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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 marzo 2024

Cassazione n. 20339/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricdrso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della senenza impugnata per essersi estinto il reato per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata (sostanziatasi nella concessione del beneficio della non menzione) ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], accertata all'esito di giudizio abbreviato, per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, escludendo la sussunzione dei fatti nell'ipotesi, di cui alla legge. 2 dicembre 2016, n. 242, di coltivazione lecita di canapa al fine di ottenere prodotti alimentari.

2. Avverso la sentenza d'appello, nell'interesse l'imputato è stato proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Si deducono, con i motivi primo e terzo, violazioni di legge (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e artt. 1, 2, 3 e 4

I. n. 242 del 2016) nonché vizi cumulativi di motivazione per aver la Corte territoriale, ignorando gli esiti della consulenza tecnica agli atti, escluso l'ipotesi di coltivazione lecita (ex lege n. 242 del 2016) di canapa («[OSCURATO:PERSONA] L.»), in quanto finalizzata all'ottenimento di prodotti alimentari, e, comunque, per non aver ritenuto che la maggiore percentuale di THC, rispetto a quella di cui alla citata legge n. 242, sarebbe potuta derivare da fenomeni naturalistici indipendenti dalla volontà dell'imputato in quanto coltivatore, con conseguente esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 4, comma 7,

I. n. 242 del 2016.

2.2. Nel seguire l'errato iter logico-giuridico innanzi sintetizzato, il giudice di merito, si sostiene con il secondo motivo di ricorso, avrebbe altresì violato la legge processuale (artt. 191, 62 e 63 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 Cost., 6 CEDU e 28 Dir. 2016/343/UE) oltre che reso motivazione viziata (in quanto omessa, contraddittoria e manifestamente illogica) nell'aver valorizzato il silenzio serbato dall'imputato in sede di indagini preliminari, in particolare in sede di perquisizione e arresto oltre che nell'udienza di convalida, in merito alla sua effettiva attività di coltivatore e non valorizzato la documentazione acquisita al processo e relativa all'acquisto della semente che, invece, a dire del ricorrente, sarebbe stata utilizzata proprio per la lecita attività di coltivazione della canapa rinvenuta.

3. La Procura generale ha discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe, mentre la difesa dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha sollecitato la declaratoria di estinzione del reato essendo l'imputato deceduto il 4 marzo 2024 (come da documentazione allegata). [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Essendo stato acquisito agli atti, come meglio specificato in sede di esposizione dei fatti, il certificato anagrafico di morte dell'imputato (verificatasi il 4 marzo 2024), il reato di cui all'imputazione deve dichiararsi estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricdrso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della senenza impugnata per essersi estinto il reato per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata (sostanziatasi nella concessione del beneficio della non menzione) ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], accertata all'esito di giudizio abbreviato, per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, escludendo la sussunzione dei fatti nell'ipotesi, di cui alla legge. 2 dicembre 2016, n. 242, di coltivazione lecita di canapa al fine di ottenere prodotti alimentari. 2. Avverso la sentenza d'appello, nell'interesse l'imputato è stato proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Si deducono, con i motivi primo e terzo, violazioni di legge (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e artt. 1, 2, 3 e 4 I. n. 242 del 2016) nonché vizi cumulativi di motivazione per aver la Corte territoriale, ignorando gli esiti della consulenza tecnica agli atti, escluso l'ipotesi di coltivazione lecita (ex lege n. 242 del 2016) di canapa («[OSCURATO:PERSONA] L.»), in quanto finalizzata all'ottenimento di prodotti alimentari, e, comunque, per non aver ritenuto che la maggiore percentuale di THC, rispetto a quella di cui alla citata legge n. 242, sarebbe potuta derivare da fenomeni naturalistici indipendenti dalla volontà dell'imputato in quanto coltivatore, con conseguente esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 4, comma 7, I. n. 242 del 2016. 2.2. Nel seguire l'errato iter logico-giuridico innanzi sintetizzato, il giudice di merito, si sostiene con il secondo motivo di ricorso, avrebbe altresì violato la legge processuale (artt. 191, 62 e 63 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 Cost., 6 CEDU e 28 Dir. 2016/343/UE) oltre che reso motivazione viziata (in quanto omessa, contraddittoria e manifestamente illogica) nell'aver valorizzato il silenzio serbato dall'imputato in sede di indagini preliminari, in particolare in sede di perquisizione e arresto oltre che nell'udienza di convalida, in merito alla sua effettiva attività di coltivatore e non valorizzato la documentazione acquisita al processo e relativa all'acquisto della semente che, invece, a dire del ricorrente, sarebbe stata utilizzata proprio per la lecita attività di coltivazione della canapa rinvenuta. 3. La Procura generale ha discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe, mentre la difesa dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha sollecitato la declaratoria di estinzione del reato essendo l'imputato deceduto il 4 marzo 2024 (come da documentazione allegata). [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Essendo stato acquisito agli atti, come meglio specificato in sede di esposizione dei fatti, il certificato anagrafico di morte dell'imputato (verificatasi il 4 marzo 2024), il reato di cui all'imputazione deve dichiararsi estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso i
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