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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 35481/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 378 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare oltre che generico anche improponibile, limitandosi a contestare la misura della pena riportata, senza evidenziare alcun profilo di illegalità del trattamento sanzionatorio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 1 luglio 2022 Il consigliere e e s re [OSCURATO:PERSONA] olo o E P dgriTAZTIZ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 378 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare oltre che generico anche improponibile, limitandosi a contestare la misura della pena riportata, senza evidenziare alcun profilo di illegalità del trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consigliere e e s re [OSCURATO:PERSONA] olo o E P dgriTAZTIZ
Sentenza Cassazione n. 35481/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris