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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:123
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0539_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 marzo 2021 – Ayuntamiento de Quart de Poblet / Commissione (Causa T‑539/18) «Clausola compromissoria – Programma quadro per l’innovazione e la competitività (2007‑2013) – Contratti “Highly scalable Deployment model of Inclusive E‑GOvern” (DIEGO) e “[OSCURATO:PERSONA]” (SEED) – Note di addebito – Costi finanziabili – Giustificazione dei costi – Affidabilità dei prospetti di sintesi delle attività dedicate alla realizzazione dei progetti»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 34, 35, 102, 170)

2. Procedimento giurisdizionale – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta incombente al ricorrente e non al giudice dell’Unione (v. punto 36)

3. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale definita esclusivamente dall’articolo 272 TFUE e dalla clausola compromissoria – Applicazione di norme nazionali in materia di competenza – Esclusione – Applicazione di norme nazionali in materia di prova – Inclusione (Art. 272 TFUE) (v. punto 54)

4. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Ripartizione dell’onere della prova (Art. 317 TFUE) (v. punti 60-65, 188)

5. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Spese di personale – Mancato rispetto di un obbligo di produrre prospetti affidabili di sintesi del tempo di lavoro impiegato al fine di giustificare le spese di personale dichiarate a titolo dell’esecuzione delle convenzioni – Spese inammissibili (v. punti 84, 85, 95-98, 109, 125, 148)

6. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Mezzi istruttori – Potere discrezionale del Tribunale (v. punti 152, 195)

7. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Procedura avviata dalla Commissione per il recupero di anticipi effettuati nel contesto del contributo – [OSCURATO:PERSONA] di recupero derivante dalla stipulazione delle convenzioni – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Art. 317 TFUE) (v. punti 243, 244) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta, in sostanza, a far constatare l’inesistenza dei crediti contrattuali che la Commissione asserisce di avere nei confronti della ricorrente in forza delle convenzioni di sovvenzione DIEGO e SEED.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Ayuntamiento de Quart de Poblet sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0539_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 marzo 2021 – Ayuntamiento de Quart de Poblet / Commissione (Causa T‑539/18) «Clausola compromissoria – Programma quadro per l’innovazione e la competitività (2007‑2013) – Contratti “Highly scalable Deployment model of Inclusive E‑GOvern” (DIEGO) e “[OSCURATO:PERSONA]” (SEED) – Note di addebito – Costi finanziabili – Giustificazione dei costi – Affidabilità dei prospetti di sintesi delle attività dedicate alla realizzazione dei progetti» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 34, 35, 102, 170) 2. Procedimento giurisdizionale – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta incombente al ricorrente e non al giudice dell’Unione (v. punto 36) 3. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale definita esclusivamente dall’articolo 272 TFUE e dalla clausola compromissoria – Applicazione di norme nazionali in materia di competenza – Esclusione – Applicazione di norme nazionali in materia di prova – Inclusione (Art. 272 TFUE) (v. punto 54) 4. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Ripartizione dell’onere della prova (Art. 317 TFUE) (v. punti 60-65, 188) 5. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Spese di personale – Mancato rispetto di un obbligo di produrre prospetti affidabili di sintesi del tempo di lavoro impiegato al fine di giustificare le spese di personale dichiarate a titolo dell’esecuzione delle convenzioni – Spese inammissibili (v. punti 84, 85, 95-98, 109, 125, 148) 6. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Mezzi istruttori – Potere discrezionale del Tribunale (v. punti 152, 195) 7. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Procedura avviata dalla Commissione per il recupero di anticipi effettuati nel contesto del contributo – [OSCURATO:PERSONA] di recupero derivante dalla stipulazione delle convenzioni – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Art. 317 TFUE) (v. punti 243, 244) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta, in sostanza, a far constatare l’inesistenza dei crediti contrattuali che la Commissione asserisce di avere nei confronti della ricorrente in forza delle convenzioni di sovvenzione DIEGO e SEED. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Ayuntamiento de Quart de Poblet sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.
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