Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1306/2024
ECLI:EU:T:2024:51
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0056_INF
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 31 gennaio 2024 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑56/22) (
1
)
«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Procedura di verifica di conformità – Ricorso di annullamento – Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione e dall’Euratom – Rappresentanza da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo SEE – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Agricoltore in attività – Nozione di “gruppo di persone fisiche o giuridiche”»
1.
Ricorso di annullamento – Ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] contro una decisione della Commissione che esclude dal finanziamento dell’Unione alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del FEAGA e del FEASR – Presupposti per la ricevibilità – Procedura di verifica di conformità che ha condotto alla decisione impugnata e che deve presentare le stesse caratteristiche delle procedure amministrative riguardanti il diritto dell’Unione – Portata – Verifica del rispetto del diritto dell’Unione – Avvio di detta procedura prima della fine del periodo di transizione – Ricevibilità – Obbligo di rappresentanza da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo – Insussistenza
(Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea e dall’Euratom, artt. 2, 4 e 92)
(v. punti 24, 25, 29, 30, 32‑36, 39, 48)
2.
Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Portata – Causa relativa alla legittimità di una decisione concernente il [OSCURATO:PERSONA], adottata dopo la fine del periodo di transizione nell’ambito delle procedure amministrative riguardanti il diritto dell’Unione – Diritto del [OSCURATO:PERSONA] d’intervenire e di partecipare alla procedura dinanzi alla Corte allo stesso titolo di uno Stato membro
[Art. 263, comma 4, TFUE; Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea e dall’Euratom, artt. 90, comma 2, c), e 95, §§ 1 e 3]
(v. punti 49, 52, 54‑56)
3.
Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Nozione di agricoltore in attività – Persone fisiche o giuridiche e associazioni di persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività rientrante nell’elenco di esclusione – Esclusione – Associazione di persone fisiche o giuridiche – Nozione – Società collegate – Inclusione
[Art. 52 TUE; artt. 349 e 355 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 60, e n. 1307/2013, considerando 10 e artt. 4, § 1, a), e 9, §§ 1 e 2; regolamento della Commissione n. 639/2014]
(v. punti 61‑64, 69‑71, 75, 76, 80‑82, 89‑91, 95‑98, 102‑105, 107‑111, 118)
4.
Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamento che prescrive misure specifiche di controllo – Mancata esecuzione – Giustificazione – Difficoltà pratiche – Inammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1307/2013, art. 9, § 2)
(v. punti 112, 113)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese.
(
1
)
GU C 158 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
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