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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01968/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33178/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1704/2018 depositata il 15/05/2018, R.G.N. 4344/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 1704/2018, in riforma della pronuncia di accoglimento del Tribunale della stessa sede, ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] con mansioni di addetti alla vigilanza, dirette ad ottenere, nei confronti della società datrice di lavoro, l'accertamento del loro diritto a percepire la voce di retribuzione denominata indennità di diaria pari al 50% della normale retribuzione giornaliera nonché l'indennità di pernottamento pari al 40% e non al 10% ex art. 20 del CCNL Autoferrotramvieri.

2. I giudici di seconde cure, per quello che interessa in questa sede hanno, in primo luogo, respinto la preliminare eccezione, sollevata da [OSCURATO:PERSONA], di intervenuto giudicato per essere stato l'appello proposto oltre i sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia di primo grado (termine astrattamente applicabile al ricorso proposto dall'istante in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) sostenendo che il procedimento, relativo alla posizione del predetto Mussi, era stato riunito in corso di causa all'altro (ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), presentato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui per entrambi i giudizi il termine • per appellare era di un anno (e non di sei mesi) applicandosi il precedente disposto dell'art. 327 cpc.; in secondo luogo, hanno ritenuto, sulla base di una interpretazione delle disposizioni collettive e di una valutazione delle risultanze di causa, che i chiesti diritti non spettavano agli originari ricorrenti.

3. Per la cassazione ricorre il solo [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

4. Resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] srl (già [OSCURATO:SOCIETA]).

Considerato che

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il Mussi denuncia, in relazione alla eccezione di giudicato, la violazione ed errata applicazione di norme di diritto e dell'art.324 cpc, per non avere considerato la Corte di merito che, in ipotesi di riunione di procedimenti, i giudizi rimanevano comunque autonomi e le cause restavano distinte, con una propria autonomia e individualità in ordine al regime normativo applicabile, con la conseguenza che, relativamente alla posizione di esso ricorrente, il ricorso di primo grado presentato il 16.9.2009 (dopo cioè l'entrata in vigore della legge 69/2009j, comportava l'applicazione del termine di sei mesi per proporre appello, a prescindere dalla riunione del procedimento con altro per il quale era applicabile la vecchia formulazione dell'art. 327 cpc.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione ed errata applicazione ex art. 360 co. 3 cpc di norme di diritto e dell'art. 20 del CCNL degli [OSCURATO:PERSONA] e Autolinee in concessione [OSCURATO:PERSONA] 23 luglio 1976, modificato, integrato ed aggiornato dai successivi accordi e contratti collettivi (1976 - 2007), per avere errato la Corte territoriale nella interpretazione della giurisprudenza richiamata relativamente al concetto di residenza di lavoro e per avere non correttamente valutato le risultanze istruttorie.

4. Il primo motivo è fondato.

5. Deve, infatti, sottolinearsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, con il provvedimento discrezionale di riunione di più cause permane l'autonomia dei singoli giudizi, lasciando immutate le sorti delle singole azioni.

Invero, la congiunta trattazione delle causae petendi produce esclusivamente l'effetto formale dell'unicità della sentenza, rimanendo, invece, del tutto distinta la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (Cass. n. 19969/2015; Cass. n. 5434/2021; Cass. 17236/2019).

6. La riunione delle cause connesse, pertanto, lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato rìunìto al primo (Cass. n. 26220/2011; Cass. n. 15383/2011; Cass. n. 21295/2022).

7. In altri termini, in caso di litisconsorzio facoltativo, pur nell'identità delle questioni, permane l'autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori (Cass. n. 1103/2004; Cass. n. 8956/2006; Cass. n. 15383/2011; Cass. n. 6951/2011).

8. Nel caso dì specie, invece, ì giudici dì seconde cure hanno disatteso • il suddetto principio di autonomia delle azioni. 3 Ati

9. La Corte distrettuale, invero, rigettando l'eccezione preliminare per l'intervenuto giudicato, relativamente alla posizione assunta dal ricorrente in epigrafe, ha considerato quale unico termine dì riferimento per proporre impugnazione quello annuale ex art. 327 c.p.c. solo in virtù della riunione dei ricorsi dei due lavoratori proposti però in momenti diversi, mentre occorreva avere riguardo al termine annuale, per il ricorso di primo grado presentato prima della novella di cui alla legge n. 69/2009 e al termine semestrale per quello proposto successivamente alla modifica dell'art. 327 cpc.

10. Alla stregua dì quanto esposto, il primo motivo deve essere accolto, assorbita la trattazione del secondo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e decidendo la causa nel merito, va dichiarato • inammissibile l'originario appello di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo il gravame, relativamente alla posizione processuale di questi, stato pacificamente proposto oltre i seì mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.

