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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20935/2026

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dell’amministratore p.t., rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonchéLax Ignazio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZappalàRosario, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Messina n. 39/2023 pubblicatail 20 gennaio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 17538/2023Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 20935/2026Data pubblicazione 20/06/2026Con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2019 [OSCURATO:PERSONA] haimpugnato la sentenza n. 2093/2018, con la quale il Tribunale di Messina loaveva condannato (in proprio e nella qualità di titolare della ditta ErresserreEngineering) al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 730.314,66,nonché alla rifusione delle spese del precedente ATP e delle spese del giudizio,liquidate in € 14.914,00 oltre accessori di legge.A sostegno dell’impugnazione ha eccepito di non avere mai ricevuto alcunanotifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e di essere venuto aconoscenza dell’esistenza della relativa sentenza solo a seguito della richiesta -formulata dall’Agenzia delle Entrate - di pagamento dell’imposta di registro.Instauratosi il contraddittorio, gli appellati hanno contestato la eccepita nullitàdella notifica della citazione di primo grado.Dopo alcune udienze, la Corte d’Appello di Messina ha trattenuto la causa indecisione e, con la sentenza impugnata, ha dichiarato improcedibile l’appello.Nella parte motiva della sentenza, la Corte ha evidenziato che, alla streguadella produzione documentale, non risultava essere stata conferita al difensoredi [OSCURATO:PERSONA] alcuna procura per la proposizione del giudizio di appello,con la conseguenza che la costituzione del Russo doveva ritenersi invalida,perché inosservante delle forme prescritte dall’art. 165 c.p.c., valevoli anche peril giudizio di appello.La Corte d’appello di Messina ha, inoltre, riconosciuto di non avere evidenziatoalle parti la questione rilevata d’ufficio.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Gli altri intimati non hanno svolto difese.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. inquanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Messina, egliavrebbe depositato nel fascicolo telematico la procura alle liti rilasciatadall’appellante.

Si sarebbe trattato, infatti, della procura conferita al difensoreNumero registro generale 17538/2023Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 20935/2026nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata al COA diData pubblicazione 20/06/2026Messina.La Corte territoriale avrebbe errato perché tratta in inganno dall’indicazioneformulata dallo stesso appellante, che avrebbe dedotto che la procura alle litiera stata prodotta come documento n. 1 che, invece, si limitava a conferire aldifensore la sola facoltà di prendere visione del fascicolo.Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la falsa applicazione dell’art. 165c.p.c., che sarebbe stato erroneamente applicato sul presupposto erratodell’assenza di una procura alle liti.Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, sono inammissibili.L’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo direvocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svistamateriale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fattodecisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fattopositivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su unpunto controverso e non attenga ad un’errata valutazione delle risultanzeprocessuali (Cass., Sez. 6-1, n. 2236 del 26 gennaio 2022).Nella specie, la Corte di Messina, secondo la prospettazione del ricorrente, nonsi sarebbe avveduta che la procura era depositata agli atti, ma avrebbeesaminato un documento differente, ritenendo, per errore, che esso contenesseil mandato professionale per il giudizio di appello.La questione della presenza o meno della detta procura non è stata oggetto didiscussione, essendo stato il relativo vizio rilevato d’ufficio, e quello che, secondoSanto [OSCURATO:PERSONA], era il vero mandato non è stato esaminato dalla Corted’appello di Messina.Ricorrono, quindi, i presupposti teorici per agire in revocazione, ossia unasvista materiale, che ha riguardato un fatto specifico (la presenza di un datodocumento agli atti), l’assenza di discussione sulla questione e la mancanza diuna valutazione delle risultanze processuali (nella specie, dell’atto che avrebbecontenuto la procura pertinente al processo).Numero registro generale 17538/2023Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 20935/2026Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 182 c.p.c.Data pubblicazione 20/06/2026perché, ove la Corte locale avesse ritenuto la procura alle liti contenutanell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato viziata, avrebbedovuto concedere il termine ex art. 182 c.p.c. per regolarizzarla.Inoltre, sotto questo profilo, il ricorrente prospetta il mancato rispetto dell’art.101 c.p.c., non avendo il giudice di appello sollevato la questione.La censura è inammissibile, in quanto la Corte d’appello di Messina non havalutato la procura da ultima menzionata.Inoltre, deve trovare applicazione il principio per il quale la sentenza che decidasu una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla suasegnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione(c.d. terza via), non è nulla, in quanto da tale omissione può solo derivare unvizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cuidenuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo sesiffatto errore sia in concreto consumato; qualora, invece, ad essereofficiosamente rilevate siano state questioni di fatto, ovvero miste di fatto e didiritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che laviolazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o,in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini (Cass., Sez. 2, n.8989 del 9 aprile 2026).Nella specie, la questione rilevante è di puro diritto e attiene a un profilo dellavicenda processuale che il giudice deve conoscere d’ufficio.Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv.643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersirelativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento delladecisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge,una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc.civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtrodella disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimerecompiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, cosìconsentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti”.Numero registro generale 17538/2023Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 20935/2026Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate comeData pubblicazione 20/06/2026in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte,- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi€ 10.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge espese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 10giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell’amministratore p.t., rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonchéLax Ignazio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZappalàRosario, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Messina n. 39/2023 pubblicatail 20 gennaio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 17538/2023Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 20935/2026Data pubblicazione 20/06/2026Con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2019 [OSCURATO:PERSONA] haimpugnato la sentenza n. 2093/2018, con la quale il Tribunale di Messina loaveva condannato (in proprio e nella qualità di titolare della ditta ErresserreEngineering) al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 730.314,66,nonché alla rifusione delle spese del precedente ATP e delle spese del giudizio,liquidate in € 14.914,00 oltre accessori di legge.A sostegno dell’impugnazione ha eccepito di non avere mai ricevuto alcunanotifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e di essere venuto aconoscenza dell’esistenza della relativa sentenza solo a seguito della richiesta -formulata dall’Agenzia delle Entrate - di pagamento dell’imposta di registro.Instauratosi il contraddittorio, gli appellati hanno contestato la eccepita nullitàdella notifica della citazione di primo grado.Dopo alcune udienze, la Corte d’Appello di Messina ha trattenuto la causa indecisione e, con la sentenza impugnata, ha dichiarato improcedibile l’appello.Nella parte motiva della sentenza, la Corte ha evidenziato che, alla streguadella produzione documentale, non risultava essere stata conferita al difensoredi [OSCURATO:PERSONA] alcuna procura per la proposizione del giudizio di appello,con la conseguenza che la costituzione del Russo doveva ritenersi invalida,perché inosservante delle forme prescritte dall’art. 165 c.p.c., valevoli anche peril giudizio di appello.La Corte d’appello di Messina ha, inoltre, riconosciuto di non avere evidenziatoalle parti la questione rilevata d’ufficio.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Gli altri intimati non hanno svolto difese.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. inquanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Messina, egliavrebbe depositato nel fascicolo telematico la procura alle liti rilasciatadall’appellante. Si sarebbe trattato, infatti, della procura conferita al difensoreNumero registro generale 17538/2023Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 20935/2026nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata al COA diData pubblicazione 20/06/2026Messina.La Corte territoriale avrebbe errato perché tratta in inganno dall’indicazioneformulata dallo stesso appellante, che avrebbe dedotto che la procura alle litiera stata prodotta come documento n. 1 che, invece, si limitava a conferire aldifensore la sola facoltà di prendere visione del fascicolo.Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la falsa applicazione dell’art. 165c.p.c., che sarebbe stato erroneamente applicato sul presupposto erratodell’assenza di una procura alle liti.Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, sono inammissibili.L’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo direvocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svistamateriale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fattodecisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fattopositivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su unpunto controverso e non attenga ad un’errata valutazione delle risultanzeprocessuali (Cass., Sez. 6-1, n. 2236 del 26 gennaio 2022).Nella specie, la Corte di Messina, secondo la prospettazione del ricorrente, nonsi sarebbe avveduta che la procura era depositata agli atti, ma avrebbeesaminato un documento differente, ritenendo, per errore, che esso contenesseil mandato professionale per il giudizio di appello.La questione della presenza o meno della detta procura non è stata oggetto didiscussione, essendo stato il relativo vizio rilevato d’ufficio, e quello che, secondoSanto [OSCURATO:PERSONA], era il vero mandato non è stato esaminato dalla Corted’appello di Messina.Ricorrono, quindi, i presupposti teorici per agire in revocazione, ossia unasvista materiale, che ha riguardato un fatto specifico (la presenza di un datodocumento agli atti), l’assenza di discussione sulla questione e la mancanza diuna valutazione delle risultanze processuali (nella specie, dell’atto che avrebbecontenuto la procura pertinente al processo).Numero registro generale 17538/2023Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 20935/2026Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 182 c.p.c.Data pubblicazione 20/06/2026perché, ove la Corte locale avesse ritenuto la procura alle liti contenutanell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato viziata, avrebbedovuto concedere il termine ex art. 182 c.p.c. per regolarizzarla.Inoltre, sotto questo profilo, il ricorrente prospetta il mancato rispetto dell’art.101 c.p.c., non avendo il giudice di appello sollevato la questione.La censura è inammissibile, in quanto la Corte d’appello di Messina non havalutato la procura da ultima menzionata.Inoltre, deve trovare applicazione il principio per il quale la sentenza che decidasu una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla suasegnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione(c.d. terza via), non è nulla, in quanto da tale omissione può solo derivare unvizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cuidenuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo sesiffatto errore sia in concreto consumato; qualora, invece, ad essereofficiosamente rilevate siano state questioni di fatto, ovvero miste di fatto e didiritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che laviolazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o,in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini (Cass., Sez. 2, n.8989 del 9 aprile 2026).Nella specie, la questione rilevante è di puro diritto e attiene a un profilo dellavicenda processuale che il giudice deve conoscere d’ufficio.Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv.643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersirelativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento delladecisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge,una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc.civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtrodella disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimerecompiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, cosìconsentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti”.Numero registro generale 17538/2023Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 20935/2026Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate comeData pubblicazione 20/06/2026in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte,- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi€ 10.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge espese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 10giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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