CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47637/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] n. a Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 14/2/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione assolutoria di primo grado, dichiarava D'[OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di ricettazione di un carnet di assegni di illecita provenienza e truffa, condannandolo per l'effetto, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen, alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 250,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 il travisamento della prova o l'errata valutazione della stessa, attesa l'insussistenza di elementi idonei a fondare la responsabilità dell'imputato; la contraddittorietà della motivazione. Il difensore sostiene che da alcun atto del fascicolo processuale emerge con certezza che l'assegno bancario oggetto della denunzia di smarrimento da parte del liquidatore della Trend di [OSCURATO:PERSONA] fosse nella disponibilità dell'imputato e sia stato dal medesimo speso per l'acquisto di un cane. [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'allevamento, e la figlia non hanno infatti potuto escludere che nel periodo in cui l'imputato perfezionò l'acquisto altri clienti avessero pagato con assegni. La Corte territoriale, inoltre, non ha ritenuto di esaminare il liquidatore della società nonostante dalle acquisizioni dibattimentali non emerga alcun riferimento all'imputato. Evidenzia, inoltre, il ricorrente che il teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito del riempimento del titolo da parte dell'imputato in sua presenza, ben avrebbe potuto avvedersi della difformità della sottoscrizione rispetto a quella riportata sui documenti d'identità rimasti in suo possesso per alcuni giorni. Segnala ulteriormente che la fattispecie di ricettazione ha ad oggetto un assegno smarrito, la cui appropriazione è stata depenalizzata nel 2016, con la conseguenza che il fatto non ha rilievo penale in applicazione dell'art. 2, comma 4, cod.pen. Anche con riguardo al delitto di truffa il difensore sostiene che non vi sia alcuna prova in atti della commissione del reato da parte del prevenuto. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. La Corte territoriale ha ben chiarito le ragioni che sottendono la riforma della decisione assolutoria di primo grado, emergendo dal compendio acquisito e dalle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] che l'assegno di provenienza illecita fu consegnato dall'imputato a pagamento del prezzo di un cane, dopo che il D'Antuono si era recato presso l'allevamento, aveva scelto l'animale da regalare alla fidanzata e lasciato i propri documenti per l'intestazione del microchip. Appaiono del tutto insussistenti i presupposti del denunziato travisamento, fondandosi l'affermazione di responsabilità su prove documentali e dichiarative pretermesse in primo grado e correttamente valutate dai giudici d'appello a seguito d'impugnazione del P.m. 4. Destituita di fondamento è anche l'eccepita depenalizzazione della fattispecie sub A) siccome avente ad oggetto assegni denunziati smarriti. E' costante affermazione della giurisprudenza di legittimità che in tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano ( in fattispecie analoga, Sez. 2, n. 20772 del 04/02/2016, Rv. 267034 - 01). Per altro verso la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato che nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019 dep. 2020, Rv. 278225 - 01; n. 46991 del 08/11/2013, Rv. 257432 - 01). 4.1 Del tutto generiche risultano le censure in punto di sussistenza del delitto di truffa, attesa l'accertata spendita dell'assegno di provenienza illecita, costituente raggiro idoneo a falsare la volontà negoziale del venditore. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 nov