Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1969
ECLI:EU:C:1969:48
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61969C0027
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 15 OTTOBRE 1969 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
Non è la prima volta che vi dovete pronunciare sull'interpretazione dell'articolo 52 del regolamento n. 3 del Consiglio, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, articolo che precisa i casi in cui l'ente che ha effettuato delle prestazioni ad uno dei propri affiliati può agire contro il terzo responsabile. Le vostre sentenze del 1965 possono risolvere gran parte delle questioni deferite dalla Cour supérieure de justice di [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia bisogna essere ottimisti per credere che il tribunale supremo lussemburghese possa trarre dalla vostra pronuncia tutti gli elementi necessari per risolvere la controversia che le è stata deferita. La situazione di tatto è molto complessa e va risolta secondo principi di diritto internazionale privato e secondo quanto è stato sancito negli accordi internazionali, che sfuggono al vostro sindacato.
Nella notte dal 18 al 19 aprile 1964, [OSCURATO:PERSONA], dipendente delle Ferrovie lussemburghesi, residente in [OSCURATO:PERSONA], rimaneva vittima di un incidente stradale a Martelange (Belgio), mentre si trovava nell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], pure cittadino lussemburghese, che guidava l'automezzo.
La vedova del [OSCURATO:PERSONA], sia a titolo personale sia come tutrice del figlio, citava dinanzi al Tribunal d'arrondissement di [OSCURATO:PERSONA] l'assicuratore dello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] belge d'assurances générales sur la vie et contre les accidents; dinanzi allo stesso giudice e contro lo stesso convenuto, la Caisse de maladie des C.F.L. «Entr'aide medicale» esigeva la somma di 2010 FB per spese funerarie anticipate e la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois la somma di 249529 FB, controvalore del pagamento anticipato della pensione vedovile e di orfano, corrisposte in seguito alla morte del [OSCURATO:PERSONA].
Le ultime due domande venivano respinte con la motivazione che, essendosi il fatto dannoso prodotto all'estero, la legge da applicarsi era la lex loci delicti, cioè la legge belga, la quale ravvisa la causa del pagamento non già nell'illecito, bensì nell'applicazione di norme statutarie e quindi non concede alcuna azione. I soccombenti interponevano appello dinanzi alla Cour supérieure de justice di [OSCURATO:PERSONA] la quale, essendo stato invocato in corso di causa l'articolo 52, con sentenza 20 maggio 1969 vi ha sottoposto tre questioni che esaminerò nell'ordine.
I
Ricordo anzitutto il testo dell'articolo 52 di cui è chiesta l'interpretazione :
«Se una persona che beneficia di prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro per un danno subito sul territorio di un altro Stato ha, sul territorio di questo secondo Stato, il diritto di chiedere a un terzo la riparazione del danno, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo sono regolati nel modo seguente :
a)
quando l'istituzione debitrice è surrogata in virtù della legislazione ad essa applicabile, nei diritti che il beneficiario ha verso il terzo, ogni Stato membro riconosce tale surrogazione;
b)
quando l'istituzione debitrice ha un diritto verso il terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.
L'applicazione di tali disposizioni sarà regolata con accordi bilaterali.»
La prima questione è formulata nei seguenti termini :
«Se la nozione di
lavoratore migrante di cui all'articolo
52 del regolamento 25 settembre 1958 n. 3, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, sia applicabile al lavoratore subordinato che risieda e sia occupato nel Granducato, ma che, durante un viaggio di piacere sia rimasto vittima di un incidente automobilistico imputabile a tersi, sul territorio di un altro Stato membro, nella fattispecie il territorio belga.»
Due punti interessano quindi il giudice lussemburghese.
—
L'articolo 52 — e più in generale il regolamento n. 3 — riguarda solo i lavoratori migranti in senso stretto, cioè quelli che sono stati occupati successivamente in due o più Stati della Comunità, o più in generale i lavoratori subordinati, iscritti a un regime previdenziale in uno qualsiasi dei sei Stati e che si spostano in un altro Stato ?
—
Detto articolo va applicato quando lo spostamento non ha alcun rapporto col lavoro ?
Su questi due punti vi siete pronunziati più di una volta e in modo così preciso che mi sembra esclusa la possibilità di rimettere in discussione le soluzioni prescelte.
—
Senza sorrermarmi sulle indicazioni che si possono trarre dalla sentenza Unger del 19 marzo 1964 (
75-63, [OSCURATO:PERSONA]1964, pag. 351
), ricorderò semplicemente la sentenza Bertholet dell'11 marzo 1965 (
31-64, [OSCURATO:PERSONA] XI-1965, pag. 108
) secondo la quale, per applicare l'articolo 52 è sufficiente che l'interessato fruisca di prestazioni in forza delle leggi di uno Stato membro per un danno prodottosi nel territorio di un altro Stato ed abbia in questo secondo Stato il diritto di esigere da un terzo il risarcimento del danno, soluzione che ritroviamo nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
33-64, [OSCURATO:PERSONA] XI-1965, pag. 128
). È questa la trasposizione sul piano dell'articolo 52 — che del resto non usa l'espressione lavoratore migrante — della nozione molto ampia da voi adottata circa l'ambito d'applicazione ratione personae del regolamento n. 3.
Ciò che rende soprattutto esitante il giudice lussemburghese è senza dubbio il fatto che l'incidente che ha dato origine alla controversia, non solo non ha alcun rapporto col lavoro, ma si è prodotto durante una gita di piacere, come dice la sentenza di rinvio. Dal fascicolo risulta infatti che i due automobilisti si recavano nel Belgio per continuarvi una notte gaiamente iniziata nel Granducato, il che ha indotto i primi giudici a svolgere indagini onde stabilire se il pilota fosse in grado di guidare.
Non pare tuttavia che vi sia motivo di prendere in considerazione questo aspetto particolare, anche se a tutta prima esso può apparire sconcertante. Secondo le sentenze sopra menzionate, la condizione indicata sopra è sufficiente, senza che sia necessario accertare se il fatto dannoso sia in relazione col lavoro. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] l'infortunio era avvenuto mentre l'infortunato passeggiava in un giorno festivo; l'ora della passeggiata, le condizioni in cui si è svolta non possono far escludere l'applicazione dell'articolo 52. Non posso quindi proporvi che di confermare la soluzione che avete adottato altra volta.
II
Il giudice lussemburghese vi chiede poi se l'articolo di cui trattasi si applichi nel caso in cui il debitore delle prestazioni esperisce l'azione non già dinanzi al giudice straniero, ma dinanzi al giudice nazionale. In questo consiste la peculiarità della causa e per comprenderla è necessario ricordare l'ipotesi contemplata dall'articolo 52.
Il lavoratore di uno Stato membro, che abbia subito un infortunio in un altro Stato membro, può ricevere prestazioni previdenziali a norma della propria legge nazionale e, al tempo stesso, chiedere il risarcimento al terzo responsabile, dinanzi al tribunale di un secondo Stato e secondo la legge di questo. Come stabilire in tal caso i diritti, nei confronti del terzo, dell'ente che ha effettuato le prestazioni? L'articolo 52 risolve la questione richiamandosi alla legge da applicarsi a detto ente: se questo, a norma della propria legge, è surrogato oppure ha azione diretta, ciascuno Stato membro riconosce la surrogazione e l'azione. Si tratta dunque, com'è stato detto, di una norma di conflitto destinata a porre in armonia le discipline nazionali fra loro discordi. Il giudice adito applicherà normalmente la legge nazionale — che è la lex loci delicti — all'azione di risarcimento del danneggiato nei confronti del responsabile, ma non all'azione dell'ente che ha effettuato le prestazioni, nei confronti dello stesso. In quest'ultimo caso si applicheranno le leggi del paese dell'ente previdenziale.
L'articolo 52, pero, menziona solo il caso in cui il giudice adito è quello dello Stato nel cui territorio è avvenuto l'infortunio. Ora qui, certo perché le due parti in causa erano di nazionalità lussemburghese, l'azione è stata esperita dinanzi ai tribunali del Granducato.
Attenendosi al testo, si dovrebbe quindi ritenere che l'articolo 52 non può essere applicato; l'intera questione, per quanto riguarda sia l'azione del danneggiato sia quella dell'ente previdenziale sostituito, andrebbe dunque risolta secondo il diritto lussemburghese — eventualmente secondo il diritto internazionale privato in questo paese. Forse si giungerebbe in definitiva ad una soluzione identica a quella del regolamento, ma per una via nazionale, non già comunitaria.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene per contro che, benché gli autori del regolamento si siano basati sul quod plerumque acidit, la norma ha portata generale e va applicata anche nel caso in cui l'azione viene esperita dinanzi al giudice nazionale. A sostegno, essa ricorda che la surrogazione, contemplata dall'articolo 52 a favore degli enti previdenziali nazionali, costituisce, come voi avete affermato, il complemento logico ed equo dell'estensione delle obbligazioni degli enti stessi al territorio della Comunità nel suo complesso.
Questo argomento, unitamente all'opportunità di unificare le norme da applicarsi a detti enti, m'induce, non senza gravi dubbi derivanti dal tenore dell'articolo 52, a proporvi di risolvere in senso affermativo la questione deferita dalla Cour supérieure de justice di [OSCURATO:PERSONA].
III
Infine nella terza questione, che si suddivide in realtà in due, il giudice lussemburghese ricorda che l'articolo colo 52 b) contempla l'ipotesi di un'azione diretta a favore del debitore delle prestazioni. Esso vi chiede di quale diritto o azione possa trattarsi secondo gli autori del regolamento e se tale azione possa essere esperita senza un previo accordo bilaterale belgo-lussemburghese, posto che l'accordo 16 novembre 1959 si limita all'articolo 52 a) che contempla la surrogazione legale.
Si è molto discusso, sia per iscritto sia oralmente, sul senso e sulla portata di quest'ultimo accordo. Certuni si sono richiamati al termine «substituer» ivi usato, e che sarebbe più ampio del termine «subroger» di cui all'articolo 52 a), per trarne la conclusione che esso riguarda pure l'ipotesi dell'esistenza di un'azione diretta; altri si sono basati sui lavori preparatori della legge lussemburghese d'approvazione per sostenere ch'esso riguarda solo la surrogazione legale in senso proprio. Ritengo che non sia il caso di entrare in argomento; se infatti, con una disposizione piuttosto insolita — che si spiega con le circostanze in cui il regolamento è stato posto in essere — l'articolo 52 prevede per la propria attuazione degli accordi bilaterali, ciò non significa che la natura giuridica di questi sia mutata e che essi facciano parte del regolamento; non si tratta di una disposizione di diritto comunitario che spetti a voi interpretare, come chiede più o meno chiaramente il giudice lussemburghese (Caisse regionale de sécurité sociale du Nord de la France c/ Torrekens, 7 maggio 1969, [OSCURATO:PERSONA] XV-1969, pag. 125).
Voi dovete limitarvi al regolamento n. 3 e, in questa prospettiva, la questione deferita mi sembra vada risolta come segue. In primo luogo, il giudice dinanzi al quale è stata proposta l'azione del danneggiato contro il terzo, a norma dell'articolo 52 deve ammettere la surrogazione legale o l'azione diretta dell'ente debitore, qualora l'una o l'altra siano previste
dalla legislazione da applicarsi all'ente.
Solo questa legislazione può quindi stabilire il significato di queste due nozioni e ad essa il giudice deve richiamarsi per determinarne la portata e il contenuto precisi, senza che, a quanto pare, sia possibile elaborare su questo punto una nozione comunitaria.
D'altro canto, le vostre precedenti sentenze hanno posto in modo molto preciso il principio che l'articolo 52, 1
o
comma, del regolamento n. 3 va applicato anche prima che sia intervenuto fra gli Stati membri interessati l'accordo bilaterale di cui al 2
o
comma dello stesso articolo, e il principio vale tanto per il riconoscimento dell'azione diretta quanto per il riconoscimento della surrogazione legale. Voi avete affermato che questo accordo serve unicamente a determinare fra gli Stati contraenti gli eventuali particolari d'attuazione, onde facilitare l'adattamento del diritto nazionale alle norme comunitarie. Ne consegue che l'accordo bilaterale, benché possa stabilire le condizioni alle quali sarà applicata la legge nazionale che prevede la surrogazione, non può, senza violare il diritto comunitario, escludere l'applicazione di una legge che preveda la surrogazione stessa; analogo ragionamento si può fare per l'azione diretta. Un accordo del genere costituirebbe per gli Stati contraenti un venir meno agli obblighi loro imposti dal trattato e potrebbe dar luogo all'applicazione dell'articolo 169; si tratta però di un'ipotesi puramente teorica.
In definitiva, concludo per una soluzione affermativa delle due prime questioni; quanto alla terza, l'azione diretta di cui all'articolo 52 b) del regolamento n. 3 è quella attribuita all'ente debitore dalla legislazione che va ad esso applicata, e questa azione può essere esperita anche in mancanza dell'accordo bilaterale contemplato nel secondo comma dello stesso articolo.
(
1
) Traduzione dal francese.