11. In ordine alle spese dì lite, vanno confermate le determinazioni già statuite in primo grado; quelle relative al secondo grado e al presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei Difensori del ricorrente che si sono dichiarati antistatari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello proposto dall'E.A.V. (già [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Conferma le determinazioni sulle spese già statuìte in primo grado e condanna l'E.A.V. al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, e di quello di cassazione, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre, per entrambi, alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori, con distrazione in favore dei Difensori dì [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33178/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1704/2018 depositata il 15/05/2018, R.G.N. 4344/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 1704/2018, in riforma della pronuncia di accoglimento del Tribunale della stessa sede, ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] con mansioni di addetti alla vigilanza, dirette ad ottenere, nei confronti della società datrice di lavoro, l'accertamento del loro diritto a percepire la voce di retribuzione denominata indennità di diaria pari al 50% della normale retribuzione giornaliera nonché l'indennità di pernottamento pari al 40% e non al 10% ex art. 20 del CCNL Autoferrotramvieri. 2. I giudici di seconde cure, per quello che interessa in questa sede hanno, in primo luogo, respinto la preliminare eccezione, sollevata da [OSCURATO:PERSONA], di intervenuto giudicato per essere stato l'appello proposto oltre i sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia di primo grado (termine astrattamente applicabile al ricorso proposto dall'istante in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) sostenendo che il procedimento, relativo alla posizione del predetto Mussi, era stato riunito in corso di causa all'altro (ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), presentato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui per entrambi i giudizi il termine • per appellare era di un anno (e non di sei mesi) applicandosi il precedente disposto dell'art. 327 cpc.; in secondo luogo, hanno ritenuto, sulla base di una interpretazione delle disposizioni collettive e di una valutazione delle risultanze di causa, che i chiesti diritti non spettavano agli originari ricorrenti. 3. Per la cassazione ricorre il solo [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. 4. Resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] srl (già [OSCURATO:SOCIETA]). Considerato che 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il Mussi denuncia, in relazione alla eccezione di giudicato, la violazione ed errata applicazione di norme di diritto e dell'art.324 cpc, per non avere considerato la Corte di merito che, in ipotesi di riunione di procedimenti, i giudizi rimanevano comunque autonomi e le cause restavano distinte, con una propria autonomia e individualità in ordine al regime normativo applicabile, con la conseguenza che, relativamente alla posizione di esso ricorrente, il ricorso di primo grado presentato il 16.9.2009 (dopo cioè l'entrata in vigore della legge 69/2009j, comportava l'applicazione del termine di sei mesi per proporre appello, a prescindere dalla riunione del procedimento con altro per il quale era applicabile la vecchia formulazione dell'art. 327 cpc. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione ed errata applicazione ex art. 360 co. 3 cpc di norme di diritto e dell'art. 20 del CCNL degli [OSCURATO:PERSONA] e Autolinee in concessione [OSCURATO:PERSONA] 23 luglio 1976, modificato, integrato ed aggiornato dai successivi accordi e contratti collettivi (1976 - 2007), per avere errato la Corte territoriale nella interpretazione della giurisprudenza richiamata relativamente al concetto di residenza di lavoro e per avere non correttamente valutato le risultanze istruttorie. 4. Il primo motivo è fondato. 5. Deve, infatti, sottolinearsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, con il provvedimento discrezionale di riunione di più cause permane l'autonomia dei singoli giudizi, lasciando immutate le sorti delle singole azioni. Invero, la congiunta trattazione delle causae petendi produce esclusivamente l'effetto formale dell'unicità della sentenza, rimanendo, invece, del tutto distinta la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (Cass. n. 19969/2015; Cass. n. 5434/2021; Cass. 17236/2019). 6. La riunione delle cause connesse, pertanto, lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato rìunìto al primo (Cass. n. 26220/2011; Cass. n. 15383/2011; Cass. n. 21295/2022). 7. In altri termini, in caso di litisconsorzio facoltativo, pur nell'identità delle questioni, permane l'autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori (Cass. n. 1103/2004; Cass. n. 8956/2006; Cass. n. 15383/2011; Cass. n. 6951/2011). 8. Nel caso dì specie, invece, ì giudici dì seconde cure hanno disatteso • il suddetto principio di autonomia delle azioni. 3 Ati 9. La Corte distrettuale, invero, rigettando l'eccezione preliminare per l'intervenuto giudicato, relativamente alla posizione assunta dal ricorrente in epigrafe, ha considerato quale unico termine dì riferimento per proporre impugnazione quello annuale ex art. 327 c.p.c. solo in virtù della riunione dei ricorsi dei due lavoratori proposti però in momenti diversi, mentre occorreva avere riguardo al termine annuale, per il ricorso di primo grado presentato prima della novella di cui alla legge n. 69/2009 e al termine semestrale per quello proposto successivamente alla modifica dell'art. 327 cpc. 10. Alla stregua dì quanto esposto, il primo motivo deve essere accolto, assorbita la trattazione del secondo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e decidendo la causa nel merito, va dichiarato • inammissibile l'originario appello di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo il gravame, relativamente alla posizione processuale di questi, stato pacificamente proposto oltre i seì mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. 11. In ordine alle spese dì lite, vanno confermate le determinazioni già statuite in primo grado; quelle relative al secondo grado e al presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei Difensori del ricorrente che si sono dichiarati antistatari. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello proposto dall'E.A.V. (già [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Conferma le determinazioni sulle spese già statuìte in primo grado e condanna l'E.A.V. al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, e di quello di cassazione, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre, per entrambi, alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori, con distrazione in favore dei Difensori dì [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antis
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