Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05703/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17880-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] MILANO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 205/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 17880 sez.

MT - ud. 09-11-2022 -2- Rg n. 17880/2020 [OSCURATO:PERSONA] società Cooperativa c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] due società Cooperativa ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento recante la modifica dei dati di classamento e di rendita catastale di unità immobiliari site nel comune di Monza, oggetto di DOCFA, ha rigettato l'appello della società, confermando la decisione di prime cure.

La CTR ha ritenuto non sussistere il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, in quanto la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita deriva non già da differenti premesse fattuali, bensì da diverse valutazioni sulla dimensione economica del compendio oggetto di DOCFA; pertanto, essendo gli elementi utilizzati conosciuti dalla società proprietaria non era necessaria un'analitica ricognizione di ogni singolo passaggio della decisione.

La CTR ha inoltre riconosciuto che il complesso immobiliare in questione persegue finalità di lucro.

L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione dell'art. 7, legge 212/2000 per aver la CTR erroneamente ritenuto motivato l'avviso di accertamento in considerazione del fatto che la diversa classificazione catastale non deriva unicamente da diverse valutazioni sulla dimensione economica dell'immobile, ma consegue dalla determinazione di un differente presupposto di fatto ( in sede di DOCFA l'appellante aveva dichiarato come destinazione d'uso "ricovero", mentre nella scheda tecnica contenuta dell'allegato 1 l'Agenzia ha indicato "casa di riposo").

2. Il motivo è infondato.

3. Secondo l'indirizzo interpretativo ormai consolidato di questa Corte in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., sez. 5, n. 12777 del 23/05/2018, Rv. 648513-01; sez. 6-5, n. 31809 del 07/12/2018, Rv. 652165-01; sez. 5, n. 12278 del 10/05/2021, Rv. 661200 - 01).

4. Tali pronunce hanno statuito che l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell'atto allorché "gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e risultino, perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati: in tal caso, risulta evidente come la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell'atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso".

Solo nel caso in cui la rendita proposta con la DOCFA non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente, l'Ufficio dovrà, appunto, specificare tali differenze, "sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le consequenziali difese, che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate". (Cass., sez. 5, n. 23237 del 31/10/2014, Rv. 633140 - 01).

5. Nel caso di specie, la diversa categoria attribuita in rettifica è dipesa dal riconoscimento di una differente tipologia del bene, considerata non comparabile con le unità tipo o di riferimento della categoria B/1, per dimensioni, caratteristiche tipologiche strutturali, complessità, articolazione e distribuzione dei diversi ambienti e delle aree esterne.

Inoltre la CTR ha tenuto conto che l'atto impugnato è corredato da una relazione di stima contenente tutte le informazioni riguardanti la metodologia estimativa impiegata nel caso in esame e le fonti attraverso le quali sono stati reperiti i valori unitari impiegati per la valutazione.

6. Con il secondo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 3 c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 10 RD [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 652, per aver la CTR ritenuto l'immobile classificabile nella categoria D/4 quale casa di cura e ospedale, piuttosto che ricomprenderlo nel gruppo catastale B, in quanto immobile utilizzato per effettuare un servizio socio sanitario per persone con disabilità denominato "Residenza sanitaria assistenziale per persone con disabilità".

7. Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato, avendo questa Corte ripetutamente affermato che: "Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd.

"destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica.

Inoltre, "in tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata. (Cass. n. 22103 del 2018).

Non rileva, quindi, nè il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile, nè eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento» (così, Cass. n. 25992/2020, in tema di RSA, che richiama, Cass. n. 34002/2019; Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015, e nello stesso senso, Cass. n. 24078/2022; Cass. n. 3851/2022; Cass. n. 2249/2021; Cass. n. 2253/2021, Cass. n. 31213/2021; Cass. n. 25992/2020; Cass. n. 24078/2020; Cass. n. 13666/2020; Cass. n. 13074/2020; Cass. n. 15220/2020; Cass. n. 27438/2022).

7.1. Le suindicate pronunce hanno infatti chiarito che "il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento"(così, con enfasi aggiunta, Cass. n. 25992/2020, in tema di RSA, citata)

7.1. Alla luce di tale consolidato orientamento deve riconoscersi che la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati, avendo la CTR valutato le oggettive caratteristiche intrinseche dell'immobile, fondando il giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del «fine di lucro», non inteso in senso soggettivo, ma attinente al fattore oggettivo dell'impresa ovvero alla sua idoneità strutturale a remunerare i fattori produttivi impiegati.

La CTR ha infatti statuito che " a qualificare un'impresa commerciale non è necessario che il fine di profitto caratterizzi il c. d. scopo ultimo, essendo sufficiente lo scopo intermedio, inteso come oggettiva economicità e astratta attitudine a procurare vantaggi.

La mancanza del fine di dividere gli utili, non esclude affatto che l'intrapresa economica sia obiettivamente ispirata a una logica di lucro, nel senso chiarito, con il corollario che anche le società cooperative possono svolgere attività aventi simi caratterizzanti, benché non si addivenga a ripartire il risultato tra i soci.

Ciò posto i parametri poc'anzi richiamati ricorrono senza dubbio nella struttura in esame, come si deduce dagli stessi bilanci prodotti in atti.

Del resto, si tratta di una residenza che impiega molti dipendenti e che offre variegati servizi in una dimensione sinallagmatica, con previsioni di un deposito iniziale, di una quota alberghiera e di quota sanitaria, irrilevante restando che a determinate condizioni l'ospite possa accedere a contributi pubblici per il pagamento della retta".

8. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 4305,00. i.7,t)l'u Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presuppose/per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a tro quello droarb per il ricorso a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17880-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] MILANO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 205/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 17880 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- Rg n. 17880/2020 [OSCURATO:PERSONA] società Cooperativa c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] due società Cooperativa ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento recante la modifica dei dati di classamento e di rendita catastale di unità immobiliari site nel comune di Monza, oggetto di DOCFA, ha rigettato l'appello della società, confermando la decisione di prime cure. La CTR ha ritenuto non sussistere il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, in quanto la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita deriva non già da differenti premesse fattuali, bensì da diverse valutazioni sulla dimensione economica del compendio oggetto di DOCFA; pertanto, essendo gli elementi utilizzati conosciuti dalla società proprietaria non era necessaria un'analitica ricognizione di ogni singolo passaggio della decisione. La CTR ha inoltre riconosciuto che il complesso immobiliare in questione persegue finalità di lucro. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione dell'art. 7, legge 212/2000 per aver la CTR erroneamente ritenuto motivato l'avviso di accertamento in considerazione del fatto che la diversa classificazione catastale non deriva unicamente da diverse valutazioni sulla dimensione economica dell'immobile, ma consegue dalla determinazione di un differente presupposto di fatto ( in sede di DOCFA l'appellante aveva dichiarato come destinazione d'uso "ricovero", mentre nella scheda tecnica contenuta dell'allegato 1 l'Agenzia ha indicato "casa di riposo"). 2. Il motivo è infondato. 3. Secondo l'indirizzo interpretativo ormai consolidato di questa Corte in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., sez. 5, n. 12777 del 23/05/2018, Rv. 648513-01; sez. 6-5, n. 31809 del 07/12/2018, Rv. 652165-01; sez. 5, n. 12278 del 10/05/2021, Rv. 661200 - 01). 4. Tali pronunce hanno statuito che l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell'atto allorché "gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e risultino, perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati: in tal caso, risulta evidente come la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell'atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso". Solo nel caso in cui la rendita proposta con la DOCFA non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente, l'Ufficio dovrà, appunto, specificare tali differenze, "sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le consequenziali difese, che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate". (Cass., sez. 5, n. 23237 del 31/10/2014, Rv. 633140 - 01). 5. Nel caso di specie, la diversa categoria attribuita in rettifica è dipesa dal riconoscimento di una differente tipologia del bene, considerata non comparabile con le unità tipo o di riferimento della categoria B/1, per dimensioni, caratteristiche tipologiche strutturali, complessità, articolazione e distribuzione dei diversi ambienti e delle aree esterne. Inoltre la CTR ha tenuto conto che l'atto impugnato è corredato da una relazione di stima contenente tutte le informazioni riguardanti la metodologia estimativa impiegata nel caso in esame e le fonti attraverso le quali sono stati reperiti i valori unitari impiegati per la valutazione. 6. Con il secondo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 3 c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 10 RD [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 652, per aver la CTR ritenuto l'immobile classificabile nella categoria D/4 quale casa di cura e ospedale, piuttosto che ricomprenderlo nel gruppo catastale B, in quanto immobile utilizzato per effettuare un servizio socio sanitario per persone con disabilità denominato "Residenza sanitaria assistenziale per persone con disabilità". 7. Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato, avendo questa Corte ripetutamente affermato che: "Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica. Inoltre, "in tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata. (Cass. n. 22103 del 2018). Non rileva, quindi, nè il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile, nè eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento» (così, Cass. n. 25992/2020, in tema di RSA, che richiama, Cass. n. 34002/2019; Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015, e nello stesso senso, Cass. n. 24078/2022; Cass. n. 3851/2022; Cass. n. 2249/2021; Cass. n. 2253/2021, Cass. n. 31213/2021; Cass. n. 25992/2020; Cass. n. 24078/2020; Cass. n. 13666/2020; Cass. n. 13074/2020; Cass. n. 15220/2020; Cass. n. 27438/2022). 7.1. Le suindicate pronunce hanno infatti chiarito che "il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento"(così, con enfasi aggiunta, Cass. n. 25992/2020, in tema di RSA, citata) 7.1. Alla luce di tale consolidato orientamento deve riconoscersi che la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati, avendo la CTR valutato le oggettive caratteristiche intrinseche dell'immobile, fondando il giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del «fine di lucro», non inteso in senso soggettivo, ma attinente al fattore oggettivo dell'impresa ovvero alla sua idoneità strutturale a remunerare i fattori produttivi impiegati. La CTR ha infatti statuito che " a qualificare un'impresa commerciale non è necessario che il fine di profitto caratterizzi il c. d. scopo ultimo, essendo sufficiente lo scopo intermedio, inteso come oggettiva economicità e astratta attitudine a procurare vantaggi. La mancanza del fine di dividere gli utili, non esclude affatto che l'intrapresa economica sia obiettivamente ispirata a una logica di lucro, nel senso chiarito, con il corollario che anche le società cooperative possono svolgere attività aventi simi caratterizzanti, benché non si addivenga a ripartire il risultato tra i soci. Ciò posto i parametri poc'anzi richiamati ricorrono senza dubbio nella struttura in esame, come si deduce dagli stessi bilanci prodotti in atti. Del resto, si tratta di una residenza che impiega molti dipendenti e che offre variegati servizi in una dimensione sinallagmatica, con previsioni di un deposito iniziale, di una quota alberghiera e di quota sanitaria, irrilevante restando che a determinate condizioni l'ospite possa accedere a contributi pubblici per il pagamento della retta". 8. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 4305,00. i.7,t)l'u Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presuppose/per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a tro quello droarb per il ricorso a norma d
Sentenza Cassazione n. 05703/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris