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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 13764/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro il 24 novembre 2020, per quanto in questa sede rileva, ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Catanzaro il 22 gennaio 2018, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile di furto consumato aggravato, fatto commesso il 3 marzo 2013, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 56 cod. pen.) e vizio di motivazione, in quanto - si assume - illegittimamente ed erroneamente si è ritenuto consumato un reato che, in realtà, sarebbe rimasto allo stadio di mero tentativo.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché è meramente reiterativo di un assunto che ha già trovato adeguata confutazione da parte dei Giudici di merito alla p. 2 della sentenza impugnata, con la quale il ricorrente, in realtà, omette il necessario confronto critico. 4.

Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] ci [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa , onatella Fer? ti.

DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro il 24 novembre 2020, per quanto in questa sede rileva, ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Catanzaro il 22 gennaio 2018, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile di furto consumato aggravato, fatto commesso il 3 marzo 2013, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 56 cod. pen.) e vizio di motivazione, in quanto - si assume - illegittimamente ed erroneamente si è ritenuto consumato un reato che, in realtà, sarebbe rimasto allo stadio di mero tentativo. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché è meramente reiterativo di un assunto che ha già trovato adeguata confutazione da parte dei Giudici di merito alla p. 2 della sentenza impugnata, con la quale il ricorrente, in realtà, omette il necessario confronto critico. 4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] ci [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa , onatella Fer? ti. DEPOSITATA
Sentenza Cassazione n. 13764/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris