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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 26 luglio 2026

Cassazione n. 24040/2026

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[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) e Pietro DeLuca ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]Alessandro ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026– controricorrente –Regione Siciliana - [OSCURATO:PERSONA] della Salute, Dipartimento dellaPianificazione Strategica (80012000826), in persona del suo Assessore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587;[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –e sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della Salute, Dipartimento dellaPianificazione Strategica (80012000826), in persona del suo Assessore p.t.,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587;[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente in via incidentale –contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]Alessandro ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente al ricorso incidentale –[OSCURATO:PERSONA] di Catania;- intimata -avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la RegioneSiciliana, n. 944 del 2024, depositata in data 11 dicembre 2024;sul ricorso iscritto al n. 17281/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della Salute, Dipartimento dellaPianificazione Strategica (80012000826), in persona del suo Assessore p.t.,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587;[OSCURATO:EMAIL]);2 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]Alessandro ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –[OSCURATO:PERSONA] di Catania, in persona del [OSCURATO:PERSONA].t., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) e Pietro DeLuca ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la RegioneSiciliana, n. 607/2025, depositata il 22 luglio 2025;Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026, dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, previa riunionedei ricorsi iscritti ai nn. di RG. 6244/2025 e 17281/2025, il rigetto dei ricorsi.1. – Con sentenza n. 554/2022, del 9 maggio 2022, il Consiglio digiustizia amministrativa per la Regione Siciliana (in prosieguo CGARS) haaccolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in riformadella sentenza di primo grado che aveva disatteso l’impugnazione deldecreto assessoriale numero 26452/1998/DR 1°/GR 16, del 28 settembre1998, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato inquadrato nel ruolo amministrativo,profilo professionale [OSCURATO:PERSONA] e nella posizionefunzionale di [OSCURATO:PERSONA].3 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026Premesso che «il presupposto dell’azione che il ricorrente ha esercitatonell’odierno giudizio è rappresentato dal DPRS n. 139 del 13 maggio 1987,registrato alla Corte dei [OSCURATO:PERSONA] 2 giugno 1987 numero 1 foglio 199, diaccoglimento del corrispondente ricorso straordinario», ha rilevato il CGARSche «L’atto impugnato (sul punto non vi sono, in effetti censure) si discostadal parere del Cga che ha accolto il ricorso con il quale l’originario ricorrenteaveva chiesto l’inquadramento nell’ottavo livello retributivo; nel predettoparere si erano richiamati, in senso adesivo, i precedenti di qualificatagiurisprudenza di primo grado, secondo cui in simili evenienze si potevaprocedere alla collocazione “nell’unico livello inferiore a quello di direttoreamministrativo”»; così che l’atto impugnato doveva ritenersi illegittimo, conconseguente suo annullamento «salvi gli ulteriori provvedimentidell’amministrazione.».1.1 – In effetti, la parte, odierna controricorrente, aveva già impugnatoun precedente atto di inquadramento (n. 18882, dell’undici agosto 1984)con ricorso straordinario al Presidente della regione Sicilia; ricorso che erastato definito - su conforme parere del CGARS (n. 284/86, del 17 dicembre1986), ove si rilevava il diritto del ricorrente all’inquadramento «nell’unicolivello inferiore a quello del direttore amministrativo» - con decreto n. 139del 13 maggio 1987 recante annullamento dell’atto impugnato.1.2 – Vanamente percorse, tra le parti, ipotesi di soluzione transattivadegli obblighi conseguenti al giudicato amministrativo, il [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso davanti allo stesso CGARS per l’ottemperanza della sentenza n.554/2022, cit.; ricorso che veniva accolto con sentenza n. 944/2024,pubblicata in data 11 dicembre 2024.Il CGARS, in accoglimento del ricorso, dichiarava «l’obbligo dell’Aziendasanitaria provinciale di Catania e dell’Assessorato regionale della Salute didare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa perla Regione Siciliana n. 554/2022 del 9/5/2022», e disponeva la nomina diun Commissario ad acta «per il caso di persistente inottemperanza»; così4 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026rilevando che «al ricorrente deve essere assicurata, attraverso l’odiernogiudizio ex artt. 112 e 114 c.p.a, la pienezza ed effettività della tutela delproprio diritto, riconosciuto dal giudicato portato dalla decisione di questoConsiglio di Giustizia Amministrativa n 554/2022, che in concreto hastatuito che, sulla base del parere illo tempore espresso dalla sezioneconsultiva di questo CGA, assunto nel DPRS n.139 del 13 maggio 1987 ..“si poteva procedere alla collocazione (di esso) nell’unico livello inferiore aquello di dirigente amministrativo”», nonché che «Dal provvedimento diinquadramento deriveranno, in modo assolutamente connesso, gli ulterioriadempimenti di natura giuridica ed economica come da costantegiurisprudenza.».2. – L’[OSCURATO:PERSONA] di Catania e, in via incidentale, laRegione Siciliana - [OSCURATO:PERSONA] della Salute, Dipartimento dellaPianificazione Strategica, ricorrono per la cassazione della sentenza sullabase di un solo motivo involgente la denuncia di eccesso di poteregiurisdizionale.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:PERSONA] di Catania e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato memoria.3. – Con sentenza n. 607/2025, depositata il 22 luglio 2025, il CGARSha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’ottemperanza dellasentenza n. 554/2022, del 9 maggio 2022, cit., e per l’annullamento delladelibera (n. 446/2025) dell’[OSCURATO:PERSONA] di Catania e dellanota (prot. 17983 del 2 aprile 2025) rimessa dal nominato commissario adacta, così ordinando al Commissario ad acta, tra gli altri adempimenti, «a)di insediarsi formalmente entro 5 giorni, convocando le parti per verificareeventuali margini di accordo bonario. a1) di provvedere personalmente,entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione della presente sentenzaall'inquadramento del dott. [OSCURATO:PERSONA] nel secondo livello dirigenziale comestabilito dal DPRS 139/87, seguendo letteralmente le indicazioni di5 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026inquadramento indicate nei giudicati richiamati e nelle note di chiarimentodell’Ufficio legislativo e legale del 25 marzo 1989 e 5 ottobre 1988 (allegati28 e 27).»; e di provvedere «b) alla liquidazione delle differenze retributivee TFR per €432.475,06; c) alla corresponsione di rivalutazione e interessiper €297.044,70; d) agli adempimenti previdenziali conseguenti;».Ha considerato il giudice amministrativo che doveva ritenersi fondata ladeduzione di elusione del giudicato svolta dal reclamante avverso gliimpugnati provvedimenti con i quali l’[OSCURATO:PERSONA] diCatania aveva inquadrato il [OSCURATO:PERSONA] «come "Collaboratore AmministrativoCoordinatore" fino al 31/12/1997 e come "Collaboratore AmministrativoProfessionale Esperto cat.

Ds" dal 1/1/1998, dichiarando che ilprovvedimento "al momento non comporta alcun onere economico"», erispettivamente il Commissario ad acta aveva ritenuto «di aver concluso lapropria attività avendo "monitorato" l'esecuzione della sentenza.».E, nello specifico, ha rilevato che: «1) L'ASP ha reiterato esattamentelo stesso inquadramento non dirigenziale già annullato, nonostante l'UfficioLegislativo e Legale della Regione avesse chiarito, con nota prot. 9510/1988(all. 27), che "la qualifica di collaboratore coordinatore non rientra tra quelledirigenziali" e che il parere CGA n. 284/86 "individuava nel 2° dirigenzialeil livello in cui andava collocato il [OSCURATO:PERSONA]". 2) Come precisato nellasuccessiva nota dell’ufficio legislativo e legale della Regione - nota prot.3221/1989 - (all. 28), "il Decreto Presidenziale n. 139/1987 è di pienoaccoglimento del ricorso nel quale il ricorrente chiedeva la reiscrizione qualeDirettore Amministrativo", rendendo del tutto ingiustificabile la reiterazionedell'inquadramento inferiore, in spregio alle precise ed inequivocabiliindicazioni contenute nel parere e nelle sentenze di questo Consiglio diGiustizia Amministrativa sopra richiamati. 3) L'amministrazione ha ignoratole conseguenze economiche dell'inquadramento, già quantificate in€432.475,06 per differenze retributive e TFR, oltre €297.044,70 perrivalutazione e interessi: importi verificati e non contestati dall'ASP durante6 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026il tentativo di conciliazione.

Si veda in proposito la dichiarazione dell’Aspcontenuta nella delibera 446/25 di assenza di oneri economici ("al momentonon comporta alcun onere economico"), che viola apertamente il punto 7della sentenza n. 944/2024 che prescriveva l’esecuzione degli "ulterioriadempimenti di natura giuridica ed economica”; 4) [OSCURATO:PERSONA] ad acta,dal canto suo, non si è mai formalmente insediato né si è preoccupato diconvocare le parti ed ha completamente disatteso il proprio mandato,limitandosi a un mero "monitoraggio" dell'attività elusiva dell'ASP, senzaassumere alcuna iniziativa per garantire l'effettiva esecuzione delgiudicato.».3.1 – Anche questa sentenza viene impugnata dalla Regione Siciliana -[OSCURATO:PERSONA] della Salute, Dipartimento della PianificazioneStrategica, sulla base di un solo articolato motivo che involge la denunciadi eccesso di potere giurisdizionale.L’[OSCURATO:PERSONA] di Catania resiste con controricorsoadesivo, ed ha depositato memoria.Con controricorso, illustrato con memoria, resiste [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Nel giudizio iscritto al n. 6244/2025 di R.G., l’Azienda SanitariaProvinciale di Catania ha proposto un articolato motivo di ricorso recantedenuncia di «Eccesso di potere giurisdizionale, in relazione agli art. 112-114c.p.a. e all’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001».Premesso che l’eccesso di potere giurisdizionale non viene prospettatoa riguardo della interpretazione del giudicato, e dei modi di esercizio dellagiurisdizione, si assume, in sintesi, che i limiti esterni della giurisdizionerisulterebbero, nella fattispecie, violati per l’impossibilità del CGARS «diesercitare la giurisdizione con riguardo ai diritti retributivi e contributivi,esulando dalla giurisdizione amministrativa, esercitata in sede diottemperanza, il ripristino dello stato economico e della relativa posizioneprevidenziale in favore del lavoratore.».7 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026Difatti, venendo in considerazione un inadempimento unitario cheavvolge pretese retributive relative al rapporto di lavoro e pertinenti tantoal periodo anteriore quanto a quello successivo al 30 giugno 1998, « sino alcollocamento in quiescenza del lavoratore, nel 2019» (d.lgs. 30 marzo2001, n. 165, art. 69, comma 7), secondo dicta della giurisprudenza dilegittimità «la cognizione della relativa domanda era devoluta al giudiceordinario.».1.1 – In via incidentale, la Regione Sicilia denuncia «Violazione e falsaapplicazione (con correlata violazione dei limiti esterni della giurisdizione)degli artt. 24, 103 e 111, primo comma, Cost., degli artt. 63 commi 1, 2 e4, e 69 comma 7 del D.Lgs. 165/2001, degli artt. 112-114 c.p.a. (eccessodi potere giurisdizionale), del D.Lgs. 502/92 e della L.R.

Siciliana n. 5/2009,in relazione all’art. 360 primo comma n. 3) c.p.c.».Si assume, anche con questo motivo di ricorso, che il giudiceamministrativo avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso inottemperanza per difetto di giurisdizione, in quanto postavi a fondamento«una tipica sentenza demolitoria di annullamento del provvedimentoamministrativo impugnato, della quale non può essere ordinatal’ottemperanza nel senso di pretendere l’emissione tanto del nuovoprovvedimento di inquadramento (nell’ottavo livello retributivo) quanto deicorrelati provvedimenti di natura retributiva e previdenziale», perché (così)venendo in rilievo pretese riservate alla giurisdizione del giudice delrapporto di lavoro (d.lgs. n. 165 del 2001, cit., artt. 63 e 69).Si soggiunge, quindi, che «In assenza di un capo di condanna, del resto,il solo effetto conformativo derivante dalla sentenza di annullamento nonpuò alcun modo determinare l’insorgere di uno specifico comando giudizialeavente ad oggetto il pagamento delle pretese economiche (retributive,previdenziali e risarcitorie) ex adverso anelate.

In particolare, ciò vale nonsolo in relazione al credito risarcitorio, i cui presupposti di riconoscimentosono ben diversi da quelli sottesi alla domanda di annullamento (dovendosi8 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026accertare un fatto illecito imputabile a colpa dell’Assessorato, oltre al dannoeffettivamente patito), ma anche con riferimento al credito retributivo, lacui spettanza, siccome inserito in un rapporto sinallagmatico, presuppone –in primis - l’accertamento dello svolgimento della controprestazione.Analogamente è a dire con riferimento alle collegate pretese previdenziali.».2. – Col ricorso iscritto al n. 17281/2025 di R.G., la Regione Siciliana -[OSCURATO:PERSONA] della Salute, Dipartimento della PianificazioneStrategica, impugna la sentenza n. 607/2025, cit., denunciando «Violazionedegli artt. 103 e 113 Cost. nonché degli artt. 4, 7, 112, comma 3, 114,comma 6, e 134 c.p.a., in relazione agli artt. 111, comma 8, Cost., 362,comma 1 c.p.c., e 110 c.p.a., per avere il Consiglio di GiustiziaAmministrativa per la Regione Siciliana ritenuto sussistente la propriagiurisdizione in una materia attribuita al giudice ordinario (difetto relativodi giurisdizione)».Premesso (anche qui) che l’oggetto della censura involge (solo) i limitiesterni della giurisdizione, la ricorrente ripropone le ragioni fondanti giàspiegate nel precedente ricorso a riguardo della estraneità al poteregiurisdizionale del giudice amministrativo, potere esercitato in sede diottemperanza (di pronuncia recante mero annullamento del provvedimentodi inquadramento del lavoratore), della «determinazione delle differenzeretributive e previdenziali (su cui è insorta controversia fra le parti proprioin sede di ottemperanza) derivanti dall’erroneo inquadramento e riguardantisia il periodo anteriore all’emissione dell’atto di inquadramento annullato,del 1998, sia il periodo successivo, sino al collocamento in quiescenza dellavoratore, nel 2019».Difatti, si assume, siffatta determinazione forma oggetto di unadomanda riservata alla giurisdizione del giudice ordinario (sul rapporto dilavoro) in quanto «secondo il consolidato orientamento di codesta Ecc.maCorte, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 69,comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, interpretato secondo i principi di9 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale, quando illavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione inordine all’attribuzione del trattamento economico corrispondente ad unadeterminata qualifica o posizione professionale, la protrazione dellafattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica lagiurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a taledata, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano apronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad unastessa istanza di giustizia (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 8520 del 2012; n. 18671del 2019).».3. – I due ricorsi, come correttamente segnala il P.G., debbono essereriuniti in ragione della loro afferenza al medesimo procedimento diottemperanza, ove, dunque, la stessa decisione sull’impugnazione dellaprima pronuncia condiziona l’ammissibilità di una decisione sulla secondapronuncia del giudice dell’ottemperanza che, come anticipato, ha rilevatonelle determinazioni assunte dall’amministrazione l’elusione del giudicatooggetto del ricorso per ottemperanza.Del resto, come in più occasioni statuito da questa Corte di legittimità,secondo un consolidato orientamento interpretativo, la riunione delleimpugnazioni, obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., oveinvestano lo stesso provvedimento, può essere altresì dispostafacoltativamente, anche in sede di legittimità, ove esse siano propostecontro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la lorotrattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, sianoravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profilidi unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (v., ex plurimis,Cass., 5 aprile 2022, n. 10876; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27550; Cass.Sez.

U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass. Sez.

U., 4 agosto 2010, n. 18050;Cass., 17 giugno 2008, n. 16405).10 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/20264. – In via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di inammissibilitàarticolata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al ricorso propostodall’[OSCURATO:PERSONA] di Catania (nel giudizio iscritto al n.6244/2025 di R.G.).Si assume, difatti, che l’Azienda «difetta di interesse processuale ex art.100 c.p.c. non essendo la stessa [OSCURATO:PERSONA] tenuta ad alcuna conseguenzaeconomica e/o previdenziale in conseguenza del corretto inquadramentooperato in esecuzione della sentenza C.G.A.R.S. 554/2022.», e ciò inquanto «il “debito” scaturente dall’erroneo inquadramento nei ruolinominativi regionali in violazione del DPRS n.139 del 13 maggio 1987 nonha mai riguardato l’[OSCURATO:PERSONA] ma sempre e solo la Regione Siciliana subentratanei debiti delle disciolte USL prima con le gestioni stralcio, poi liquidatorie,ed infine direttamente a seguito delle soppressione di quest’ultime.».L’eccezione è destituita di fondamento innanzitutto perché l’AziendaSanitaria Provinciale è parte del giudizio promosso per l’ottemperanza e, inquanto tale, destinataria del dictum di cui alle due sentenze impugnate.Va, peraltro, considerato che, in relazione al disposto di cui alla l. 23dicembre 1994, n. 724, art. 6, e alla l. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2,comma 14, l’ASP, quale ultimo datore di lavoro, è stata costituita (proprio)dopo la soppressione delle AUSL preesistenti; e, ad ogni modo, è chiamataa rispondere di debiti successivi a quelli espressamente contemplati in capoalle preesistenti AUSL, ove, dunque, l’art. 2, comma 14, cit., fa riferimentoalla «situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziendeospedaliere al 31 dicembre 1994» (con riferimento alla Regione Sicilia, v.Cass., 18 marzo 2011, n. 6287; Cass., 31 maggio 2010, n. 13279; Cass.,29 luglio 2002, n. 11197).5. – I proposti ricorsi sono infondati.5.1 - Il P.G. ha concluso per il rigetto dei ricorsi, rilevando, da un lato,che nel giudizio di ottemperanza – in quanto volto alla verifica dell'effettivoadempimento da parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di11 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione – il giudicedell'esecuzione è «chiamato tanto ad enucleare e precisare il contenutodegli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, chiarendone ilsignificato reale, quanto - anche qualora emergano problemi interpretativila cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verificadell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quellache potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione»; e, per ilrestante,– quanto al rispetto dei limiti esterni della giurisdizione – chevengono in considerazione differenze retributive che costituiscono«conseguenza immediata e diretta della rimozione dei provvedimenti diinquadramento erronei, adottati in violazione dell’inquadramentoriconosciuto con il d.P.R.S n. 139 del 1987» e che conseguono «dal meroricalcolo degli emolumenti retributivi e degli oneri contributivi come giàcomputati … facendo applicazione della «tariffa salariale» pertinente al …livello di inquadramento corretto anziché a quella del livello erroneamenteassegnato ….».5.2 - Queste conclusioni, come anticipato, vanno condivise.Innanzitutto, deve rilevarsi, è stata posta a fondamento del ricorso perottemperanza una sentenza dello stesso giudice amministrativo (n.554/2022, del 9 maggio 2022), sentenza che – da interpretare sulla basedella sequenza costituita da motivi di ricorso, causa petendi e petitum –recava annullamento dell’erroneo inquadramento del lavoratore conaccertamento del corretto inquadramento spettante.Per quanto rilevi, ad ogni modo, il giudicato che si è formato su dettapronuncia, va comunque osservato che il giudice amministrativo dovevaritenersi titolare del potere giurisdizionale (così) speso in quanto lafattispecie (allora) controversa replicava, in effetti, la giuridica rilevanza difatti costitutivi del diritto rivendicato (al corretto inquadramento) checonseguivano dalla (pregressa) impugnazione, con ricorso straordinario alPresidente della regione Sicilia, di un atto di inquadramento (n. 18882,12 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026dell’undici agosto 1984) che, per l’appunto, era stato annullato (con decreton. 139 del 13 maggio 1987, cit.) sul citato conforme parere del CGARS (n.284/86, del 17 dicembre 1986).5.3 - Le Sezioni Unite della Corte hanno posto in evidenza che anche afronte di una sentenza avente natura meramente dichiarativa, il giudicedell'ottemperanza non risulta carente di giurisdizione in quanto «la funzionedel giudizio di ottemperanza è proprio quella di integrare il giudicatoamministrativo, essendo il giudice amministrativo munito, in tale sede, diampi poteri integrativi delle statuizioni adottate nel giudizio pregresso,esercitabili per adeguare la situazione al proprio comando definitivo rimastoinevaso.» (così Cass. Sez.

U., 19 luglio 2013, n. 17654; v., altresì, Cass.Sez.

U., 15 luglio 2008, n. 19345; Cass. Sez.

U., 30 giugno 1999, n. 376).Ed anche il Giudice delle leggi ha rilevato – nel contesto di una possibiledeclinazione plurale delle configurazioni del giudizio di ottemperanza«secondo l'attuale elaborazione giurisprudenziale», - che «il giudizio diottemperanza può essere diretto a porre in essere operazioni materiali ol'obiettivo di conseguire una attività provvedimentale dell'amministrazioneed anche effetti ulteriori e diversi rispetto al provvedimento originariooggetto della impugnazione; inoltre può essere utilizzato, in caso di materiaindividuazione del contenuto della prestazione o attività cui è tenutal'amministrazione, laddove invece l'esecuzione forzata attribuita al giudiceordinario presuppone un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido edesigibile.» (così Corte Cost., 3 giugno 1998, n. 406).Si è (così) statuito, ancora di recente, che l'ottemperanza assumecaratteristiche diverse a seconda che riguardi una sentenza di annullamentodel giudice amministrativo o una sentenza del giudice ordinario di condannaal pagamento di una somma di danaro, atteso che, nel primo caso, il giudiziotende a conseguire un'attività provvedimentale dell'amministrazione ed13 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026effetti ulteriori e diversi rispetto al provvedimento originario oggetto diimpugnazione, in quanto il giudice dell'ottemperanza ha il potere diintegrare il giudicato, nel quadro degli ampi poteri, tipici della giurisdizioneestesa al merito, che può esercitare ai fini dell'adeguamento della situazioneal comando rimasto inevaso (così, in motivazione, Cass. Sez.

U., 3 marzo2025, n. 5654; v., altresì, Cass. Sez.

U., 16 giugno 2022, n. 19349; Cass.Sez.

U., 17 gennaio 2022, n. 1227).5.4 - Nella stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, altresì,rilevato che ai fini della restitutio in integrum sottesa al giudizio diottemperanza, deve tenersi conto degli «elementi indispensabili pereliminare la illegittimità constatata nella pronuncia giurisdizionale daeseguire, distinguendoli da quelli inerenti a pretese che abbiano autonomie specifici presupposti, anche se collegate alla domanda principale.»; cosìche il diritto alla retribuzione può «ritenersi .elemento di un rapportosinallagmatico già realmente costituito e consolidato» con la conseguenzache la stessa illegittima interruzione del rapporto «comporta, se annullatain sede giurisdizionale, il ripristino integrale del rapporto in tutti i suoiaspetti, compresa quella retribuzione che può stimarsi connaturata allasituazione preesistente» (così Consiglio di Stato, Ad. plen., 10 dicembre1991, n. 10; adde, ex plurimis, Consiglio di Stato, sez.

V, 30 marzo 2021,n. 2670).Detto potere di integrare il decisum in funzione dell’ottemperanzadell’obbligo gravante sulla pubblica amministrazione non deve, però,sconfinare nella risoluzione di una controversia, quando, dunque, ilconseguimento dell’utilità perseguita col giudizio di ottemperanzapresupponga la cognizione di una questione controversa, la cui soluzionesia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimentodell'amministrazione obbligata, questione che risulti devoluta ad altrogiudice (Cass. Sez.

U., 8 novembre 2018, n. 28573; Cass. Sez.

U., 19dicembre 2011, n. 27277; Cass. Sez.

U., 19 luglio 2006, n. 16469; Cass.14 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026Sez.

U., 9 giugno 2006, n. 13431; Cass. Sez.

U., 20 novembre 2003, n.17633); e a meno che non venga in considerazione l’attività meramenteinterpretativa del quadro regolatorio cui la prestazione dovuta si correla(Cass. Sez.

U., 14 aprile 2020, n. 7825).E’, dunque, ben vero, come deducono i ricorrenti, che, secondo ilrisalente, e consolidato, orientamento interpretativo della Corte, ai sensi deld.lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, la sopravvivenza dellagiurisdizione del giudice amministrativo riveste, nelle intenzioni dellegislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare ilfrazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce uninadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione dellafattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica lagiurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a taledata, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano apronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad unastessa istanza di giustizia (v., ex plurimis, Cass. Sez.

U., 11 luglio 2019, n.18671; Cass. Sez.

U., 9 giugno 2016, n. 11851; Cass. Sez.

U., 7 gennaio2013, n. 142; Cass. Sez.

U., 23 novembre 2012, n. 20726; Cass. Sez.

U.,29 maggio 2012, n. 8520; Cass. Sez.

U., 1 marzo 2012, n. 3183);Nella fattispecie in esame, però, come reso esplicito dallo stessocontenuto della sentenza n. 607/2025, sopra ripercorso, vengono inconsiderazione differenze retributive (anche per ricalcolo del TFR),rivalutazione ed interessi, nonché «adempimenti previdenzialiconseguenti», che si pongono in diretta derivazione dell’illegittimoinquadramento contrattuale oggetto di annullamento, quali effetti allostesso inquadramento direttamente ed esclusivamente collegati e nellapersistente attuazione del rapporto di lavoro; poste economiche, queste, lacui determinazione, per quel che più rileva, non aveva formato oggetto dicontestazioni suscettibili di integrare, davanti al giudice dell’ottemperanza,una controversia tra le parti.15 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/20266. - Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate nei rapportiprocessuali tra le parti ricorrenti e seguono la soccombenza di queste, comeda liquidazione in dispositivo, nei rapporti processuali col controricorrente[OSCURATO:PERSONA].Nei confronti delle stesse ricorrenti sussistono, altresì, i presuppostiprocessuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1-quater).

