CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01192/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( OLANDA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da .3an [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna per il reato di concorso in lesioni aggravate (artt. 582, 583 e 585 cod. pen.) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], che ha riportato triplice frattura al volto dall'aggressione subita, avvenuta in una discoteca per futili motivi. 2. Considerato che il primo ed il secondo argomento difensivo, con i quali si denuncia, rispettivamente, la violazione degli artt. 192 e 195 cod. proc. pen. (in relazione all'individuazione del ricorrente come coautore della condotta) e dell'art. 585, comma primo, cod. pen., (quanto all'aver commesso il fatto in più persone riunite), oltre ad essere meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano le diffuse argomentazioni profuse dalla Corte di appello), non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la subordinazione da parte del giudice di merito della concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale penale, è inammissibile nella misura in cui, oltre a riprodurre profili di censura già verificati e superati dal giudice di appello (si veda l'ultima pagina della sentenza impugnata), risulta generico, in quanto evoca non meglio documentate circostanze di fatto, quali la giovane età del reo e le sue condizioni economiche, non sufficienti ad orientare la scelta discrezionale del giudice di merito verso l'imposizione di un altro tipo di obbligo, tra quelli necessariamente prodromici alla concessione, per la seconda volta, della sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec