CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15862/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Modena, via Modonella n. 21, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 2287 / 1 8 / 20 1 4 , depositata il 22.12.2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, imposte dirette, IVA -[OSCURATO:PERSONA], titolare di un esercizio di B. B . , proponeva ricorso avverso distinti avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione agli anni dal 2004 al 2006, con il quale erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi, avendo l’Amministrazione finanziaria riqualificato la sua attività come imprenditoriale, in quanto esercitata in modo abituale e non saltuario; - la Commissione tributaria provinciale di Modena accoglieva il ricorso; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando gli atti impositivi impugnati ed evidenziando che: -l’esercizio abituale e continuativo dell’attività di B. B . si desumeva dalla stessa documentazione esibita dalla contribuente, dalla quale emergeva che il servizio di ospitalità veniva condotto eccedendo il numero di pernottamenti consentiti dalla normativa regionale nell’arco dell’anno solare, molti ospiti venivanoaccolti con abitualità e più volte nel medesimo mese, i servizi essenziali erano stati esternalizzati, il numero delle stanze della struttura, destinato all’attività, eccedevasistematicamente il limite consentito ; -la contribuente svolgeva l’attività in un’unità immobiliare diversa da quella in cui aveva la residenza anagrafica; - sulla base degli elementi acquisiti l’attività condotta dalla Borsari doveva ritenersi una vera e propria attività alberghiera, sebbene di dimensioni ridotte, per cui la ricostruzioneinduttiva del suo reddito in termini direddito d’impresa e la determinazione dell’IVA non versata erano corrette; - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi;- l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] - Con i l prim o motiv o d i ricorso , la contribuente deduce la violazione degli artt. 2727 cod. civ. e 38 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittimo l’accertamento induttivo del reddito sulla base della sola presunzione fondata sulla “equazione 1 lenzuolo (lavato) / 1 ospite”, priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, perché per ogni ospite occorrono almeno due lenzuoli; - con il secondo motivo, deduce la violazione delle leggi regionali dell’Emilia – Romagna n. 29 del 2 001 e 16 del 2004, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la residenza della ricorrente fosse in un immobile diverso da quello in cui veniva esercitata l’attività di B. B., per non avere considerato che per ogni ospite erano necessari due lenzuoli, per cui non vi era stato il superamento di 500 pernottamenti all’anno, per avere erroneamente interpretato sia l’art. 13 della L.R. n. 16 del 2004, chenon prevede limiti al soggiorno dello stesso ospite nell’arco di un mese, sia l’art. 2, comma 6, della L.R. n. 29 del 2001 (applicabile per il solo anno 2004), che prevedeva la possibilità di pernottare nella struttura per 60 giorni consecutivi, ponendo solo successivamente un limite di 30 giorni prima di un nuovo soggiorno della stessa persona, per avere erroneamente rilevato un divieto non previsto alla esternalizzazione dei servizi di lavanderia e di colazione e un limite all’utilizzo delle stanze che, almeno per gli anni 2005 e 2006 non era piùcontemplato, avendo la L.R. n. 16 del 2004 fissato il solo limite delnumero dei pernottamenti nell’arco dell’anno; -entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono in primo luogo inammissibili per difetto di autosufficienza, non avendo la contribuente riprodotto nel ricorso gli atti e i documenti dai quali risulterebbe il mancato superamento dei limiti previsti dalle indicate leggi regionali; -in ogni caso, la ricorrente mira, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, ad una rivalutazione dei fatti storici, come operata dalla CTR, ma preclusa in questa sede (Cass. S.U. n. 34476 del 27.12.2019); - gli avvisi di accertamento impugnati si fondano su una pluralità di elementi presuntivi, puntualmente indicati dal giudice di appello e desunti anche dalla documentazione esibita dalla stessa contribuente, sulla base dei quali è stato ritenuto che l’attività non fosse stata esercitata, nel complesso, in maniera occasionale e saltuaria, ma presentava, al contrario, carattere di abitualità e stabilità , per cui i proventi dalla stessa derivanti doveva no esse re considerat i come reddito di impresaai sensi dell’art. 55 TUIR; - le predette censure si risolvono, dunque, in una critica rispetto all’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello, che non può essere ulteriormente sindacato in questa sede; -con il terzo motivo, deduce la contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento ad alcune affermazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove ha definito “marginale la fattispecie sotto il profilo della evasione fiscale” e “opinabili alcuni profili dell’attività in questione” la quale “finisce col rientrare in una fascia estrema e liminare dell’attività d’impresa alberghiera vera e propria”, che contraddicono la conferma della pretesa; - con il quarto motivo, denuncia il difetto di motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la CTR distinto le previsioni delle leggi regionali applicabili alle varie annualitàe non essendosi espressa in ordine alla fondatezza o meno dell’equazione “un lenzuolo / un ospite”; -anche gli ultimi due motivi sono inammissibili; - occorre rammentare, infatti, che alla fattispecie in esame si applica l'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 22.12.2014). A seguito di detta modifica normativa, non trovano più accesso al sindacato di legittimità della Corte le censure riguardanti il vizio di insufficienza o incompletezza della motivazione della sentenza di merito impugnata, essendo denunciabile con il ricorso per cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053); - la nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha sostituito l’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha limitato il ricorso alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte - formatasi in materia di ricorso straordinario - in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (Cass. 2.10.2017, n. 23940); -laddove non si contesti la inesistenza del requisito motivazione della provvedimento impugnato, quindi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per contestare la sufficienza della sua argomentazione sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit. e Cass. Sez. U. 22.09.2014, n. 19881); -è stato poi precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto “storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); - si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (ex multis, Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.); - la ricorrente ha, invece, denunciato i vizi sotto il paradigma previgente di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., avendo censurato, nella sostanza, una motivazione insufficiente della sentenza impugnata; -il ricorso va, dunque, rigettato; - nulla sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in assenza di svolgimento di attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titol