Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:123
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0539_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 marzo 2021 –
Ayuntamiento de Quart de Poblet / Commissione
(Causa T‑539/18)
«Clausola compromissoria – Programma quadro per l’innovazione e la competitività (2007‑2013) – Contratti “Highly scalable Deployment model of Inclusive E‑GOvern” (DIEGO) e “[OSCURATO:PERSONA]” (SEED) – Note di addebito – Costi finanziabili – Giustificazione dei costi – Affidabilità dei prospetti di sintesi delle attività dedicate alla realizzazione dei progetti»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 34, 35, 102, 170)
2.
Procedimento giurisdizionale – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta incombente al ricorrente e non al giudice dell’Unione
(v. punto 36)
3.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale definita esclusivamente dall’articolo 272 TFUE e dalla clausola compromissoria – Applicazione di norme nazionali in materia di competenza – Esclusione – Applicazione di norme nazionali in materia di prova – Inclusione
(Art. 272 TFUE)
(v. punto 54)
4.
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Ripartizione dell’onere della prova
(Art. 317 TFUE)
(v. punti 60-65, 188)
5.
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Spese di personale – Mancato rispetto di un obbligo di produrre prospetti affidabili di sintesi del tempo di lavoro impiegato al fine di giustificare le spese di personale dichiarate a titolo dell’esecuzione delle convenzioni – Spese inammissibili
(v. punti 84, 85, 95-98, 109, 125, 148)
6.
Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Mezzi istruttori – Potere discrezionale del Tribunale
(v. punti 152, 195)
7.
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Procedura avviata dalla Commissione per il recupero di anticipi effettuati nel contesto del contributo – [OSCURATO:PERSONA] di recupero derivante dalla stipulazione delle convenzioni – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Art. 317 TFUE)
(v. punti 243, 244)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta, in sostanza, a far constatare l’inesistenza dei crediti contrattuali che la Commissione asserisce di avere nei confronti della ricorrente in forza delle convenzioni di sovvenzione DIEGO e SEED.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Ayuntamiento de Quart de Poblet sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.