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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 01815/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21470-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80208450587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 198/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 18/12/2019; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21470/2020 Numero sezionale 11244/2021 Numero di raccolta generale 1815/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. .

La Corte di appello di Potenza con sentenza n. 198 del 18.12.2019, in sede di riassunzione a seguito sentenza n. 8216/2019 di questa Corte Suprema, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta a far accertare la nullità dei termini apposti ai due contratti in forza dei quali aveva lavorato alle dipendenze dell'[OSCURATO:SOCIETA]. quale operatore specializzato e, conseguentemente, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 20.12.2001.

2. La Corte territoriale – riassunte sinteticamente le vicende della controversia (respinta in primo grado e in secondo grado, con successivo accoglimento di uno dei tre motivi di impugnazione presso questa Corte relativamente alla omessa pronuncia sulla insussistenza delle ragioni oggettive che avevano giustificato l’apposizione del termine al contratto di lavoro) - ha ritenuto l’attività a cui era stato adibito il Lobreglio corrispondente alla causale apposta al contratto con riferimento al tempo, al luogo e alle mansioni svolte, posto che le esigenze tecniche specificate nel contratto prevedevano altresì la necessità di mettere in sicurezza il tratto stradale per le piogge, il fango e la caduta di residui arborei che costituiscono un pericolo non occasionale per la circolazione in periodo invernale.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore che articola un motivo, al quale resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memoria.

Ric. 2020 n. 21470 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21470/2020 Numero sezionale 11244/2021 Numero di raccolta generale 1815/2022 Data pubblicazione 20/01/2022

4. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA]

1. con l’unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 avendo, la Corte territoriale, giustificato la legittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro mediante motivazioni non specificamente enunciate nel contratto di assunzione e nemmeno strettamente collegate alle stesse, posto che non poteva evincersi alcun collegamento tra attività svolta dal Lobreglio e causale giustificativa dell’assunzione a termine.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Le argomentazioni svolte in ricorso sostanzialmente sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento; si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre sostanziali censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., al di fuori dei limiti consentiti dallo schema legale del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (cfr. Cass.

S.U. n. 8053 del 2014).

2.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la disposizione sopra richiamata ha introdotto "nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo Ric. 2020 n. 21470 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21470/2020 Numero sezionale 11244/2021 Numero di raccolta generale 1815/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ''decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie."

2.3. L’intervento di modifica, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al “minimo costituzionale”, ossia al controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)”.

3. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.

3.1. La Corte di merito - che, d’altronde si è conformata all’orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile il ricorso al contratto a termine, a fronte della necessità di integrazione dell'organico aziendale nel periodo invernale per l'intensificazione dell'attività, pur rientrante nell'ordinario ciclo produttivo dell'azienda cui è rimessa la gestione della manutenzione delle strade, o in compiti direttamente connessi con le specifiche esigenze del periodo (sgombero di neve e spargimento di sale) o in altri compiti, pure espressamente indicati all'atto dell'assunzione, che, nel periodo medesimo, fanno registrare Ric. 2020 n. 21470 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21470/2020 Numero sezionale 11244/2021 Numero di raccolta generale 1815/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 punte di operatività non fronteggiabili con il normale organico (cfr. Cass. nn. 17868, 17869, 71870, 17871 del 2016; più di recente, Cass. n. 23896 del 2018, Cass. n. 10486 del 2019) – ha esaminato la causale apposta al contratto a termine comparandola con le risultanze istruttorie acquisite in ordine alla concreta attività svolta dal lavoratore, ed ha ritenuto che il Lobreglio “è stato assunto a tempo determinato nei mesi invernali non esclusivamente per emergenza neve, ma più in generale come si legge testualmente nel contratto sottoscritto anche per “attività connesse dirette a garantire la sicurezza stradale in caso di emergenze causate da agenti atmosferici invernali”, che egli ha effettivamente svolto”;

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

5. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per spese ed Euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 21470 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21470-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80208450587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 198/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 18/12/2019; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21470/2020 Numero sezionale 11244/2021 Numero di raccolta generale 1815/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. . La Corte di appello di Potenza con sentenza n. 198 del 18.12.2019, in sede di riassunzione a seguito sentenza n. 8216/2019 di questa Corte Suprema, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta a far accertare la nullità dei termini apposti ai due contratti in forza dei quali aveva lavorato alle dipendenze dell'[OSCURATO:SOCIETA]. quale operatore specializzato e, conseguentemente, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 20.12.2001. 2. La Corte territoriale – riassunte sinteticamente le vicende della controversia (respinta in primo grado e in secondo grado, con successivo accoglimento di uno dei tre motivi di impugnazione presso questa Corte relativamente alla omessa pronuncia sulla insussistenza delle ragioni oggettive che avevano giustificato l’apposizione del termine al contratto di lavoro) - ha ritenuto l’attività a cui era stato adibito il Lobreglio corrispondente alla causale apposta al contratto con riferimento al tempo, al luogo e alle mansioni svolte, posto che le esigenze tecniche specificate nel contratto prevedevano altresì la necessità di mettere in sicurezza il tratto stradale per le piogge, il fango e la caduta di residui arborei che costituiscono un pericolo non occasionale per la circolazione in periodo invernale. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore che articola un motivo, al quale resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memoria. Ric. 2020 n. 21470 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21470/2020 Numero sezionale 11244/2021 Numero di raccolta generale 1815/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 4. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 avendo, la Corte territoriale, giustificato la legittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro mediante motivazioni non specificamente enunciate nel contratto di assunzione e nemmeno strettamente collegate alle stesse, posto che non poteva evincersi alcun collegamento tra attività svolta dal Lobreglio e causale giustificativa dell’assunzione a termine. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le argomentazioni svolte in ricorso sostanzialmente sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento; si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre sostanziali censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., al di fuori dei limiti consentiti dallo schema legale del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014). 2.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la disposizione sopra richiamata ha introdotto "nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo Ric. 2020 n. 21470 sez. ML - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21470/2020 Numero sezionale 11244/2021 Numero di raccolta generale 1815/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ''decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie." 2.3. L’intervento di modifica, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al “minimo costituzionale”, ossia al controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)”. 3. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori. 3.1. La Corte di merito - che, d’altronde si è conformata all’orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile il ricorso al contratto a termine, a fronte della necessità di integrazione dell'organico aziendale nel periodo invernale per l'intensificazione dell'attività, pur rientrante nell'ordinario ciclo produttivo dell'azienda cui è rimessa la gestione della manutenzione delle strade, o in compiti direttamente connessi con le specifiche esigenze del periodo (sgombero di neve e spargimento di sale) o in altri compiti, pure espressamente indicati all'atto dell'assunzione, che, nel periodo medesimo, fanno registrare Ric. 2020 n. 21470 sez. ML - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21470/2020 Numero sezionale 11244/2021 Numero di raccolta generale 1815/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 punte di operatività non fronteggiabili con il normale organico (cfr. Cass. nn. 17868, 17869, 71870, 17871 del 2016; più di recente, Cass. n. 23896 del 2018, Cass. n. 10486 del 2019) – ha esaminato la causale apposta al contratto a termine comparandola con le risultanze istruttorie acquisite in ordine alla concreta attività svolta dal lavoratore, ed ha ritenuto che il Lobreglio “è stato assunto a tempo determinato nei mesi invernali non esclusivamente per emergenza neve, ma più in generale come si legge testualmente nel contratto sottoscritto anche per “attività connesse dirette a garantire la sicurezza stradale in caso di emergenze causate da agenti atmosferici invernali”, che egli ha effettivamente svolto”; 4. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 5. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per spese ed Euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 21470 sez. ML - ud. 14-12-2021 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o
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