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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 09763/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22772-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis -controricorrenti e ricorrenti incidentali– e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 97/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 16/1/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/3/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in sede di rinvio da Cass. n. 26296/2016, aveva parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia n. 320/2013 della Commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso estratto di ruolo e relative cartelle esattoriali ad esso sottese riguardanti tributi di annualità comprese tra 1994 e 2001; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate riscossione resistono con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi, la Camera di Commercio di Roma è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale omesso di verificare, ai fini della prescrizione della pretesa impositiva, l’inesistenza della notifica di talune delle cartelle impugnate sulla base dell’estratto di ruolo;

1.2. con il secondo e terzo motivo la ricorrente principale lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla compensazione delle spese di lite, ritenuta illegittima e immotivata dalla contribuente;

1.3. con il primo motivo di ricorso incidentale le controricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 100 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare l’inammissibilità del ricorso introduttivo, anche in considerazione del mancato decorso del termine di prescrizione relativo ai crediti sottesi alle cartelle esattoriali;

1.4. con il secondo motivo di ricorso incidentale le controricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione degli artt. 17 e 25 d.P.R. 29settembre 1973, n. 602 e degli artt.2946 e 2948 cod. civ. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato la decorrenza quinquennale del termine di prescrizione relativo a crediti erariali;

2.1. le censure della ricorrente vanno disattese e vanno accolte le doglianze dell’Agenzia delle entratee dell’Agenzia delle entrate riscossione sulla scorta delle considerazioni che seguono;

2.2. come recentemente affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza 6/9/2022 n. 26283), in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, nelle more del giudizio è stato emanato l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973- introdotto dall'art. 3 - bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021- ( « 4 - bis .

L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione») che, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura «dinamica» che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;

2.3. la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio;

2.4. è opportuno, peraltro, evidenziare che l'efficacia vincolante della sentenza di cassazione conrinvio presuppone il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto, e pertanto viene meno allorché quella disciplina sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di iussuperveniens (cfr. Cass.4/2/2015 n. 1995; Cass. 17/3/2014, n. 6086), come nel caso in esame;

2.5. non avendo dunque la contribuente dimostrato che dall’iscrizione a ruolo potesse derivarle un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del ministro dell’Economia e Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, ne consegue che l’estratto di ruolo non era suscettibile di diretta impugnazione, come invece affermato dalla Commissione tributaria regionale e dalla stessa Corte di Cassazione con l’ordinanza di rinvio dianzi indicata, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va respinto il ricorso principale ed accolto il ricorso incidentale (con assorbimento delle rimanenti questioni sollevate dalle parti), con conseguentecassazione della sentenza impugnata;

4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, primo comma,c.p.c., dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente;

5. il recente pronunciamento delle Sezioni Unite in merito alla questione dianzi illustrata inducono a compensare integralmente le spese di lite dei gradi di merito e di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale e respinge il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22772-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis -controricorrenti e ricorrenti incidentali– e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 97/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 16/1/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/3/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in sede di rinvio da Cass. n. 26296/2016, aveva parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia n. 320/2013 della Commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso estratto di ruolo e relative cartelle esattoriali ad esso sottese riguardanti tributi di annualità comprese tra 1994 e 2001; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate riscossione resistono con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi, la Camera di Commercio di Roma è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale omesso di verificare, ai fini della prescrizione della pretesa impositiva, l’inesistenza della notifica di talune delle cartelle impugnate sulla base dell’estratto di ruolo; 1.2. con il secondo e terzo motivo la ricorrente principale lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla compensazione delle spese di lite, ritenuta illegittima e immotivata dalla contribuente; 1.3. con il primo motivo di ricorso incidentale le controricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 100 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare l’inammissibilità del ricorso introduttivo, anche in considerazione del mancato decorso del termine di prescrizione relativo ai crediti sottesi alle cartelle esattoriali; 1.4. con il secondo motivo di ricorso incidentale le controricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione degli artt. 17 e 25 d.P.R. 29settembre 1973, n. 602 e degli artt.2946 e 2948 cod. civ. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato la decorrenza quinquennale del termine di prescrizione relativo a crediti erariali; 2.1. le censure della ricorrente vanno disattese e vanno accolte le doglianze dell’Agenzia delle entratee dell’Agenzia delle entrate riscossione sulla scorta delle considerazioni che seguono; 2.2. come recentemente affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza 6/9/2022 n. 26283), in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, nelle more del giudizio è stato emanato l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973- introdotto dall'art. 3 - bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021- ( « 4 - bis . L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione») che, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura «dinamica» che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; 2.3. la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio; 2.4. è opportuno, peraltro, evidenziare che l'efficacia vincolante della sentenza di cassazione conrinvio presuppone il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto, e pertanto viene meno allorché quella disciplina sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di iussuperveniens (cfr. Cass.4/2/2015 n. 1995; Cass. 17/3/2014, n. 6086), come nel caso in esame; 2.5. non avendo dunque la contribuente dimostrato che dall’iscrizione a ruolo potesse derivarle un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del ministro dell’Economia e Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, ne consegue che l’estratto di ruolo non era suscettibile di diretta impugnazione, come invece affermato dalla Commissione tributaria regionale e dalla stessa Corte di Cassazione con l’ordinanza di rinvio dianzi indicata, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va respinto il ricorso principale ed accolto il ricorso incidentale (con assorbimento delle rimanenti questioni sollevate dalle parti), con conseguentecassazione della sentenza impugnata; 4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, primo comma,c.p.c., dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente; 5. il recente pronunciamento delle Sezioni Unite in merito alla questione dianzi illustrata inducono a compensare integralmente le spese di lite dei gradi di merito e di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso incidentale e respinge il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovut
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