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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 18943/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 25/01/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di simulazione di reato, commesso il 14/09/2012.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; il reato si sarebbe estinto per prescrizione già prima della pronuncia della sentenza impugnata e la Corte avrebbe omesso di motivare sul punto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Dagli atti emerge che il termine di prescrizione è stato sospeso: a) dal 20/02/2014 al 15/05/2014 a causa dalla adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'Assemblea dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura italiana; b) dal 06/10/2016 al 2/11/2017 su richiesta del difensore.

In ragione della data di commissione del reato (14/09/2012), del termine di prescrizione di sette anni e sei mesi e dell'indicato lungo periodo di sospensione del decorso del termine, al momento della pronuncia della sentenza impugnata (25/01/2021) il reato non era estinto .

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 25/01/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di simulazione di reato, commesso il 14/09/2012. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; il reato si sarebbe estinto per prescrizione già prima della pronuncia della sentenza impugnata e la Corte avrebbe omesso di motivare sul punto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Dagli atti emerge che il termine di prescrizione è stato sospeso: a) dal 20/02/2014 al 15/05/2014 a causa dalla adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'Assemblea dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura italiana; b) dal 06/10/2016 al 2/11/2017 su richiesta del difensore. In ragione della data di commissione del reato (14/09/2012), del termine di prescrizione di sette anni e sei mesi e dell'indicato lungo periodo di sospensione del decorso del termine, al momento della pronuncia della sentenza impugnata (25/01/2021) il reato non era estinto . 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.
Sentenza Cassazione n. 18943/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris