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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21600/2023

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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4404/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 4 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi N.4404/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 414/09/14, depositata in data 16 gennaio 2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi diretti e indiretti dei periodi di imposta 2000, 2001, 2005, cartella emessaper il periodo di imposta 2005 per controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e i periodi di imposta precedenti a seguito di sentenza della CTP di Avellino, con cui era stato accolto il ricorso avverso una precedente cartella di pagamento emessa a seguito di mancato perfezionamento di una domanda di definizione agevolata di cui all’art. 9-bis l. 27 dicembre 2002, n. 289relativa a precedenti periodi di imposta; che la CTP di Avellino ha accolto il ricorso; che la CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza in data 16 gennaio 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio, sul presupposto della sopravvivenza della domanda di condono e della conseguente debenza degli importi; che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente , affidato due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente, con memoria in data 31 dicembre 2020 , nel dare atto che gli importi in oggetto sono stati oggetto di nuova iscrizione a ruolo per effetto della menzionata sentenza in questa sede impugnata, ha dato atto di avere proposto domande di definizione agevolata ex art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, di cui ha dedotto l’adesione al piano di rateazione di cui all’art. 3, comma 2, lett. b) d.l. N.4404/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino n. 119/2018, per cui ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; che con ordinanza pronunciata all’adunanza del 20 gennaio 2021 questa Corte ha invitato l’Ufficio controricorrente a prendere posizione sull’istanza di cessazione della materia del contendere; chedeve attendersi il decorso del termine di cui all’art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018, non avendo l’Agenzia dato riscontro a lla precedente ordinanza di questa Corte; P. Q. M. Dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa in pendenza del termine di cui all’art. 3, comma 6, d.l. n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4404/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 4 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi N.4404/15 R.G. Est. F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 414/09/14, depositata in data 16 gennaio 2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi diretti e indiretti dei periodi di imposta 2000, 2001, 2005, cartella emessaper il periodo di imposta 2005 per controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e i periodi di imposta precedenti a seguito di sentenza della CTP di Avellino, con cui era stato accolto il ricorso avverso una precedente cartella di pagamento emessa a seguito di mancato perfezionamento di una domanda di definizione agevolata di cui all’art. 9-bis l. 27 dicembre 2002, n. 289relativa a precedenti periodi di imposta; che la CTP di Avellino ha accolto il ricorso; che la CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza in data 16 gennaio 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio, sul presupposto della sopravvivenza della domanda di condono e della conseguente debenza degli importi; che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente , affidato due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente, con memoria in data 31 dicembre 2020 , nel dare atto che gli importi in oggetto sono stati oggetto di nuova iscrizione a ruolo per effetto della menzionata sentenza in questa sede impugnata, ha dato atto di avere proposto domande di definizione agevolata ex art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, di cui ha dedotto l’adesione al piano di rateazione di cui all’art. 3, comma 2, lett. b) d.l. N.4404/15 R.G. Est. F. D’Aquino n. 119/2018, per cui ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; che con ordinanza pronunciata all’adunanza del 20 gennaio 2021 questa Corte ha invitato l’Ufficio controricorrente a prendere posizione sull’istanza di cessazione della materia del contendere; chedeve attendersi il decorso del termine di cui all’art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018, non avendo l’Agenzia dato riscontro a lla precedente ordinanza di questa Corte; P. Q. M. Dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa in pendenza del termine di cui all’art. 3, comma 6, d.l. n
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