CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50370/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 luglio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di violenza privata aggravata, percosse e minacce aggravate e, ritenuto il vincolo della continuazione e ritenute prevalenti le circostanze aggravanti sulle circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità del ricorrente, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha evidenziato come non vi sia motivo di dubitare del risultato probatorio confortato dal riconoscimento personale dell'imputato ad opera della persona offesa e dagli ulteriori elementi documentali; - che il motivo è inoltre caratterizzato da particolare genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis