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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 29004/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 07/10/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala il 21 febbraio 2025, esclusa la contestata recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in relazione al reato di evasione commesso il 23 luglio 2021.Con la stessa sentenza il Tribunale di Marsala aveva assolto l'imputato dall'episodio di evasione del 6 marzo 2021 perché il fatto non costituisce reato.

2. Il ricorso, proposto con atto del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], è articolato in tre motivi. 2.1.1 primi due sono strettamente connessi e possono essere esposti congiuntamente.

Si deducono violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello sviluppato una motivazione che sovrappone i due distinti episodi del 6 marzo 2021 e del 23 luglio 2021, con indebita confusione dei rispettivi dati probatori.

Ai fini del rigetto dell'appello sono stati valorizzati elementi probatori eccentrici rispetto al fatto per cui è stata irrogata condanna.

Le allegazioni addotte dall'imputato per giustificare la propria violazione vengono riferite dai Giudici di merito all'episodio per cui vi è stata assoluzione, mentre sull'ipotesi residua, per cui vi è stata condanna, la motivazione è assente.

Così pure, confondendo piani fattuali distinti, la Corte di appello non ha potuto vagliare compiutamente il dolo ed ha svalutato la versione difensiva dell'imputato con un argomento che non attiene al fatto residuo, ma a quello per cui era già intervenuto il proscioglimento.

2.2. Il terzo motivo denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge in relazione all'art 131-bis cod. pen.

Il diniego della causa di non punibilità è stato a sua volta condizionato dalla erronea ricostruzione storica del fatto per cui è stata pronunciata condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

2. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente.

La Corte di Appello è incorsa in un evidente travisamento della prova, che ha inficiato la valutazione di responsabilità del ricorrente anzitutto sul piano oggettivo.

La sentenza di appello ha confuso sul piano ricostruttivo, finendo per sovrapporli, i due fatti di evasione contestati al [OSCURATO:PERSONA]: quello avvenuto il 6 marzo 2021, dal quale egli era stato assolto in primo grado, e quello del 23 luglio 2021, ancora in disamina. 2La Corte di merito ha confermato la condanna, valutando non plausibili le giustificazioni, addotte dall'imputato, di avere confuso i giorni per i quali era stato autorizzato a lasciare il domicilio e recarsi al lavoro; e ciò sulla considerazione che tale versione risulterebbe distonica con quella, data nella immediatezza dell'accertamento, di essere uscito dal domicilio per verificare se fossero stati forati gli pneumatici della propria autovettura.

Stigmatizzando tali deduzioni, la Corte territoriale non ha affatto inquadrato il fatto del luglio 2021, ancora sub iudice, che attiene all'episodio di allontanamento dal domicilio per verificare lo stato degli pneumatici della autovettura, come [OSCURATO:PERSONA] riferì ai militari che lo sorpresero in fragranza, che nulla ha a che vedere con l'episodio relativo all'allontanamento risalente al marzo 2021, giustificato invece dalla esigenza di recarsi al lavoro.

La indebita confusione dei fatti non ha consentito una adeguata ricostruzione dell'elemento soggettivo del residuo reato.

2. Anche in relazione al terzo motivo, con cui la difesa deduce inosservanza di legge quanto alla mancata applicazione, ex officio, della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, la travisata ricostruzione della vicenda storica, con riferimento alle giustificazioni addotte dall'imputato, non permette di apprezzare se la trasgressione abbia avuto una consistenza lesiva minima, tale da potersi inquadrare nel paradigma di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Si impone, di conseguenza, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo giudizio.

PQM Annulla la sentenza impugnata P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 07/10/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala il 21 febbraio 2025, esclusa la contestata recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in relazione al reato di evasione commesso il 23 luglio 2021.Con la stessa sentenza il Tribunale di Marsala aveva assolto l'imputato dall'episodio di evasione del 6 marzo 2021 perché il fatto non costituisce reato. 2. Il ricorso, proposto con atto del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], è articolato in tre motivi. 2.1.1 primi due sono strettamente connessi e possono essere esposti congiuntamente. Si deducono violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello sviluppato una motivazione che sovrappone i due distinti episodi del 6 marzo 2021 e del 23 luglio 2021, con indebita confusione dei rispettivi dati probatori. Ai fini del rigetto dell'appello sono stati valorizzati elementi probatori eccentrici rispetto al fatto per cui è stata irrogata condanna. Le allegazioni addotte dall'imputato per giustificare la propria violazione vengono riferite dai Giudici di merito all'episodio per cui vi è stata assoluzione, mentre sull'ipotesi residua, per cui vi è stata condanna, la motivazione è assente. Così pure, confondendo piani fattuali distinti, la Corte di appello non ha potuto vagliare compiutamente il dolo ed ha svalutato la versione difensiva dell'imputato con un argomento che non attiene al fatto residuo, ma a quello per cui era già intervenuto il proscioglimento. 2.2. Il terzo motivo denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge in relazione all'art 131-bis cod. pen. Il diniego della causa di non punibilità è stato a sua volta condizionato dalla erronea ricostruzione storica del fatto per cui è stata pronunciata condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente. La Corte di Appello è incorsa in un evidente travisamento della prova, che ha inficiato la valutazione di responsabilità del ricorrente anzitutto sul piano oggettivo. La sentenza di appello ha confuso sul piano ricostruttivo, finendo per sovrapporli, i due fatti di evasione contestati al [OSCURATO:PERSONA]: quello avvenuto il 6 marzo 2021, dal quale egli era stato assolto in primo grado, e quello del 23 luglio 2021, ancora in disamina. 2La Corte di merito ha confermato la condanna, valutando non plausibili le giustificazioni, addotte dall'imputato, di avere confuso i giorni per i quali era stato autorizzato a lasciare il domicilio e recarsi al lavoro; e ciò sulla considerazione che tale versione risulterebbe distonica con quella, data nella immediatezza dell'accertamento, di essere uscito dal domicilio per verificare se fossero stati forati gli pneumatici della propria autovettura. Stigmatizzando tali deduzioni, la Corte territoriale non ha affatto inquadrato il fatto del luglio 2021, ancora sub iudice, che attiene all'episodio di allontanamento dal domicilio per verificare lo stato degli pneumatici della autovettura, come [OSCURATO:PERSONA] riferì ai militari che lo sorpresero in fragranza, che nulla ha a che vedere con l'episodio relativo all'allontanamento risalente al marzo 2021, giustificato invece dalla esigenza di recarsi al lavoro. La indebita confusione dei fatti non ha consentito una adeguata ricostruzione dell'elemento soggettivo del residuo reato. 2. Anche in relazione al terzo motivo, con cui la difesa deduce inosservanza di legge quanto alla mancata applicazione, ex officio, della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, la travisata ricostruzione della vicenda storica, con riferimento alle giustificazioni addotte dall'imputato, non permette di apprezzare se la trasgressione abbia avuto una consistenza lesiva minima, tale da potersi inquadrare nel paradigma di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Si impone, di conseguenza, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo giudizio. PQM Annulla la sentenza impugnata P.Q.M
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