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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31395/2024

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ronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14129/2018 del ruolo generale, proposto DA l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) - RICORRENTE – CONTRO [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e C AP H OLDING S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al [OSCURATO:PERSONA] –S [OSCURATO:PERSONA] controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74A01 G467 S) E 2i [OSCURATO:PERSONA] S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62C15 L400 O) - CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 487/11/2018, depositata il 5 febbraio 2018.

U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale dell’8 ottobre 2024.

F [OSCURATO:PERSONA] C AUSA

1. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2352/24/2017 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contro un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro in relazione alla cessione di un ramo di azienda.

2. Con ricorso notificato alle suindicate controricorrenti in data 9 maggio 2018 proponeva impugnazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico. 3.

Resistevano con controricorso notificato in data 14 giugno 2018 [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quest’ultima depositando memoria ex art. 380- bis.1. c.p.c. in data 24 settembre 2024.

4. Con nota del 10 giugno 2019 [OSCURATO:SOCIETA]. comunicava di aver aderito alla procedura di definizione agevolata della controversia.

5. Con nota del 2 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo l’Ufficio territoriale di Milano comunicato l’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.

R [OSCURATO:PERSONA]

1. Va, in via preliminare, osservato che il contraddittorio non è stato esteso a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., parte del giudizio di appello, ma che non risulta necessario disporne l'evocazione in giudizio, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (cfr., tra le molte, Cass., Sez.

T., 12 aprile 2023, n. 9746, che richiama Cass. Sez.

II, 10 maggio 2018, n. 11287), tenuto conto dell’esito della lite.

2. La predetta definizione agevolata della lite nelle more del presente giudizio da parte della coobbligata [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiuso la controversia fiscale in esame, ai sensi dell’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, con effetti estintivi delle pretese creditorie erariali anche nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ai sensi del comma 14 di detta disposizione legislativa.

3. Risulta fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in esame proposto nei confronti di 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., posto che la medesima risulta del tutto estranea sia all'atto impositivo impugnato, che al conseguente contenzioso, essendo dunque stata evocata -solo- in questo giudizio per un chiaro errore.

4. Il giudizio va, dunque, dichiarato estinto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per cessazione de della materia del contendere, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

5. Le spese di giudizio tra l’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. restano a carico di chi le anticipate a mente dell’art. 6, comma 13, ultima parte, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.

Le spese seguono, invece, la soccombenza nei confronti di 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, per un importo inferiore alla nota depositata, tenuto conto del predetto errore, dell’assenza di un’effettiva attività difensiva da parte dell’Agenzia contro tale società e della sua agevole difesa.

P .

Q .

M . la Corte: a. dichiara estinto il giudizio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per cessazione della materia del contendere; b. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di 2I [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; c. dichiara che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate nel rapporto tra Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; d. condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di 2I [OSCURATO:PERSONA] S.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14129/2018 del ruolo generale, proposto DA l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) - RICORRENTE – CONTRO [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e C AP H OLDING S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al [OSCURATO:PERSONA] –S [OSCURATO:PERSONA] controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74A01 G467 S) E 2i [OSCURATO:PERSONA] S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62C15 L400 O) - CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 487/11/2018, depositata il 5 febbraio 2018. U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale dell’8 ottobre 2024. F [OSCURATO:PERSONA] C AUSA 1. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2352/24/2017 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contro un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro in relazione alla cessione di un ramo di azienda. 2. Con ricorso notificato alle suindicate controricorrenti in data 9 maggio 2018 proponeva impugnazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico. 3. Resistevano con controricorso notificato in data 14 giugno 2018 [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quest’ultima depositando memoria ex art. 380- bis.1. c.p.c. in data 24 settembre 2024. 4. Con nota del 10 giugno 2019 [OSCURATO:SOCIETA]. comunicava di aver aderito alla procedura di definizione agevolata della controversia. 5. Con nota del 2 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo l’Ufficio territoriale di Milano comunicato l’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. R [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, in via preliminare, osservato che il contraddittorio non è stato esteso a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., parte del giudizio di appello, ma che non risulta necessario disporne l'evocazione in giudizio, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (cfr., tra le molte, Cass., Sez. T., 12 aprile 2023, n. 9746, che richiama Cass. Sez. II, 10 maggio 2018, n. 11287), tenuto conto dell’esito della lite. 2. La predetta definizione agevolata della lite nelle more del presente giudizio da parte della coobbligata [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiuso la controversia fiscale in esame, ai sensi dell’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, con effetti estintivi delle pretese creditorie erariali anche nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ai sensi del comma 14 di detta disposizione legislativa. 3. Risulta fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in esame proposto nei confronti di 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., posto che la medesima risulta del tutto estranea sia all'atto impositivo impugnato, che al conseguente contenzioso, essendo dunque stata evocata -solo- in questo giudizio per un chiaro errore. 4. Il giudizio va, dunque, dichiarato estinto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per cessazione de della materia del contendere, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 5. Le spese di giudizio tra l’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. restano a carico di chi le anticipate a mente dell’art. 6, comma 13, ultima parte, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. Le spese seguono, invece, la soccombenza nei confronti di 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, per un importo inferiore alla nota depositata, tenuto conto del predetto errore, dell’assenza di un’effettiva attività difensiva da parte dell’Agenzia contro tale società e della sua agevole difesa. P . Q . M . la Corte: a. dichiara estinto il giudizio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per cessazione della materia del contendere; b. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di 2I [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; c. dichiara che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate nel rapporto tra Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; d. condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di 2I [OSCURATO:PERSONA] S.
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