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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36479/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 4 novembre 2020, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 7 maggio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato ascritto al capo c), perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la pronuncia impugnata.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio, oltre a essere generico, è fondato su censure in punto di fatto e meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alle pagine 38 e 39 della sentenza impugnata; Considerato che è orientamento costante di questa Suprema Corte quello secondo cui deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici, ma solo apparenti, in quanto omettono, in modo del tutto disancorato dal correlativo apparato motivazionale, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 244181); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 4 novembre 2020, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 7 maggio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato ascritto al capo c), perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la pronuncia impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio, oltre a essere generico, è fondato su censure in punto di fatto e meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alle pagine 38 e 39 della sentenza impugnata; Considerato che è orientamento costante di questa Suprema Corte quello secondo cui deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici, ma solo apparenti, in quanto omettono, in modo del tutto disancorato dal correlativo apparato motivazionale, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 244181); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 36479/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris