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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 35892/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 3 gennaio 2023 emessa dal Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio di materiale informatico emesso in data 14 dicembre 2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico del Lovascio medesimo per i reati di cui agli artt. 615 ter e 326 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Lovascio, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento.

Con unico motivo di ricorso il difensore censura la violazione dei canoni di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza delle misure cautelari reali.

Il difensore deduce, in primo luogo, l'assenza integrale di motivazione in ordine al fumus commissi delicti nel decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona, che sarebbe così radicale Jake,da precludere l'esercizio dei poteri di integrazione della motivazione da parte del Tribunale del Riesame.

Rileva il difensore che il Tribunale del riesame ha ritenuto assolto l'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio mediante il richiamo alla nota n. 2/118-2022 dei Carabinieri di Pesaro, ma il Pubblico Ministero non avrebbe fornito alcuna argomentazione che dimostri di aver avuto contezza del contenuto dell'atto richiamato nel provvedimento di sequestro.

La motivazione del decreto di sequestro adottato dal Pubblico Ministero, infatti, si limiterebbe a riportare mere frasi di stile senza riferimenti specifici al caso concreto, se non un unico richiamo ad un atto di indagine e senza che si possa apprezzare se il pubblico ministero lo abbia realmente conosciuto.

Rileva, inoltre, il difensore che tale nota di polizia giudiziaria, neppure allegata, non era precedentemente nota al destinatario e precisa che, al momento della presentazione del riesame, nemmeno il decreto era stato notificato; la difesa, infatti, avrebbe avuto cognizione del vincolo reale in maniera del tutto accidentale, in sede di verbalizzazione della mancata esecuzione della restituzione dei beni, in precedenza sottoposti a sequestro probatorio da parte della Procura della Repubblica di Pesaro con decreto emesso in data 11 marzo 2022 e annullato dalla Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 180 del 2023.

La difesa lamenta, inoltre, l'omessa valutazione da parte del Tribunale del riesame dello specifico motivo di impugnazione con il quale si lamentava l'assoluta assenza di indicazione, all'interno del decreto, dei beni oggetto di sequestro e, dunque, la violazione del canone di proporzionalità della misura cautelare reale.

3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023, dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 17 aprile 2023, il Procuratore generale ha chiesto di rigettare il ricorso.

Con memoria depositata in data 2 maggio 2023 il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso, disponendo la restituzione all'indagato delle copie informatiche dei dati estratti dai dispositivi a lui in uso e del DVD allegato quale documento n. 13 alla nota n. 2/118-2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Con unico motivo di ricorso il difensore censura l'assenza integrale di motivazione in ordine al fumus commissi delicti nel decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona e la violazione dei canoni di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza delle misure cautelari reali.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nel precisare il sindacato spettante al giudice in sede di riesame del sequestro probatorio, hanno sancito che il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato.

Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza.

Alla giurisdizione compete, perciò, I potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero.

L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va, pertanto, compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.

Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez.

U. n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657). 3 [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza successiva ha chiarito che la verifica della sussistenza del fumus commissi delicti postula che il giudice eserciti un controllo effettivo, che, pur coerente con lo stato del procedimento e con lo stato delle indagini, non sia meramente formale o apparente, ma tenga conto di tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati (ex plurimis: Sez. 6, n. 33965 del 14/09/2021, Pandolfo; Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01; Sez. 1, n. 21736 dell'Il maggio 2007, Citarella, Rv. 236474-01).

L'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve, infatti, essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto nullo il decreto con cui il pubblico ministero, in relazione al delitto previsto dall'art. 356 cod. pen., aveva sequestrato a fini probatori tutta la corrispondenza intercorsa tra progettista e responsabile del procedimento, limitandosi a richiamare gli articoli di legge e ad enunciare il tempo e il luogo di commissione dei fatti, senza, tuttavia, descrivere questi ultimi e senza indicare le ragioni per cui i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose a esso pertinenti).

Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve, pertanto, contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01).

2.2. Il Tribunale di Ancona non ha fatto buon governo di tali principi, in quanto ha rilevato che «dalla nota cui il PM rinvia, emerge come l'esame del materiale acquisito a seguito di perquisizione abbia portato a selezionare "eloquenti telefonate o contatti di messaggistica, intercorse tra il medesimo e imprenditori, commercianti e artigiani di Fossombrone e dintorni, ai quali forniva informazioni di carattere riservato attingendo alla banca dati in dotazione"».

Nel decreto di sequestro probatorio adottato in data il 15 dicembre 2022, tuttavia, il Pubblico Ministero si è limitato ad affermare la sussistenza del fumus commissi delicti dei delitti di cui agli artt. 81, 326, 615 ter cod. pen. e mediante il mero richiamo alle fattispecie di reato contestate e all'indicazione di una nota di polizia giudiziaria (n. 2/118-2022 dei Carabinieri di Pesaro) e, dunque, ha motivato sul punto in modo meramente apparente.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di sequestro probatorio, la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata, in quanto la carenza della descrizione del fatto contestato non consente di apprezzare le esigenze probatorie e la ragione per cui i beni sequestrati sono cose pertinenti al reato (ex plurimis: Sez. 6, n. 376:39 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061 - 01; Sez. 5, n. 54018 del 03/11/2017, Pesci, Rv. 271643 - 01; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898 - 01).

Non può, del resto, ritenersi che il Pubblico Ministero abbia assolto l'obbligo di motivazione mediante il mero richiamo alla nota di polizia giudiziaria n. 2/118- 2022 dei Carabinieri di Pesaro, in quanto non ha fornito la dimostrazione di aver preso cognizione del contenuto di tale atto e di averlo ritenuto coerente con il vincolo reale imposto.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3)- l'atto di riferimento,, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (ex plurimis: Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01).

La mancata determinazione, nel decreto del pubblico ministero che dispone o convalida il sequestro, del fumus commissi delicti del reato in relazione al quale il provvedimento è adottato, non costituisce una carenza motivazionale alla quale possa porsi rimedio da parte del Tribunale del riesame nell'esercizio dei poteri di integrazione ad esso riconosciuti dalla legge, in quanto spetta al solo pubblico ministero l'individuazione dei fatti specifici in ordine ai quali condurre le indagini ed emettere i provvedimenti ritenuti utili ai fini probatori (ex plurimis: Sez. 2, n. 26901 del 24/05/2013, Rapità, Rv. 256656 - 01). 5 4&

3. Alla stregua dei rilievi che precedono, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e, di conseguenza, la restituzione all'avente diritto di quanto sottoposto a vincolo reale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di quanto sottoposto a vincolo.

Manda alla Cancelleria per l'immediata c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 3 gennaio 2023 emessa dal Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio di materiale informatico emesso in data 14 dicembre 2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico del Lovascio medesimo per i reati di cui agli artt. 615 ter e 326 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Lovascio, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo di ricorso il difensore censura la violazione dei canoni di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza delle misure cautelari reali. Il difensore deduce, in primo luogo, l'assenza integrale di motivazione in ordine al fumus commissi delicti nel decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona, che sarebbe così radicale Jake,da precludere l'esercizio dei poteri di integrazione della motivazione da parte del Tribunale del Riesame. Rileva il difensore che il Tribunale del riesame ha ritenuto assolto l'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio mediante il richiamo alla nota n. 2/118-2022 dei Carabinieri di Pesaro, ma il Pubblico Ministero non avrebbe fornito alcuna argomentazione che dimostri di aver avuto contezza del contenuto dell'atto richiamato nel provvedimento di sequestro. La motivazione del decreto di sequestro adottato dal Pubblico Ministero, infatti, si limiterebbe a riportare mere frasi di stile senza riferimenti specifici al caso concreto, se non un unico richiamo ad un atto di indagine e senza che si possa apprezzare se il pubblico ministero lo abbia realmente conosciuto. Rileva, inoltre, il difensore che tale nota di polizia giudiziaria, neppure allegata, non era precedentemente nota al destinatario e precisa che, al momento della presentazione del riesame, nemmeno il decreto era stato notificato; la difesa, infatti, avrebbe avuto cognizione del vincolo reale in maniera del tutto accidentale, in sede di verbalizzazione della mancata esecuzione della restituzione dei beni, in precedenza sottoposti a sequestro probatorio da parte della Procura della Repubblica di Pesaro con decreto emesso in data 11 marzo 2022 e annullato dalla Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 180 del 2023. La difesa lamenta, inoltre, l'omessa valutazione da parte del Tribunale del riesame dello specifico motivo di impugnazione con il quale si lamentava l'assoluta assenza di indicazione, all'interno del decreto, dei beni oggetto di sequestro e, dunque, la violazione del canone di proporzionalità della misura cautelare reale. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023, dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 17 aprile 2023, il Procuratore generale ha chiesto di rigettare il ricorso. Con memoria depositata in data 2 maggio 2023 il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso, disponendo la restituzione all'indagato delle copie informatiche dei dati estratti dai dispositivi a lui in uso e del DVD allegato quale documento n. 13 alla nota n. 2/118-2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Con unico motivo di ricorso il difensore censura l'assenza integrale di motivazione in ordine al fumus commissi delicti nel decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona e la violazione dei canoni di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza delle misure cautelari reali. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nel precisare il sindacato spettante al giudice in sede di riesame del sequestro probatorio, hanno sancito che il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, I potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va, pertanto, compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U. n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657). 3 [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza successiva ha chiarito che la verifica della sussistenza del fumus commissi delicti postula che il giudice eserciti un controllo effettivo, che, pur coerente con lo stato del procedimento e con lo stato delle indagini, non sia meramente formale o apparente, ma tenga conto di tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati (ex plurimis: Sez. 6, n. 33965 del 14/09/2021, Pandolfo; Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01; Sez. 1, n. 21736 dell'Il maggio 2007, Citarella, Rv. 236474-01). L'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve, infatti, essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto nullo il decreto con cui il pubblico ministero, in relazione al delitto previsto dall'art. 356 cod. pen., aveva sequestrato a fini probatori tutta la corrispondenza intercorsa tra progettista e responsabile del procedimento, limitandosi a richiamare gli articoli di legge e ad enunciare il tempo e il luogo di commissione dei fatti, senza, tuttavia, descrivere questi ultimi e senza indicare le ragioni per cui i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose a esso pertinenti). Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve, pertanto, contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01). 2.2. Il Tribunale di Ancona non ha fatto buon governo di tali principi, in quanto ha rilevato che «dalla nota cui il PM rinvia, emerge come l'esame del materiale acquisito a seguito di perquisizione abbia portato a selezionare "eloquenti telefonate o contatti di messaggistica, intercorse tra il medesimo e imprenditori, commercianti e artigiani di Fossombrone e dintorni, ai quali forniva informazioni di carattere riservato attingendo alla banca dati in dotazione"». Nel decreto di sequestro probatorio adottato in data il 15 dicembre 2022, tuttavia, il Pubblico Ministero si è limitato ad affermare la sussistenza del fumus commissi delicti dei delitti di cui agli artt. 81, 326, 615 ter cod. pen. e mediante il mero richiamo alle fattispecie di reato contestate e all'indicazione di una nota di polizia giudiziaria (n. 2/118-2022 dei Carabinieri di Pesaro) e, dunque, ha motivato sul punto in modo meramente apparente. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di sequestro probatorio, la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata, in quanto la carenza della descrizione del fatto contestato non consente di apprezzare le esigenze probatorie e la ragione per cui i beni sequestrati sono cose pertinenti al reato (ex plurimis: Sez. 6, n. 376:39 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061 - 01; Sez. 5, n. 54018 del 03/11/2017, Pesci, Rv. 271643 - 01; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898 - 01). Non può, del resto, ritenersi che il Pubblico Ministero abbia assolto l'obbligo di motivazione mediante il mero richiamo alla nota di polizia giudiziaria n. 2/118- 2022 dei Carabinieri di Pesaro, in quanto non ha fornito la dimostrazione di aver preso cognizione del contenuto di tale atto e di averlo ritenuto coerente con il vincolo reale imposto. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3)- l'atto di riferimento,, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (ex plurimis: Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01). La mancata determinazione, nel decreto del pubblico ministero che dispone o convalida il sequestro, del fumus commissi delicti del reato in relazione al quale il provvedimento è adottato, non costituisce una carenza motivazionale alla quale possa porsi rimedio da parte del Tribunale del riesame nell'esercizio dei poteri di integrazione ad esso riconosciuti dalla legge, in quanto spetta al solo pubblico ministero l'individuazione dei fatti specifici in ordine ai quali condurre le indagini ed emettere i provvedimenti ritenuti utili ai fini probatori (ex plurimis: Sez. 2, n. 26901 del 24/05/2013, Rapità, Rv. 256656 - 01). 5 4& 3. Alla stregua dei rilievi che precedono, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e, di conseguenza, la restituzione all'avente diritto di quanto sottoposto a vincolo reale. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di quanto sottoposto a vincolo. Manda alla Cancelleria per l'immediata c