine alla penale responsabilità degli imputati - è aspecifico, in quanto difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

In particolare, i ricorrenti non si confrontano con la motivazione della Corte di Appello che ha ancorato il proprio iter logico argomentativo ad una pluralità di indici.

La difesa - che contesta l'attendibilità del riconoscimento, avvenuto in corso di indagini e nuovamente in sede dibattimentale - non si confronta in modo specifico né con la valutazione di attendibilità della dichiarazione relativamente al riconoscimento, in ragione del contatto ravvicinato e di una certa durata, né con i riscontri sussistenti, quali l'attivazione della cella telefonica dell'utenza in uso a uno degli imputati nel luogo del delitto Il ricorrente non si confronta nemmeno con le argomentazioni spese dai giudici di primo grado, in cui a pag. 3 vi era la descrizione dei tratti fisici della coppia di nazionalità straniera.

La Corte di appello ha reso una motivazione congrua ed esente dai vizi paventati dal ricorrente; per altro, il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui agli artt. 213 e seguenti cod. proc. pen., siccome riferibile esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina degli artt. 498 e seguenti cod. proc. pen., sì che da esse come da ogni elemento indiziario o di prova il giudice può trarre il proprio libero convincimento. (Sez. 5, n. 37497 del 13/05/2014 - dep. 11/09/2014, Romano, Rv. 260593); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. - è inammissibile per carenza di interesse, visto che le stesse sono già state riconosciute e hanno determinato la riduzione nella massima estensione e le stesse pene sono state determinate nella misura minima, per la quale è sufficiente — cfr. Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, in motivazione — il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato quella del Tribunale di Avezzano che ha condannato i ricorrenti rispettivamente alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 700,00 di multa e di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa per il delitto di furto con strappo commesso in concorso; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine in ordine alla penale responsabilità degli imputati - è aspecifico, in quanto difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. In particolare, i ricorrenti non si confrontano con la motivazione della Corte di Appello che ha ancorato il proprio iter logico argomentativo ad una pluralità di indici. La difesa - che contesta l'attendibilità del riconoscimento, avvenuto in corso di indagini e nuovamente in sede dibattimentale - non si confronta in modo specifico né con la valutazione di attendibilità della dichiarazione relativamente al riconoscimento, in ragione del contatto ravvicinato e di una certa durata, né con i riscontri sussistenti, quali l'attivazione della cella telefonica dell'utenza in uso a uno degli imputati nel luogo del delitto Il ricorrente non si confronta nemmeno con le argomentazioni spese dai giudici di primo grado, in cui a pag. 3 vi era la descrizione dei tratti fisici della coppia di nazionalità straniera. La Corte di appello ha reso una motivazione congrua ed esente dai vizi paventati dal ricorrente; per altro, il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui agli artt. 213 e seguenti cod. proc. pen., siccome riferibile esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina degli artt. 498 e seguenti cod. proc. pen., sì che da esse come da ogni elemento indiziario o di prova il giudice può trarre il proprio libero convincimento. (Sez. 5, n. 37497 del 13/05/2014 - dep. 11/09/2014, Romano, Rv. 260593); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. - è inammissibile per carenza di interesse, visto che le stesse sono già state riconosciute e hanno determinato la riduzione nella massima estensione e le stesse pene sono state determinate nella misura minima, per la quale è sufficiente — cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, in motivazione — il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della
Sentenza Cassazione n. 04043/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris