CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2025
Cassazione n. 34362/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che XXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 16 maggio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare a lui applicata in data 27 gennaio 2018 ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, Ord. Pen., sospesa già in data 23 aprile 2025 a seguito di reiterate e rilevanti violazioni sull’orario di rientro nell’abitazione, proseguite nonostante una diffida, ribadendo la gravità delle violazioni commesse e l’assenza di condizioni di salute che giustifichino la detenzione domiciliare, nonostante l’età avanzata del detenuto; rilevato che il ricorrente deduce, con quattro motivi, la violazione di legge, per non avere il Tribunale tenuto conto della sua età avanzata e delle sue gravi condizioni di salute, incompatibili con la detenzione in carcere, essendo stata la misura alternativa concessa ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.; il vizio di motivazione, per avere fondato la revoca su due ritardi di soli 45 minuti nel rientro nell’abitazione, peraltro dovuti a problemi del trasporto pubblico, senza tenere conto della corretta esecuzione della misura per ben sei anni, e per avere omesso di motivare sul rispetto delle prescrizioni, da lui sempre osservato in precedenza; la violazione del principio di proporzionalità tra violazione e provvedimento adottato, omettendo di tenere conto della gravità di questo alla luce della modesta rilevanza e della episodicità delle uniche due violazioni commesse; vista la memoria, depositata solo in data 19/09/2025, con cui il ricorrente ribadisce la fondatezza dei motivi del suo ricorso e la sua non inammissibilità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto contiene affermazioni palesemente infondate, quale l'essere stata la misura alternativa concessa ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. mentre essa risulta essere stata concessa ai sensi della diversa norma di cui all’art. 47-ter, comma 1, Ord. pen., solo in ragione dell'età avanzata e non in alternativa ad un differimento dell'esecuzione per motivi di salute, o l'essere le condizioni di salute del ricorrente incompatibili con la detenzione in carcere, mentre tale condizione non risulta essere stata mai accertata, né in precedenza sostenuta dal ricorrente stesso; ritenuto il ricorso inammissibile anche perché privo di specificità, in quanto non si confronta con l'ordinanza, che ha revocato la misura non per la commissione di due singole ed episodiche violazioni delle prescrizioni, ma per una pluralità di accertate evasioni, di mancato rispetto degli orari in cui era concesso l’allontanamento dal domicilio, e di assenze ingiustificate da questo, accertate dal 17/05/2024 al 21/04/2025 e quindi protrattesi per circa un anno, condotta che rende legittima la valutazione di inaffidabilità del detenuto e di non meritevolezza del beneficio, nonché legittima la valutazione di proporzionalità tra le molte violazioni commesse e la revoca della misura alternativa; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; ritenuto che, avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale del ricorrente, debba disporsi l'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto alla riservatezza; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 25/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]