CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10450/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso censura - così come l'atto di appello - l'applicazione della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, ma tale circostanza - non contestata - non era stata applicata dalla sentenza di primo grado, sicché sul punto l'appello era inammissibile, con conseguente inammissibilità anche del ricorso, dovendosi ritenere il riferimento della sentenza impugnata all'aggravante in questione un mero refuso privo di incidenza sul decisum. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08