CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02209/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 gennaio 2024 (dep. il giorno 20 marzo 2024) il Tribunale ordinario di Cosenza dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di diffamazione (art. 595, comma 3, cod. pen.) in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato, quantomeno della forma aggravata di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., profilo quest'ultimo in ordine al quale la Corte di merito avrebbe reso una motivazione generica e illogica, senza valutare criticamente le risultanze probatorie. 3. Il ricorso dell'imputato deve essere convertito in appello. Invero: - il presente ricorso è stato proposto per saltum (art. 569, comma 1, cod. proc. pen.); - tuttavia, con esso - come esposto - vengono dedotti pure vizi della motivazione della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), che non possono essere ritualmente denunciati con il ricorso immediato; - ne deriva che - come anticipato - il ricorso deve essere convertito in appello (art. 569, comma 3, cod. proc. pen.). P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio. Così deciso il