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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 31821/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3759/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa d a ll’avvocat a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa per legge dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] in LIQUIDAZIONE -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5594/2021 depositata il 29/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 29.7.2021, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito EC) s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma dichiarativa del suo fallimento ad istanza di Agenzia delle Entrate – Riscossione (di seguito ADER).

Il giudice di secondo grado ha affermato : i) che, nei tre esercizi antecedentiil deposito dell’istanza di fallimento , era stato superato quantomeno il limite dimensionale di cui all’art. 1, comma 2 n. 1, l. fall., posto che la circostanza che l’immobile di proprietà della reclamante sito in Cetona (SI) fosse stato sottoposto a pignoramento non aveva inciso sul suo valore (desumibile dall’ammontare dell’ipoteca, di € 1.306.097, che vi era stata iscritta dalla banca mutuataria, creditrice pignorante) e , cons eguentemente, sull’ammontare dell’attivo patrimoniale; ii) che, data l’autonomia del patrimonio di EC (società a responsabilità limitata) rispetto aquello del socio unico, l’assoggettamento di quest’ultimo alla procedura di sovraindebitamento non costituiva elemento ostativo alla sottoposizione della società alla procedura fallimentare;iii) che, nella prospettiva della dichiarazione di fallimento, ai fini della prova del credito tributario non ènecessaria la previa emissione delle cartelle di pagamento, né la loro notifica; iv) che l’eccezione di prescrizione del credito di ADER andava respinta perché la reclamante non aveva specificamente contestato di aver ricevuto gli atti interruttivi costituiti dalle intimazioni di pagamento successive alle cartelle, ad essa notificate dall’Agenzia; v) che, infine, EC non aveva precisato quali fossero le cartelle di pagamento soggette alla “rottamazione” di cui all’art. 4 comma 4° d.l. n. 41/2021. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidandolo a quattro motivi.

ADER ha resistito in giudizio con controricorso, mentre il Fallimento è rimasto intimato.

La sostituta P.G. ha depositato requisitoria scrittacon cui ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 l. fall..

La ricorrente sostiene che la corte d’appello ha errato nel ritenerla assoggettabile a fallimento, ai sensi dell’art. 1 comma 2n. 1, l. fall, in quanto con il pignoramento, eseguito nel 2015 dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del Lazio, essa aveva perso, di fatto, la disponibilità dell’ immobile di sua proprietà, che pertanto, sebbene aggiudicato a terzi solo nel 2019, non poteva più essereconsiderato posta attiva del patrimonio, come proverebbe anche il fatto che, concedendolo in locazione, i canoni sarebbero riscossi dal custode.

2. Il motivo, che presenta concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità, deve essere respinto.

Del tutto erronea, e comunque apodittica , è l’affermazione della ricorrente secondo cui un immobile pignorato non rientra più fra le poste attiv e del patrimonio solo perché , essendo sottratto alla disponibilità materiale dell’impresa che ne è proprietaria, questa non può più trarnericavi.

In proposito va piuttosto rilevato che, a norma dell’art. 2426, primo comma n. 3, cod. civ., in sede di redazione del bilancio , un’immobilizzazione materiale può essere iscritta ad un valore inferiore rispetto al costo di acquisto o di produzione (al netto degli ammortamenti) sempre che, alla chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i criteri di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. cit.: poiché è presumibile che un immobile soggetto a pignoramento possa essere alienato per un importo inferiore rispetto a quello ricavabile rispetto ad una normale operazione di compravendita nel libero mercato, il pignoramento potrebbe allora integrare una circostanza suscettibile ( se idoneamente documentata)di ridurre in modo durevole il valore del bene, ma affinché tale riduzione rilevi a norma dell’art. 1 comma 2 n.1 l. fall. occorrerebbe comunque dimostrare che essa ha inciso sull’ammontare complessivo dell’attivo patrimoniale sino a condurlo al di sotto dei 300.000 euro.

Non risulta che EC abbia fornito la prova in questione nel corso del giudizio di merito, mentre nella presente sede di legittimità la ricorrente si è limitata a contesta re in via generica che il valore dell’immobilepignorato potesse corrispondere a quello che la corte d’appello ha stimato tenuto conto dell’importo dell’ipoteca che vi era iscritta, ovvero in base a una valutazione in fattosindacabile solo nei ristretti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c. per come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5083/2014.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 14 terl. n. 3/2012.

Ad avviso della ricorrente la procedura dasovraindebitamento cui è stato ammesso il suo socio unico risulterebbe ostativa alla dichiarazione di fallimento, in quanto il socio, ai sensi dell’art. 2462, comma 2, c.c., ha assunto responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni societarie, ivi compresi i suoi debiti verso l’Erario, le cui ragioni creditorie godono dunque già dellamassima tutela giudiziale offerta dalla l. n. 3/2012.

4. Il motivo è infondato, atteso che la pendenza di una procedura dasovraindebitamento sui beni del socio (che è nella specie, secondo quanto affermato dalla ricorrente, quella di liquidazione) non può costituire elemento ostativo al promuovimento di una procedura concorsuale nei confronti della società, anche se unipersonale.

L’autonomia tra il patrimonio di una società di capitali dotata di personalità giuridica (quale è EC) e quello del socio unico , correttamente evidenziata dalla corte d’appello, comporta infatti , all’evidenza, che la procedura da sovraindebitamento cui sia stato ammesso il secondo non può estendersi ai beni della prima, i quali non possono essere aggrediti dai creditori personali del socio, aventi diritto a soddisfarsi solo sulricavato dalla vendita della sua quota di partecipazione sociale; quota che, quand’anche totalitaria, non può certo essere confusa (come tenta di fare la ricorrente) con l’attivo societario.

Né rileva che, a seguito del mancato adempimento degli obblighi previsti a suo carico dagli artt. 2464 e 2470 c.c., il socio unico della s.r.l. risponda solidalmente delle obbligazioni contratte dalla società, posto che ciò non comporta alcuna confusione dei patrimoni, ma ha il solo effetto di consentire ai creditori sociali di soddisfarsi anche sui beni del socio e di attivare, a tal fine, distinte procedure concorsuali a danno dell’una e dell’altro, come si evince anche dall’art. 61 l. fall., secondocui “il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti per l’intero credito in capitale ed accessori, sino al totale pagamento” .

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli art. 6 l fall. e 2948 c.c.

La ricorrente sostiene che ADER non avrebbe fornito prova del credito erariale, avendo depositato unicamente estratti di ruolo unitamente a delle ricevute di asserita notifica della cartella di pagamento, senza, tuttavia, depositare le cartelle con la relativa relazione di notificazione.

Deduce, inoltre, la nullità o inesistenza della notifica di sei cartelle di pagamento specificamente individuate e ripropone l’ eccezione di prescrizione dei crediti dalle stesse portati.

6. Il mezzo è inammissibile in quanto, oltre a costituire mera ripetizione di doglianze già svolte in se condo grado s enza ch e sia chiarito perché sarebbero errate le molteplici ragioni per le quali la corte territoriale le ha respinte, non investeil rilievo in base al quale il giudice a quo ( che è poi sceso inutilmente all’esame del merito) ha implicitamente dichiarato inammissibili i corrispondenti motiv i di reclamo, laddove ha affermato che EC non aveva minimamente confutato le argomentazioni p oste del t ribunale a sostegno della compiuta verifica della legittimazione di ADER e dell’infondatezza dell’eccezione di prescrizione.

Le argomentazioni del primo giudice sono quelle riportate alla pag. 9 della sentenza: “…l’esposizione debitoria verso l’Erario appare confermata, dal 2016, dal contenuto della relazione allegata al ricorso per la liquidazione dei beni nell’ambito della procedura di sovraindebitamento, laddove viene precisato che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva alla data del 10.3.2016, un debito verso l’Erario di € 32.734,60”;… l’Agenzia istante ha dedotto che la società aveva presentato istanza di definizione agevolata rimasta senza utile seguito come dimostrato dall’estratto allegato (doc. n. 32); … la reclamante non ha specificamente contestato di aver ricevuto le intimazioni di pagamento, successive alle cartelle, ad essa notificate dall’Agenzia (“intimazioni di pagamento allegate dall’Agenzia istante alla memoria autorizzata”) intimazioni che sono valse ad interrompere il termine prescrizionale (artt. 1219, 2943 c.c.)”e non v’è dubbio che, in difetto di una loro espressa impugnazione, esse costituiscano altrettanti accertamenti, ormai coperti da giudicato, di per sé stessi sufficienti a sorreggere la decisione su entrambi i punti in contestazione.

7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4,comma 4, del d.l. n. 41/2021.

La ricorrente evidenzia che la norma in questione, emanata in costanza della normativa emergenziale da Covid 19, ha previsto l’annullamento d’ufficio delle partite esattoriali fino ad € 5.000,00, comprese quelle relative a precedenti istanze di rottamazione, con la conseguenza che essa potrebbe non avere più debiti verso l’Erario, o non avere i debiti per i quali è stata presentata l’istanza di fallimento.

8. Il motivo è inammissibile.

Come correttamente affermato dalla corte d’appello, la censura della ricorrente, riprodotta in questa sede negli stessi identici termini con cui era stata articolata in sede di reclamo, è inammissibile in quanto puramente ipotetica: neppure nel ricorso, peraltro, EC ha avuto cura di precisare quali sarebbero le cartelle soggette all’ annullamento d’ufficio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.000,00, oltre spese prenotabili a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.PR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3759/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa d a ll’avvocat a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa per legge dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] in LIQUIDAZIONE -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5594/2021 depositata il 29/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 29.7.2021, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito EC) s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma dichiarativa del suo fallimento ad istanza di Agenzia delle Entrate – Riscossione (di seguito ADER). Il giudice di secondo grado ha affermato : i) che, nei tre esercizi antecedentiil deposito dell’istanza di fallimento , era stato superato quantomeno il limite dimensionale di cui all’art. 1, comma 2 n. 1, l. fall., posto che la circostanza che l’immobile di proprietà della reclamante sito in Cetona (SI) fosse stato sottoposto a pignoramento non aveva inciso sul suo valore (desumibile dall’ammontare dell’ipoteca, di € 1.306.097, che vi era stata iscritta dalla banca mutuataria, creditrice pignorante) e , cons eguentemente, sull’ammontare dell’attivo patrimoniale; ii) che, data l’autonomia del patrimonio di EC (società a responsabilità limitata) rispetto aquello del socio unico, l’assoggettamento di quest’ultimo alla procedura di sovraindebitamento non costituiva elemento ostativo alla sottoposizione della società alla procedura fallimentare;iii) che, nella prospettiva della dichiarazione di fallimento, ai fini della prova del credito tributario non ènecessaria la previa emissione delle cartelle di pagamento, né la loro notifica; iv) che l’eccezione di prescrizione del credito di ADER andava respinta perché la reclamante non aveva specificamente contestato di aver ricevuto gli atti interruttivi costituiti dalle intimazioni di pagamento successive alle cartelle, ad essa notificate dall’Agenzia; v) che, infine, EC non aveva precisato quali fossero le cartelle di pagamento soggette alla “rottamazione” di cui all’art. 4 comma 4° d.l. n. 41/2021. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidandolo a quattro motivi. ADER ha resistito in giudizio con controricorso, mentre il Fallimento è rimasto intimato. La sostituta P.G. ha depositato requisitoria scrittacon cui ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 l. fall.. La ricorrente sostiene che la corte d’appello ha errato nel ritenerla assoggettabile a fallimento, ai sensi dell’art. 1 comma 2n. 1, l. fall, in quanto con il pignoramento, eseguito nel 2015 dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del Lazio, essa aveva perso, di fatto, la disponibilità dell’ immobile di sua proprietà, che pertanto, sebbene aggiudicato a terzi solo nel 2019, non poteva più essereconsiderato posta attiva del patrimonio, come proverebbe anche il fatto che, concedendolo in locazione, i canoni sarebbero riscossi dal custode. 2. Il motivo, che presenta concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità, deve essere respinto. Del tutto erronea, e comunque apodittica , è l’affermazione della ricorrente secondo cui un immobile pignorato non rientra più fra le poste attiv e del patrimonio solo perché , essendo sottratto alla disponibilità materiale dell’impresa che ne è proprietaria, questa non può più trarnericavi. In proposito va piuttosto rilevato che, a norma dell’art. 2426, primo comma n. 3, cod. civ., in sede di redazione del bilancio , un’immobilizzazione materiale può essere iscritta ad un valore inferiore rispetto al costo di acquisto o di produzione (al netto degli ammortamenti) sempre che, alla chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i criteri di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. cit.: poiché è presumibile che un immobile soggetto a pignoramento possa essere alienato per un importo inferiore rispetto a quello ricavabile rispetto ad una normale operazione di compravendita nel libero mercato, il pignoramento potrebbe allora integrare una circostanza suscettibile ( se idoneamente documentata)di ridurre in modo durevole il valore del bene, ma affinché tale riduzione rilevi a norma dell’art. 1 comma 2 n.1 l. fall. occorrerebbe comunque dimostrare che essa ha inciso sull’ammontare complessivo dell’attivo patrimoniale sino a condurlo al di sotto dei 300.000 euro. Non risulta che EC abbia fornito la prova in questione nel corso del giudizio di merito, mentre nella presente sede di legittimità la ricorrente si è limitata a contesta re in via generica che il valore dell’immobilepignorato potesse corrispondere a quello che la corte d’appello ha stimato tenuto conto dell’importo dell’ipoteca che vi era iscritta, ovvero in base a una valutazione in fattosindacabile solo nei ristretti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c. per come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5083/2014. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 14 terl. n. 3/2012. Ad avviso della ricorrente la procedura dasovraindebitamento cui è stato ammesso il suo socio unico risulterebbe ostativa alla dichiarazione di fallimento, in quanto il socio, ai sensi dell’art. 2462, comma 2, c.c., ha assunto responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni societarie, ivi compresi i suoi debiti verso l’Erario, le cui ragioni creditorie godono dunque già dellamassima tutela giudiziale offerta dalla l. n. 3/2012. 4. Il motivo è infondato, atteso che la pendenza di una procedura dasovraindebitamento sui beni del socio (che è nella specie, secondo quanto affermato dalla ricorrente, quella di liquidazione) non può costituire elemento ostativo al promuovimento di una procedura concorsuale nei confronti della società, anche se unipersonale. L’autonomia tra il patrimonio di una società di capitali dotata di personalità giuridica (quale è EC) e quello del socio unico , correttamente evidenziata dalla corte d’appello, comporta infatti , all’evidenza, che la procedura da sovraindebitamento cui sia stato ammesso il secondo non può estendersi ai beni della prima, i quali non possono essere aggrediti dai creditori personali del socio, aventi diritto a soddisfarsi solo sulricavato dalla vendita della sua quota di partecipazione sociale; quota che, quand’anche totalitaria, non può certo essere confusa (come tenta di fare la ricorrente) con l’attivo societario. Né rileva che, a seguito del mancato adempimento degli obblighi previsti a suo carico dagli artt. 2464 e 2470 c.c., il socio unico della s.r.l. risponda solidalmente delle obbligazioni contratte dalla società, posto che ciò non comporta alcuna confusione dei patrimoni, ma ha il solo effetto di consentire ai creditori sociali di soddisfarsi anche sui beni del socio e di attivare, a tal fine, distinte procedure concorsuali a danno dell’una e dell’altro, come si evince anche dall’art. 61 l. fall., secondocui “il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti per l’intero credito in capitale ed accessori, sino al totale pagamento” . 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli art. 6 l fall. e 2948 c.c. La ricorrente sostiene che ADER non avrebbe fornito prova del credito erariale, avendo depositato unicamente estratti di ruolo unitamente a delle ricevute di asserita notifica della cartella di pagamento, senza, tuttavia, depositare le cartelle con la relativa relazione di notificazione. Deduce, inoltre, la nullità o inesistenza della notifica di sei cartelle di pagamento specificamente individuate e ripropone l’ eccezione di prescrizione dei crediti dalle stesse portati. 6. Il mezzo è inammissibile in quanto, oltre a costituire mera ripetizione di doglianze già svolte in se condo grado s enza ch e sia chiarito perché sarebbero errate le molteplici ragioni per le quali la corte territoriale le ha respinte, non investeil rilievo in base al quale il giudice a quo ( che è poi sceso inutilmente all’esame del merito) ha implicitamente dichiarato inammissibili i corrispondenti motiv i di reclamo, laddove ha affermato che EC non aveva minimamente confutato le argomentazioni p oste del t ribunale a sostegno della compiuta verifica della legittimazione di ADER e dell’infondatezza dell’eccezione di prescrizione. Le argomentazioni del primo giudice sono quelle riportate alla pag. 9 della sentenza: “…l’esposizione debitoria verso l’Erario appare confermata, dal 2016, dal contenuto della relazione allegata al ricorso per la liquidazione dei beni nell’ambito della procedura di sovraindebitamento, laddove viene precisato che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva alla data del 10.3.2016, un debito verso l’Erario di € 32.734,60”;… l’Agenzia istante ha dedotto che la società aveva presentato istanza di definizione agevolata rimasta senza utile seguito come dimostrato dall’estratto allegato (doc. n. 32); … la reclamante non ha specificamente contestato di aver ricevuto le intimazioni di pagamento, successive alle cartelle, ad essa notificate dall’Agenzia (“intimazioni di pagamento allegate dall’Agenzia istante alla memoria autorizzata”) intimazioni che sono valse ad interrompere il termine prescrizionale (artt. 1219, 2943 c.c.)”e non v’è dubbio che, in difetto di una loro espressa impugnazione, esse costituiscano altrettanti accertamenti, ormai coperti da giudicato, di per sé stessi sufficienti a sorreggere la decisione su entrambi i punti in contestazione. 7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4,comma 4, del d.l. n. 41/2021. La ricorrente evidenzia che la norma in questione, emanata in costanza della normativa emergenziale da Covid 19, ha previsto l’annullamento d’ufficio delle partite esattoriali fino ad € 5.000,00, comprese quelle relative a precedenti istanze di rottamazione, con la conseguenza che essa potrebbe non avere più debiti verso l’Erario, o non avere i debiti per i quali è stata presentata l’istanza di fallimento. 8. Il motivo è inammissibile. Come correttamente affermato dalla corte d’appello, la censura della ricorrente, riprodotta in questa sede negli stessi identici termini con cui era stata articolata in sede di reclamo, è inammissibile in quanto puramente ipotetica: neppure nel ricorso, peraltro, EC ha avuto cura di precisare quali sarebbero le cartelle soggette all’ annullamento d’ufficio. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.000,00, oltre spese prenotabili a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.PR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo
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