CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 01651/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 25381-2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1301 del 2023 della Corte d’appello di Bari, depositata il 16 giugno 2023, nel giudizio rubricato al RG 361/2021 [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere integralmente compensate, in ragione del recente intervento chiarificatore di questa Corte sulla questione devoluta anche nell’odierno giudizio; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio ecompensa le spese del presente giudizio. R