Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2021

Cassazione n. 40103/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/semit-its le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 28 gennaio 2021 del Tribunale di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 18 agosto 1998 in Roma, giudicato dal Tribunale di Roma con sentenza del 27 marzo 2003, definitiva il 16 ottobre 2003; 2) al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 9 agosto 1998 in Roma, giudicato dal Tribunale dì Roma con sentenza del 25 marzo 2003, definitiva il 5 dicembre 2003; 3) al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 18 settembre 1998, giudicato dal Tribunale di Macerata con sentenza del 12 dicembre 2001, definitiva il 5 giugno 2005; 4) al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 7 giugno 2008, giudicato dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 29 gennaio 2013, definitiva il 12 ottobre 2013; 5) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 18 luglio 2005, giudicato dal Tribunale di Roma con sentenza del 14 aprile 2009, definitiva 1'11 luglio 2017.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era contiguità temporale tra i reati; che non vi era prova del fatto che, al momento del primo furto di un ciclomotore avvenuto il 9 agosto 1998, Weicek avesse già preventivato di commettere la ricettazione del 18 agosto 1998 di un motorino oggetto di furto ai danni di un altro soggetto; che le successive violazioni (commesse il 18 settembre 1998, il 18 luglio e il 7 giugno 2008) risultavano frutto di determinazioni estemporanee, di contingenze occasionali e di complicità imprevedibili.

2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali la contiguità temporale (tra i reati sub 1, 2 e 3) e l'omogeneità delle condotte (trattandosi di reati contro il patrimonio.

In particolare, i reati sub 1 e 2 avevano avuto ad oggetto cose di analoga natura, trattandosi di motoveicoli).

Il giudice dell'esecuzione, invece, fornendo sul punto una motivazione apodittica, avrebbe erroneamente affermato che i reati erano stati commessi a distanza di tempo tra loro, trascurando di considerare che la difesa aveva chiesto, in via subordinata, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati sub 1, 2 e 3, commessi a breve distanza di tempo tra loro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che non vi era prova del fatto che, al momento della commissione del primo reato, il condannato avesse già preventivato di commettere anche gli altri.

Le successive condotte, infatti, risultavano frutto di determinazioni estemporanee.

Non vi era, pertanto, la sussistenza di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle condizioni di tempo e di luogo e in tutte le altre modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni e nella causale (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

In particolare, il Tribunale ha in modo specifico argomentato sulla imprevedibilità delle complicità intercorse per la commissione di alcuni delitti, la contingenza e l'occasionalità di determinati presupposti fattuali, che hanno quindi permesso le determinazioni delittuose estemporanee, mentre il ricorrente non si è confrontato in modo puntuale con tali argomenti, sicché il ricorso risulta affetto da genericità.

Rientra, infatti, nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, in modo ineccepibile ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il Tribunale di Roma abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/semit-its le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 28 gennaio 2021 del Tribunale di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 18 agosto 1998 in Roma, giudicato dal Tribunale di Roma con sentenza del 27 marzo 2003, definitiva il 16 ottobre 2003; 2) al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 9 agosto 1998 in Roma, giudicato dal Tribunale dì Roma con sentenza del 25 marzo 2003, definitiva il 5 dicembre 2003; 3) al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 18 settembre 1998, giudicato dal Tribunale di Macerata con sentenza del 12 dicembre 2001, definitiva il 5 giugno 2005; 4) al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 7 giugno 2008, giudicato dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 29 gennaio 2013, definitiva il 12 ottobre 2013; 5) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 18 luglio 2005, giudicato dal Tribunale di Roma con sentenza del 14 aprile 2009, definitiva 1'11 luglio 2017. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era contiguità temporale tra i reati; che non vi era prova del fatto che, al momento del primo furto di un ciclomotore avvenuto il 9 agosto 1998, Weicek avesse già preventivato di commettere la ricettazione del 18 agosto 1998 di un motorino oggetto di furto ai danni di un altro soggetto; che le successive violazioni (commesse il 18 settembre 1998, il 18 luglio e il 7 giugno 2008) risultavano frutto di determinazioni estemporanee, di contingenze occasionali e di complicità imprevedibili. 2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali la contiguità temporale (tra i reati sub 1, 2 e 3) e l'omogeneità delle condotte (trattandosi di reati contro il patrimonio. In particolare, i reati sub 1 e 2 avevano avuto ad oggetto cose di analoga natura, trattandosi di motoveicoli). Il giudice dell'esecuzione, invece, fornendo sul punto una motivazione apodittica, avrebbe erroneamente affermato che i reati erano stati commessi a distanza di tempo tra loro, trascurando di considerare che la difesa aveva chiesto, in via subordinata, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati sub 1, 2 e 3, commessi a breve distanza di tempo tra loro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che non vi era prova del fatto che, al momento della commissione del primo reato, il condannato avesse già preventivato di commettere anche gli altri. Le successive condotte, infatti, risultavano frutto di determinazioni estemporanee. Non vi era, pertanto, la sussistenza di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle condizioni di tempo e di luogo e in tutte le altre modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni e nella causale (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). In particolare, il Tribunale ha in modo specifico argomentato sulla imprevedibilità delle complicità intercorse per la commissione di alcuni delitti, la contingenza e l'occasionalità di determinati presupposti fattuali, che hanno quindi permesso le determinazioni delittuose estemporanee, mentre il ricorrente non si è confrontato in modo puntuale con tali argomenti, sicché il ricorso risulta affetto da genericità. Rientra, infatti, nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, in modo ineccepibile ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il Tribunale di Roma abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 40103/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris