CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39349/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sulle istanze proposte da: [OSCURATO:PERSONA], n. Itala (Me) [OSCURATO:DATA_NASCITA] di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 45407/22 di questa Corte di cassazione, Sezione Sesta del 08/11/2022 resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. letti gli atti, le istanze e la sentenza interessata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l'inammissibilità delle istanze [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di cui all'art. 372 cod. pen., ha proposto istanza di correzione di errore materiale asseritamente contenuto nella sentenza emessa dalla Sesta Sezione di questa Corte di cassazione il giorno 08/11/2022 che, in accoglimento del ricorso degli imputati, ha annullato limitatamente agli effetti civili, la sentenza della Corte di appello di Messina del 14/02/2020 con rinvio ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rileva in particolare l'istante che il ricorso proposto dal difensore degli imputati era limitato alla richiesta di annullamento della decisione sul punto della responsabilità, senza investire con specifico motivo la questione relativa ai danni liquidati equitativamente dalla Corte di merito in favore della parte civile. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso degli imputati fondato "in carenza di adeguato esame della responsabilità" degli stessi ai fini dell'art. 576 cod. proc. pen., pur avendo la Corte di merito rigettato il motivo inerente all'affermazione di responsabilità. Dal momento che il motivo inerente all'applicazione dell'art. 576 cod. proc. pen. appartiene alla sfera decisionale della parte civile e non può essere esteso agli imputati, ne consegue che la Corte di cassazione potrebbe avere assunto la sua decisione sull'erroneo presupposto che (anche) la parte civile avesse proposto ricorso di legittimità, evenienza, tuttavia, non rispondente al vero. L'istante non ha del resto ritenuto di dover riassumere il giudizio nel termine di legge davanti al giudice civile, non avendo certezza, in base al dispositivo della sentenza, se debba effettuare la riassunzione ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. ovvero se deve ritenersi svincolato dall'osservanza del termine, conservando il solo onere di stabilire il giudice competente per il grado di appello. Intanto la Corte territoriale, in data 31 maggio 2022, ha emesso ordinanza, successiva alla sentenza, con la quale ha effettuato una correzione di errore materiale incidente sulla qualificazione del danno e detta statuizione non è stata impugnata dagli imputati, il cui interesse deve così ritenersi circoscritto al giudizio di responsabilità, manifestando disinteresse alla questione inerente alla determinazione del danno. In conclusione si chiede alla Corte di cassazione di correggere l'errore materiale contenuto nella sentenza resa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], affermando di avere erroneamente • statuito ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. di interesse esclusivo della parte civile. 2. In via subordinata, chiede di essere restituito nel termine ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen. al fine di proporre la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice civile, con decorrenza dalla data del provvedimento con cui questa Corte di cassazione dovesse ritenere di procedere alla correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le istanze vanno dichiarate inammissibili. 2. L'istante sostiene che, nell'assumere la propria decisione, il Collegio della udienza del 08/11/2022 avrebbe esorbitato dalle proprie attribuzioni, statuendo su un capo della sentenza di merito non investita dal ricorso degli imputati, asseritamente limitato al profilo della loro responsabilità penale per falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) ma non riguardante il riconoscimento del danno in favore della parte civile e la relativa liquidazione. L'assunto non è condivisibile, poiché frutto di palese fraintendimento nella interpretazione delle norme processuali di riferimento. La sentenza di merito impugnata (Corte di appello di Messina del 14/02/2020) in accoglimento dell'appello della parte civile proposto ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. aveva, invero, riformato quella di primo grado del Tribunale di Messina del 15 febbraio 2019, che aveva assolto gli imputati dall'accusa di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) perché il fatto non costituente reato, limitatamente agli effetti civili, al contempo dichiarando inammissibile per rinuncia l'appello nel merito proposto dal Procuratore Generale distrettuale. Era questo, dunque, l'unico capo della pronuncia avverso cui gli imputati hanno legittimamente proposto ricorso, accolto da questa Corte di cassazione per carenza di motivazione con rinvio al giudice civile ex art. 622 cod. proc. pen. L'istante scambia erroneamente l'ambito delle questioni impugnabili riservato alla parte civile (art. 576 cod. proc. pen.) con le attribuzioni del giudice investito dal ricorso di una delle parti, che può evidentemente riguardare anche solo le disposizioni o i capi riguardanti l'azione civile (art. 622, comma 1, cod. proc. pen.), come accaduto nel caso in esame. In forza della decisione così assunta, l'istante dovrà, pertanto, attendere la definizione del giudizio civile, riassunto ad iniziativa propria o delle controparti, per comprendere se le proprie doglianze troveranno fondamento sulla base di un rinnovato apprezzamento degli elementi di prova spettante al giudice del rinvio. 3. Onde far valere un vizio del genere di quello prospettato non è, tuttavia, sufficiente un'istanza di correzione di errore materiale, con ipotesi subordinata annessa di restituzione nel termine, occorrendo un'impugnazione di grado superiore come ad es. il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., tuttavia precluso - come correttamente ricordato dallo stesso richiedente - alla parte civile, ragion per cui la dichiarazione d'inammissibilità della sua richiesta appare inevitabile anche sotto tale profilo. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Dichiara inammissibili le istanze e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali. Così deci