CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 40097/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 7344/22 in data 03/02/2023 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata avanzata formale richiesta dal difensore di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] si è riportato alle conclusioni assunte nella memoria del 15/06/2023; preso atto che il difensore non è comparso dichiarando di rinunciare alla trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Lecco in data 18/03/2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.500 di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di truffa (quattro capi d'imputazione), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e riqualificazione della recidiva contestata in recidiva semplice. [OSCURATO:PERSONA] veniva altresì condannato al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, danno da liquidarsi in separata sede, con assegnazione alle stesse di somme a titolo di provvisionale. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per il seguente formale unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e/o carenza di motivazione in punto di dosimetria della pena. Si censura la carenza di motivazione in ordine alla misura degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione nonché della mancanza di proporzionalità tra gli aumenti stessi, essendosi i giudici di merito serviti al riguardo di mere clausole di stile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo grado la pena è stata così determinata. Pena base per il più grave reato di cui al capo 2), anni due di reclusione ed euro 750,00 di multa, diminuita ex art. 62-bis cod. pen. ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen.: -di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 450,00 di multa per il capo 4); -di mesi dieci di reclusione ed euro 350,00 di multa per il capo 3); -di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per il capo 1). Pena complessiva: anni quattro di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. 2.1. Come correttamente rilevato dalla Procura generale, con riferimento all'entità della pena e alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo al quantum di pena applicato a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, le statuizioni relative sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora - come nella specie- risulti sufficientemente motivata la soluzione data dal giudice in ossequio al potere discrezionale previsto dagli articoli 132 e 133 cod. pen (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). 2.1.1. Le Sezioni Unite dalla Suprema Corte (sent. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) hanno fissato il principio di diritto in base al quale: «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite». In particolare, la Suprema Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 2.1.2. Nella specie, la sentenza impugnata, ha esaustivamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la pena per il reato sub 2) era superiore al minimo edittale, valorizzando in particolare, la personalità dell'imputato, quale si desumeva dai suoi precedenti penali, ma soprattutto, il danno economico per la parte civile Mazza, (pari a 162.490 euro). Peraltro, la pronuncia ha valorizzato anche l'entità del dolo della condotta e le modalità della stessa, particolarmente spregiudicate, le quali hanno permesso di discostarsi ampiamente dal minimo edittale. La Corte territoriale, confermando la pronuncia di primo grado, ha poi individuato con precisione il quantum di aumento in relazione a ciascun reato per il quale è stato riconosciuto il vincolo della continuazione, specificando altresì che la misura stabilita per ciascun aumento si presentava irrogata "proporzionalmente in base all'entità dei reati". Il reato sub 4), per cui è stata irrogata la pena (in aumento, più alta) di anni uno e mesi due di reclusione e 450 euro di multa, faceva riferimento ad un danno di 90.000 euro subito dalla persona offesa (danno che poteva ritenersi ancora più grave, tenendo conto della ricognizione del debito sottoscritta dall'imputato, con cui lo stesso si riconosceva debitore della somma di 108.000 euro). Anche con riguardo al reato sub 3), per cui era stata irrogata, in aumento per la continuazione, la pena di mesi dieci di reclusione e 250 euro di multa, se è vero che la somma restituita era di poco inferiore (2.200 euro) rispetto a quella consegnata, è anche vero che la pronuncia ha evidenziato che il danno era aggravato dal fatto che la parte aveva sostenuto acquisti costosi nella convinzione di dover ricevere la somma (a titolo di bonus, interessi, rendite e benefit) di 20.000,00 euro. Ugualmente, con riguardo al capo sub 1), per cui è stato applicato l'aumento minore (mesi otto di reclusione e 200 euro di multa), la Corte territoriale ha richiamato il fatto che in tal caso la vittima aveva ricevuto alla fine della vicenda più di quanto versato, anche se meno di quanto promessogli, il che non faceva venire meno il reato di truffa, trattandosi di reato contratto. 2.2. Può, dunque, ritenersi che la sentenza impugnata abbia operato buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem