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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 55/2022

ECLI:EU:C:2022:836
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0411 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 27 ottobre 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Servizi di creazione e produzione di opere cinematografiche e audiovisive – Operatori di servizi televisivi in abbonamento – Tassa di abbonamento dovuta dagli operatori televisivi in abbonamento – Destinazione degli introiti della tassa – Restrizione – Effetti troppo aleatori o troppo indiretti» Nella causa C‑411/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema, Portogallo), con decisione del 10 marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 2021, nel procedimento Instituto do Cinema e do Audiovisual IP contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Settima Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, N. Wahl (relatore) e J. Passer, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per l’Instituto do Cinema e do Audiovisual IP, da M. Ferreira, A. [OSCURATO:PERSONA],

I. Teixeira e A.T.

Tiago, advogados; – per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SA, da R. [OSCURATO:PERSONA], advogado; – per il governo ellenico, da A. Magrippi, O. Patsopoulou, M. Tassopoulou, e D. Tsagkaraki, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Afonso, G. Braun e M. Mataija, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 56 TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Instituto do Cinema e do Audiovisual IP (istituto del cinema e dell’audiovisivo; in prosieguo: l’«ICA») e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in merito all’imposizione di una tassa a carico degli operatori di servizi televisivi in abbonamento.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 3 L’ICA è l’ente incaricato di concedere, ai sensi della Lei n.°55/2012 – Princípios de ação do Estado no quadro do fomento, desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais (legge n. 55/2012 relativa ai principi che disciplinano l’intervento dello Stato nell’ambito della promozione, dello sviluppo e della tutela dell’arte del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive), del 6 settembre 2012 ( Diário da República , 1 a serie, n. 173/2012 del 6 settembre 2012), un sostegno finanziario all’attività cinematografica e audiovisiva. 4 Tale sostegno è finanziato, in particolare, con gli introiti provenienti dalla tassa di abbonamento annuale a carico degli operatori televisivi in abbonamento ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, di tale legge (in prosieguo: la «tassa di abbonamento») e con la tassa sulla diffusione della pubblicità prevista all’articolo 10, paragrafo 1, di detta legge. 5 Nell’agosto 2013 l’ICA, in quanto ente incaricato della riscossione della tassa di abbonamento, ha reclamato dalla [OSCURATO:PERSONA], operatore televisivo in abbonamento, la somma di EUR 886042,50 a titolo di tale tassa. 6 La [OSCURATO:PERSONA] ha contestato tale imposizione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Almada (Tribunale amministrativo e tributario di Almada, Portogallo) facendo valere, in sostanza, la non conformità con il diritto dell’Unione della tassa di abbonamento. 7 Quest’ultimo ha accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e ha considerato che, alla luce della finalità e delle caratteristiche del sistema di sostegno all’attività cinematografica e audiovisiva, tale sistema era contrario all’articolo 56 TFUE.

Esso ha ritenuto, in particolare, che gli introiti generati dalla riscossione della tassa di abbonamento mirassero esclusivamente a finanziare la promozione e la divulgazione delle opere cinematografiche portoghesi, in modo tale che la destinazione di tali introiti riduceva il costo della produzione nazionale rispetto a quello della produzione straniera e discriminava, di conseguenza, indirettamente la prestazione transfrontaliera di tali servizi rispetto alla loro prestazione nazionale. 8 L’ICA ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio e sostiene che la tassa di abbonamento è conforme al diritto dell’Unione in quanto, in particolare, non viola l’articolo 56 TFUE. 9 A tal riguardo, esso fa valere che non esiste alcun elemento transfrontaliero che giustifichi l’applicazione dell’articolo 56 TFUE dal momento che l’attività di fornitura di servizi televisivi in abbonamento è circoscritta al territorio portoghese.

Inoltre, il giudice di primo grado si sarebbe basato su una premessa erronea, secondo la quale la tassa di abbonamento mira esclusivamente a finanziare la promozione e la divulgazione delle opere cinematografiche portoghesi, mentre tale finanziamento andrebbe a beneficio anche delle opere europee.

Infine, l’ICA ritiene che, anche se gli introiti generati da tale tassa fossero destinati a finanziare opere nazionali, in mancanza di prova del fatto che gli operatori di servizi televisivi favorirebbero l’acquisto di opere nazionali a scapito di opere europee per effetto del finanziamento e del sostegno alle opere nazionali, non si può concludere che detta tassa sia contraria al diritto dell’Unione. 10 Il giudice del rinvio ritiene necessario adire la Corte in quanto sussistono seri dubbi sulla conformità della tassa di abbonamento con l’articolo 56 TFUE. 11 Date tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema, Portogallo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 10, paragrafo 2, della [legge n. 55/2012), laddove interpretato nel senso che la tassa in esso prevista ha l’obiettivo di finanziare esclusivamente la promozione e divulgazione di opere cinematografiche e audiovisive portoghesi, dia luogo a una discriminazione indiretta nei confronti della prestazione di servizi tra Stati membri rispetto alla corrispondente prestazione interna, rendendo la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna a uno Stato membro, e violi, per tale motivo, il disposto dell’articolo 56 TFUE. 2) Se il fatto che regimi identici o simili a quello previsto dalla [legge n. 55/2012] esistano in altri Stati membri dell’Unione europea possa modificare la risposta alla domanda precedente».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 12 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che istituisce una tassa volta a finanziare la promozione e la divulgazione di opere cinematografiche e audiovisive. 13 In primo luogo, occorre osservare che tale questione poggia sulla premessa secondo la quale gli introiti della tassa di abbonamento istituita dall’articolo 10, paragrafo 2, della legge n. 55/2012 sono destinati al finanziamento della promozione e della divulgazione delle opere cinematografiche e audiovisive portoghesi. 14 Tuttavia, dal fascicolo sottoposto alla Corte si evince che, da un lato, tale interpretazione non risulta con evidenza dalle disposizioni di tale legge e, dall’altro, detta interpretazione del diritto nazionale è contestata, dinanzi al giudice del rinvio, dall’ICA e, nell’ambito del presente procedimento, sia da quest’ultimo sia dalla Commissione. 15 A questo proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, le questioni d’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (sentenza del 6 ottobre 2015, Târșia, C‑69/14 , EU:C:2015:662 , punto 12 e giurisprudenza citata). 16 In particolare, non spetta alla Corte, nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall’articolo 267 TFUE, rimettere in questione o verificare l’esattezza dell’interpretazione del diritto nazionale operata dal giudice del rinvio, poiché detta interpretazione rientra nella competenza esclusiva di quest’ultimo.

Pertanto, la Corte, quando è adita in via pregiudiziale da un giudice nazionale, deve attenersi all’interpretazione del diritto nazionale che le è stata esposta da detto giudice (sentenza del 6 ottobre 2015, Târșia, C‑69/14 , EU:C:2015:662 , punto 13 e giurisprudenza citata). 17 Di conseguenza, l’interpretazione del diritto nazionale fornita dal giudice del rinvio, in particolare per quanto riguarda la destinazione delle entrate della tassa di abbonamento, non può essere messa in discussione dalla Corte. 18 In secondo luogo, nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte, la Commissione e la Repubblica ellenica hanno fatto presente che, poiché dalla normativa portoghese non discende esplicitamente che gli introiti derivanti dalla tassa di abbonamento siano esclusivamente destinati alla promozione delle attività cinematografiche e audiovisive portoghesi, tale tassa deve essere considerata alla luce di altre disposizioni del diritto dell’Unione diverse dall’articolo 56 TFUE.

Infatti, da un lato, secondo la Commissione, la tassa d’abbonamento fa parte di un sistema di aiuti alle opere audiovisive ai sensi dell’articolo 54 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] ( GU 2014, L 187, pag. 1 ).

Dall’altro, secondo tale istituzione e secondo la Repubblica ellenica, la tassa d’abbonamento è conforme alla direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) ( GU 2010, L 95, pag. 1 ), le cui disposizioni consentono agli Stati membri di imporre contributi finanziari ai fornitori di servizi di media stabiliti nel proprio territorio se i fondi raccolti mirano a sostenere la produzione di opere europee. 19 A tal riguardo, è vero che, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che il giudice del rinvio abbia formulato una questione facendo riferimento soltanto a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili alla decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni (sentenza del 7 marzo 2017, X e X,

C‑638/16 PPU

, EU:C:2017:173 , punto 39 ). 20 Tuttavia, occorre ricordare che spetta esclusivamente al giudice del rinvio definire l’oggetto delle questioni che quest’ultimo intende sottoporre alla Corte.

Spetta infatti esclusivamente ai giudici nazionali, cui è stata sottoposta la controversia e che devono assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di rendere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte (sentenza dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑657/11 , EU:C:2013:516 , punto 28 ). 21 Orbene, anche se non si può escludere che le disposizioni del regolamento n. 651/2014 e della direttiva 2010/13 siano pertinenti in materia di promozione delle opere cinematografiche e audiovisive e di finanziamento di tali opere, resta il fatto che non spetta alla Corte modificare l’oggetto del presente rinvio pregiudiziale con il quale il giudice del rinvio, al fine di valutare la conformità della tassa di abbonamento con l’articolo 56 TFUE, si è limitato a chiederla quanto all’interpretazione di tale disposizione. 22 Per quanto riguarda l’interpretazione di detta disposizione, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 56 TFUE, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario della prestazione. 23 Rappresentano simili restrizioni alla libera prestazione dei servizi le misure nazionali che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l’esercizio di tale libertà (sentenza del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑482/18 , EU:C:2020:141 , punto 26 e giurisprudenza citata). 24 Siffatte restrizioni alla libera prestazione dei servizi possono essere ammesse solo se perseguono uno scopo legittimo compatibile con il Trattato FUE e sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale, sempreché, in un caso del genere, siano idonee a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedano quanto è necessario per raggiungerlo (sentenza del 18 giugno 2019, Austria/Germania, C‑591/17 , EU:C:2019:504 , punto 139 e giurisprudenza citata). 25 Occorre altresì ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, della libertà di prestazione di servizi beneficia tanto il prestatore quanto il destinatario dei servizi (sentenza dell’8 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑42/07 , EU:C:2009:519 , punto 51 e giurisprudenza citata). 26 Nel caso di specie, il giudice del rinvio intende stabilire se la tassa di abbonamento restringa la fornitura di servizi all’interno dell’Unione, in quanto la destinazione delle entrate di tale tassa alla produzione e alla promozione di opere cinematografiche e audiovisive portoghesi ridurrebbe il costo dei servizi forniti da prestatori stabiliti in Portogallo e faciliterebbe il ricorso a tali servizi a scapito di quelli forniti da prestatori stabiliti in altri Stati membri. 27 A tal riguardo, va osservato, in primo luogo, che tanto i fornitori di servizi di media audiovisivi quanto gli operatori di servizi televisivi in abbonamento, quali la [OSCURATO:PERSONA], sono, nell’ambito delle loro attività, destinatari di servizi di produzione di opere cinematografiche e audiovisive e possono avvalersi dell’articolo 56 TFUE. 28 In secondo luogo, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio si evince che l’articolo 10, paragrafo 2, della legge n. 55/2012 non ha lo scopo di disciplinare i servizi di produzione di opere cinematografiche e audiovisive, bensì di istituire una tassa a carico degli operatori televisivi in abbonamento intesa a finanziare la promozione e la divulgazione di siffatte opere. 29 Orbene, da una giurisprudenza costante si evince che una normativa nazionale che non ha lo scopo di disciplinare le condizioni relative all’esercizio della prestazione dei servizi delle imprese interessate e i cui effetti restrittivi che potrebbe produrre sulla libera prestazione dei servizi sono troppo aleatori e troppo indiretti perché l’obbligo da essa sancito possa essere considerato idoneo a ostacolare tale libertà, non contrasta con il divieto di cui all’articolo 56 TFUE (sentenza del 27 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑674/20 , EU:C:2022:303 , punto 42 e giurisprudenza citata). 30 Nel caso di specie, da un lato, in assenza di precisazioni sull’importo complessivo degli introiti derivanti dalla tassa d’abbonamento e tenuto conto del fatto che gli introiti di tale tassa sono destinati a sostenere la produzione di opere cinematografiche e audiovisive in tutto questo settore economico, non si può dimostrare che detta tassa abbia effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi. 31 Anzitutto, alla luce del fascicolo sottoposto alla Corte, non è possibile quantificare l’importo complessivo del sostegno alla creazione e alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive finanziato con gli introiti della tassa di abbonamento.

Dal fascicolo sottoposto alla Corte si evince al più che, nel caso di specie, l’importo imposto alla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di tale tassa ammonta a EUR 886042,50 per il 2013, laddove gli introiti di tale tassa di abbonamento devono essere utilizzati per sostenere il settore della produzione cinematografica e audiovisiva nel suo complesso e tale importo deve essere valutato alla luce dei costi complessivi di produzione delle opere cinematografiche e audiovisive. 32 Occorre poi rilevare che la produzione di un’opera cinematografica o audiovisiva richiede il concorso di numerosi prestatori di servizi differenti che intervengono in diverse fasi della produzione e che offrono servizi distinti. 33 Infine, poiché la ripartizione degli introiti della tassa di abbonamento è contingentata, non si può affermare che ogni opera prodotta ne benefici. 34 Ne consegue che il sostegno finanziario, il cui importo complessivo non è determinato, è ripartito in modo contingentato tra un numero rilevante di produzioni cinematografiche e audiovisive e di prestatori di servizi che intervengono in varie fasi della produzione, in modo tale che l’effetto di tale sostegno sul prezzo dei servizi di produzione di opere cinematografiche e audiovisive deve essere considerato, alla luce degli elementi di cui dispone la Corte, incerto, se non addirittura ipotetico. 35 Dall’altro lato, il prezzo non costituisce l’unica variabile che determina l’acquisto di opere cinematografiche e audiovisive. 36 Infatti, la scelta di un operatore di servizi televisivi di acquistare opere cinematografiche o audiovisive dipende anche da fattori culturali, in particolare dalle caratteristiche specifiche esistenti in ciascuno Stato membro e dalle aspettative del pubblico. 37 Pertanto, non è possibile dimostrare, alla luce degli elementi di cui dispone la Corte, che la ripartizione degli introiti derivanti dalla tassa di abbonamento avrebbe l’effetto di favorire i servizi di produzione di opere cinematografiche e audiovisive portoghesi a danno dei servizi forniti da prestatori stabiliti in altri Stati membri, cosicché, date tali circostanze, gli eventuali effetti che la tassa d’abbonamento potrebbe avere sulla prestazione dei servizi di produzione di opere audiovisive e cinematografiche devono essere considerati troppo aleatori e troppo indiretti per costituire una restrizione ai sensi dell’articolo 56 TFUE. 38 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che istituisce una tassa destinata a finanziare la promozione e la divulgazione di opere cinematografiche e audiovisive, sempreché gli eventuali effetti di quest’ultima sulla libera prestazione dei servizi di produzione di siffatte opere siano troppo aleatori e troppo indiretti per costituire una restrizione ai sensi di tale disposizione.

Sulla seconda questione 39 Con la seconda questione, il giudice del rinvio intende sapere se il fatto che esistano sistemi identici o simili a quello previsto dalla legge n. 55/2012 in altri Stati membri dell’Unione possa modificare la risposta alla prima questione. 40 La seconda questione si basa sulla premessa che la tassa di abbonamento sia compresa nel divieto di cui all’articolo 56 TFUE.

Orbene, dalla risposta fornita alla prima questione si evince che, alla luce degli elementi di cui dispone la Corte, ciò non si verifica nel caso di specie.

Non occorre quindi rispondere a tale questione.

Sulle spese 41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che istituisce una tassa destinata a finanziare la promozione e la divulgazione di opere cinematografiche e audiovisive, sempreché gli eventuali effetti di quest’ultima sulla libera prestazione dei servizi di produzione di siffatte opere siano troppo aleatori e troppo indiretti per costituire una restrizione ai sensi di tale disposizione.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0411 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 27 ottobre 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Servizi di creazione e produzione di opere cinematografiche e audiovisive – Operatori di servizi televisivi in abbonamento – Tassa di abbonamento dovuta dagli operatori televisivi in abbonamento – Destinazione degli introiti della tassa – Restrizione – Effetti troppo aleatori o troppo indiretti» Nella causa C‑411/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema, Portogallo), con decisione del 10 marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 2021, nel procedimento Instituto do Cinema e do Audiovisual IP contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Settima Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, N. Wahl (relatore) e J. Passer, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per l’Instituto do Cinema e do Audiovisual IP, da M. Ferreira, A. [OSCURATO:PERSONA], I. Teixeira e A.T. Tiago, advogados; – per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SA, da R. [OSCURATO:PERSONA], advogado; – per il governo ellenico, da A. Magrippi, O. Patsopoulou, M. Tassopoulou, e D. Tsagkaraki, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Afonso, G. Braun e M. Mataija, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 56 TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Instituto do Cinema e do Audiovisual IP (istituto del cinema e dell’audiovisivo; in prosieguo: l’«ICA») e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in merito all’imposizione di una tassa a carico degli operatori di servizi televisivi in abbonamento. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 3 L’ICA è l’ente incaricato di concedere, ai sensi della Lei n.°55/2012 – Princípios de ação do Estado no quadro do fomento, desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais (legge n. 55/2012 relativa ai principi che disciplinano l’intervento dello Stato nell’ambito della promozione, dello sviluppo e della tutela dell’arte del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive), del 6 settembre 2012 ( Diário da República , 1 a serie, n. 173/2012 del 6 settembre 2012), un sostegno finanziario all’attività cinematografica e audiovisiva. 4 Tale sostegno è finanziato, in particolare, con gli introiti provenienti dalla tassa di abbonamento annuale a carico degli operatori televisivi in abbonamento ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, di tale legge (in prosieguo: la «tassa di abbonamento») e con la tassa sulla diffusione della pubblicità prevista all’articolo 10, paragrafo 1, di detta legge. 5 Nell’agosto 2013 l’ICA, in quanto ente incaricato della riscossione della tassa di abbonamento, ha reclamato dalla [OSCURATO:PERSONA], operatore televisivo in abbonamento, la somma di EUR 886042,50 a titolo di tale tassa. 6 La [OSCURATO:PERSONA] ha contestato tale imposizione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Almada (Tribunale amministrativo e tributario di Almada, Portogallo) facendo valere, in sostanza, la non conformità con il diritto dell’Unione della tassa di abbonamento. 7 Quest’ultimo ha accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e ha considerato che, alla luce della finalità e delle caratteristiche del sistema di sostegno all’attività cinematografica e audiovisiva, tale sistema era contrario all’articolo 56 TFUE. Esso ha ritenuto, in particolare, che gli introiti generati dalla riscossione della tassa di abbonamento mirassero esclusivamente a finanziare la promozione e la divulgazione delle opere cinematografiche portoghesi, in modo tale che la destinazione di tali introiti riduceva il costo della produzione nazionale rispetto a quello della produzione straniera e discriminava, di conseguenza, indirettamente la prestazione transfrontaliera di tali servizi rispetto alla loro prestazione nazionale. 8 L’ICA ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio e sostiene che la tassa di abbonamento è conforme al diritto dell’Unione in quanto, in particolare, non viola l’articolo 56 TFUE. 9 A tal riguardo, esso fa valere che non esiste alcun elemento transfrontaliero che giustifichi l’applicazione dell’articolo 56 TFUE dal momento che l’attività di fornitura di servizi televisivi in abbonamento è circoscritta al territorio portoghese. Inoltre, il giudice di primo grado si sarebbe basato su una premessa erronea, secondo la quale la tassa di abbonamento mira esclusivamente a finanziare la promozione e la divulgazione delle opere cinematografiche portoghesi, mentre tale finanziamento andrebbe a beneficio anche delle opere europee. Infine, l’ICA ritiene che, anche se gli introiti generati da tale tassa fossero destinati a finanziare opere nazionali, in mancanza di prova del fatto che gli operatori di servizi televisivi favorirebbero l’acquisto di opere nazionali a scapito di opere europee per effetto del finanziamento e del sostegno alle opere nazionali, non si può concludere che detta tassa sia contraria al diritto dell’Unione. 10 Il giudice del rinvio ritiene necessario adire la Corte in quanto sussistono seri dubbi sulla conformità della tassa di abbonamento con l’articolo 56 TFUE. 11 Date tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema, Portogallo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 10, paragrafo 2, della [legge n. 55/2012), laddove interpretato nel senso che la tassa in esso prevista ha l’obiettivo di finanziare esclusivamente la promozione e divulgazione di opere cinematografiche e audiovisive portoghesi, dia luogo a una discriminazione indiretta nei confronti della prestazione di servizi tra Stati membri rispetto alla corrispondente prestazione interna, rendendo la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna a uno Stato membro, e violi, per tale motivo, il disposto dell’articolo 56 TFUE. 2) Se il fatto che regimi identici o simili a quello previsto dalla [legge n. 55/2012] esistano in altri Stati membri dell’Unione europea possa modificare la risposta alla domanda precedente». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 12 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che istituisce una tassa volta a finanziare la promozione e la divulgazione di opere cinematografiche e audiovisive. 13 In primo luogo, occorre osservare che tale questione poggia sulla premessa secondo la quale gli introiti della tassa di abbonamento istituita dall’articolo 10, paragrafo 2, della legge n. 55/2012 sono destinati al finanziamento della promozione e della divulgazione delle opere cinematografiche e audiovisive portoghesi. 14 Tuttavia, dal fascicolo sottoposto alla Corte si evince che, da un lato, tale interpretazione non risulta con evidenza dalle disposizioni di tale legge e, dall’altro, detta interpretazione del diritto nazionale è contestata, dinanzi al giudice del rinvio, dall’ICA e, nell’ambito del presente procedimento, sia da quest’ultimo sia dalla Commissione. 15 A questo proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, le questioni d’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (sentenza del 6 ottobre 2015, Târșia, C‑69/14 , EU:C:2015:662 , punto 12 e giurisprudenza citata). 16 In particolare, non spetta alla Corte, nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall’articolo 267 TFUE, rimettere in questione o verificare l’esattezza dell’interpretazione del diritto nazionale operata dal giudice del rinvio, poiché detta interpretazione rientra nella competenza esclusiva di quest’ultimo. Pertanto, la Corte, quando è adita in via pregiudiziale da un giudice nazionale, deve attenersi all’interpretazione del diritto nazionale che le è stata esposta da detto giudice (sentenza del 6 ottobre 2015, Târșia, C‑69/14 , EU:C:2015:662 , punto 13 e giurisprudenza citata). 17 Di conseguenza, l’interpretazione del diritto nazionale fornita dal giudice del rinvio, in particolare per quanto riguarda la destinazione delle entrate della tassa di abbonamento, non può essere messa in discussione dalla Corte. 18 In secondo luogo, nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte, la Commissione e la Repubblica ellenica hanno fatto presente che, poiché dalla normativa portoghese non discende esplicitamente che gli introiti derivanti dalla tassa di abbonamento siano esclusivamente destinati alla promozione delle attività cinematografiche e audiovisive portoghesi, tale tassa deve essere considerata alla luce di altre disposizioni del diritto dell’Unione diverse dall’articolo 56 TFUE. Infatti, da un lato, secondo la Commissione, la tassa d’abbonamento fa parte di un sistema di aiuti alle opere audiovisive ai sensi dell’articolo 54 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] ( GU 2014, L 187, pag. 1 ). Dall’altro, secondo tale istituzione e secondo la Repubblica ellenica, la tassa d’abbonamento è conforme alla direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) ( GU 2010, L 95, pag. 1 ), le cui disposizioni consentono agli Stati membri di imporre contributi finanziari ai fornitori di servizi di media stabiliti nel proprio territorio se i fondi raccolti mirano a sostenere la produzione di opere europee. 19 A tal riguardo, è vero che, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che il giudice del rinvio abbia formulato una questione facendo riferimento soltanto a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili alla decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni (sentenza del 7 marzo 2017, X e X, C‑638/16 PPU , EU:C:2017:173 , punto 39 ). 20 Tuttavia, occorre ricordare che spetta esclusivamente al giudice del rinvio definire l’oggetto delle questioni che quest’ultimo intende sottoporre alla Corte. Spetta infatti esclusivamente ai giudici nazionali, cui è stata sottoposta la controversia e che devono assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di rendere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte (sentenza dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑657/11 , EU:C:2013:516 , punto 28 ). 21 Orbene, anche se non si può escludere che le disposizioni del regolamento n. 651/2014 e della direttiva 2010/13 siano pertinenti in materia di promozione delle opere cinematografiche e audiovisive e di finanziamento di tali opere, resta il fatto che non spetta alla Corte modificare l’oggetto del presente rinvio pregiudiziale con il quale il giudice del rinvio, al fine di valutare la conformità della tassa di abbonamento con l’articolo 56 TFUE, si è limitato a chiederla quanto all’interpretazione di tale disposizione. 22 Per quanto riguarda l’interpretazione di detta disposizione, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 56 TFUE, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario della prestazione. 23 Rappresentano simili restrizioni alla libera prestazione dei servizi le misure nazionali che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l’esercizio di tale libertà (sentenza del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑482/18 , EU:C:2020:141 , punto 26 e giurisprudenza citata). 24 Siffatte restrizioni alla libera prestazione dei servizi possono essere ammesse solo se perseguono uno scopo legittimo compatibile con il Trattato FUE e sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale, sempreché, in un caso del genere, siano idonee a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedano quanto è necessario per raggiungerlo (sentenza del 18 giugno 2019, Austria/Germania, C‑591/17 , EU:C:2019:504 , punto 139 e giurisprudenza citata). 25 Occorre altresì ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, della libertà di prestazione di servizi beneficia tanto il prestatore quanto il destinatario dei servizi (sentenza dell’8 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑42/07 , EU:C:2009:519 , punto 51 e giurisprudenza citata). 26 Nel caso di specie, il giudice del rinvio intende stabilire se la tassa di abbonamento restringa la fornitura di servizi all’interno dell’Unione, in quanto la destinazione delle entrate di tale tassa alla produzione e alla promozione di opere cinematografiche e audiovisive portoghesi ridurrebbe il costo dei servizi forniti da prestatori stabiliti in Portogallo e faciliterebbe il ricorso a tali servizi a scapito di quelli forniti da prestatori stabiliti in altri Stati membri. 27 A tal riguardo, va osservato, in primo luogo, che tanto i fornitori di servizi di media audiovisivi quanto gli operatori di servizi televisivi in abbonamento, quali la [OSCURATO:PERSONA], sono, nell’ambito delle loro attività, destinatari di servizi di produzione di opere cinematografiche e audiovisive e possono avvalersi dell’articolo 56 TFUE. 28 In secondo luogo, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio si evince che l’articolo 10, paragrafo 2, della legge n. 55/2012 non ha lo scopo di disciplinare i servizi di produzione di opere cinematografiche e audiovisive, bensì di istituire una tassa a carico degli operatori televisivi in abbonamento intesa a finanziare la promozione e la divulgazione di siffatte opere. 29 Orbene, da una giurisprudenza costante si evince che una normativa nazionale che non ha lo scopo di disciplinare le condizioni relative all’esercizio della prestazione dei servizi delle imprese interessate e i cui effetti restrittivi che potrebbe produrre sulla libera prestazione dei servizi sono troppo aleatori e troppo indiretti perché l’obbligo da essa sancito possa essere considerato idoneo a ostacolare tale libertà, non contrasta con il divieto di cui all’articolo 56 TFUE (sentenza del 27 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑674/20 , EU:C:2022:303 , punto 42 e giurisprudenza citata). 30 Nel caso di specie, da un lato, in assenza di precisazioni sull’importo complessivo degli introiti derivanti dalla tassa d’abbonamento e tenuto conto del fatto che gli introiti di tale tassa sono destinati a sostenere la produzione di opere cinematografiche e audiovisive in tutto questo settore economico, non si può dimostrare che detta tassa abbia effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi. 31 Anzitutto, alla luce del fascicolo sottoposto alla Corte, non è possibile quantificare l’importo complessivo del sostegno alla creazione e alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive finanziato con gli introiti della tassa di abbonamento. Dal fascicolo sottoposto alla Corte si evince al più che, nel caso di specie, l’importo imposto alla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di tale tassa ammonta a EUR 886042,50 per il 2013, laddove gli introiti di tale tassa di abbonamento devono essere utilizzati per sostenere il settore della produzione cinematografica e audiovisiva nel suo complesso e tale importo deve essere valutato alla luce dei costi complessivi di produzione delle opere cinematografiche e audiovisive. 32 Occorre poi rilevare che la produzione di un’opera cinematografica o audiovisiva richiede il concorso di numerosi prestatori di servizi differenti che intervengono in diverse fasi della produzione e che offrono servizi distinti. 33 Infine, poiché la ripartizione degli introiti della tassa di abbonamento è contingentata, non si può affermare che ogni opera prodotta ne benefici. 34 Ne consegue che il sostegno finanziario, il cui importo complessivo non è determinato, è ripartito in modo contingentato tra un numero rilevante di produzioni cinematografiche e audiovisive e di prestatori di servizi che intervengono in varie fasi della produzione, in modo tale che l’effetto di tale sostegno sul prezzo dei servizi di produzione di opere cinematografiche e audiovisive deve essere considerato, alla luce degli elementi di cui dispone la Corte, incerto, se non addirittura ipotetico. 35 Dall’altro lato, il prezzo non costituisce l’unica variabile che determina l’acquisto di opere cinematografiche e audiovisive. 36 Infatti, la scelta di un operatore di servizi televisivi di acquistare opere cinematografiche o audiovisive dipende anche da fattori culturali, in particolare dalle caratteristiche specifiche esistenti in ciascuno Stato membro e dalle aspettative del pubblico. 37 Pertanto, non è possibile dimostrare, alla luce degli elementi di cui dispone la Corte, che la ripartizione degli introiti derivanti dalla tassa di abbonamento avrebbe l’effetto di favorire i servizi di produzione di opere cinematografiche e audiovisive portoghesi a danno dei servizi forniti da prestatori stabiliti in altri Stati membri, cosicché, date tali circostanze, gli eventuali effetti che la tassa d’abbonamento potrebbe avere sulla prestazione dei servizi di produzione di opere audiovisive e cinematografiche devono essere considerati troppo aleatori e troppo indiretti per costituire una restrizione ai sensi dell’articolo 56 TFUE. 38 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che istituisce una tassa destinata a finanziare la promozione e la divulgazione di opere cinematografiche e audiovisive, sempreché gli eventuali effetti di quest’ultima sulla libera prestazione dei servizi di produzione di siffatte opere siano troppo aleatori e troppo indiretti per costituire una restrizione ai sensi di tale disposizione. Sulla seconda questione 39 Con la seconda questione, il giudice del rinvio intende sapere se il fatto che esistano sistemi identici o simili a quello previsto dalla legge n. 55/2012 in altri Stati membri dell’Unione possa modificare la risposta alla prima questione. 40 La seconda questione si basa sulla premessa che la tassa di abbonamento sia compresa nel divieto di cui all’articolo 56 TFUE. Orbene, dalla risposta fornita alla prima questione si evince che, alla luce degli elementi di cui dispone la Corte, ciò non si verifica nel caso di specie. Non occorre quindi rispondere a tale questione. Sulle spese 41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che istituisce una tassa destinata a finanziare la promozione e la divulgazione di opere cinematografiche e audiovisive, sempreché gli eventuali effetti di quest’ultima sulla libera prestazione dei servizi di produzione di siffatte opere siano troppo aleatori e troppo indiretti per costituire una restrizione ai sensi di tale disposizione. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 55/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris