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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23345/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQLILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 30 giugno 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Avezzano, pronunciata in data 9 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena irrogata a quest'ultimo e confermato le condanne in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in punto di prova della penale responsabilità, è privo di specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 sulla prova logico indiziaria del contributo concorsuale del reo); ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato dal difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura la mancata determinazione del concreto contributo concorsuale, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano pagg. 5 e 6 sulla funzione c.d. di "avvisatore" svolta dall'imputato); osservato che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione all'art. 114 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità e risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857), ampiamente disatteso le relative doglianze dell'appello (si veda pag. 6 sulla non marginalità del contributo concorsuale, piuttosto ritenuto determinante per la concreta riuscita del proposito criminoso); considerato che l'ulteriore censura, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è priva dei requisiti di specificità in quanto, a fronte di una motivazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 6 sull'assenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti invocate), il ricorrente censura l'apparenza dell'argomentazione senza indicare gli elementi a sostegno della richiesta che il giudice del merito avrebbe potuto valorizzare ai fini della concessione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 1.86 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQLILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 30 giugno 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Avezzano, pronunciata in data 9 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena irrogata a quest'ultimo e confermato le condanne in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in punto di prova della penale responsabilità, è privo di specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 sulla prova logico indiziaria del contributo concorsuale del reo); ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato dal difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura la mancata determinazione del concreto contributo concorsuale, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano pagg. 5 e 6 sulla funzione c.d. di "avvisatore" svolta dall'imputato); osservato che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione all'art. 114 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità e risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857), ampiamente disatteso le relative doglianze dell'appello (si veda pag. 6 sulla non marginalità del contributo concorsuale, piuttosto ritenuto determinante per la concreta riuscita del proposito criminoso); considerato che l'ulteriore censura, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è priva dei requisiti di specificità in quanto, a fronte di una motivazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 6 sull'assenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti invocate), il ricorrente censura l'apparenza dell'argomentazione senza indicare gli elementi a sostegno della richiesta che il giudice del merito avrebbe potuto valorizzare ai fini della concessione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 1.86 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così