P.Q.MLa Corte, rigetta i ricorsi riuniti; compensa le spese del giudizio nei rapportiprocessuali tra la Regione Sicilia e l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania;condanna le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diCatania al pagamento in solido, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle speseprocessuali che liquida in € 8.000,00 per compensi professionali ed € 200,00per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della Regione Sicilia e dell’[OSCURATO:PERSONA] di Catania, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper i proposti ricorsi, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, indata 23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] f.f.Lorenzo Orilia16 di 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) e Pietro DeLuca ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]Alessandro ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026– controricorrente –Regione Siciliana - [OSCURATO:PERSONA] della Salute, Dipartimento dellaPianificazione Strategica (80012000826), in persona del suo Assessore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587;[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –e sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della Salute, Dipartimento dellaPianificazione Strategica (80012000826), in persona del suo Assessore p.t.,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587;[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente in via incidentale –contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]Alessandro ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente al ricorso incidentale –[OSCURATO:PERSONA] di Catania;- intimata -avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la RegioneSiciliana, n. 944 del 2024, depositata in data 11 dicembre 2024;sul ricorso iscritto al n. 17281/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della Salute, Dipartimento dellaPianificazione Strategica (80012000826), in persona del suo Assessore p.t.,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587;[OSCURATO:EMAIL]);2 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]Alessandro ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –[OSCURATO:PERSONA] di Catania, in persona del [OSCURATO:PERSONA].t., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) e Pietro DeLuca ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la RegioneSiciliana, n. 607/2025, depositata il 22 luglio 2025;Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026, dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, previa riunionedei ricorsi iscritti ai nn. di RG. 6244/2025 e 17281/2025, il rigetto dei ricorsi.1. – Con sentenza n. 554/2022, del 9 maggio 2022, il Consiglio digiustizia amministrativa per la Regione Siciliana (in prosieguo CGARS) haaccolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in riformadella sentenza di primo grado che aveva disatteso l’impugnazione deldecreto assessoriale numero 26452/1998/DR 1°/GR 16, del 28 settembre1998, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato inquadrato nel ruolo amministrativo,profilo professionale [OSCURATO:PERSONA] e nella posizionefunzionale di [OSCURATO:PERSONA].3 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026Premesso che «il presupposto dell’azione che il ricorrente ha esercitatonell’odierno giudizio è rappresentato dal DPRS n. 139 del 13 maggio 1987,registrato alla Corte dei [OSCURATO:PERSONA] 2 giugno 1987 numero 1 foglio 199, diaccoglimento del corrispondente ricorso straordinario», ha rilevato il CGARSche «L’atto impugnato (sul punto non vi sono, in effetti censure) si discostadal parere del Cga che ha accolto il ricorso con il quale l’originario ricorrenteaveva chiesto l’inquadramento nell’ottavo livello retributivo; nel predettoparere si erano richiamati, in senso adesivo, i precedenti di qualificatagiurisprudenza di primo grado, secondo cui in simili evenienze si potevaprocedere alla collocazione “nell’unico livello inferiore a quello di direttoreamministrativo”»; così che l’atto impugnato doveva ritenersi illegittimo, conconseguente suo annullamento «salvi gli ulteriori provvedimentidell’amministrazione.».1.1 – In effetti, la parte, odierna controricorrente, aveva già impugnatoun precedente atto di inquadramento (n. 18882, dell’undici agosto 1984)con ricorso straordinario al Presidente della regione Sicilia; ricorso che erastato definito - su conforme parere del CGARS (n. 284/86, del 17 dicembre1986), ove si rilevava il diritto del ricorrente all’inquadramento «nell’unicolivello inferiore a quello del direttore amministrativo» - con decreto n. 139del 13 maggio 1987 recante annullamento dell’atto impugnato.1.2 – Vanamente percorse, tra le parti, ipotesi di soluzione transattivadegli obblighi conseguenti al giudicato amministrativo, il [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso davanti allo stesso CGARS per l’ottemperanza della sentenza n.554/2022, cit.; ricorso che veniva accolto con sentenza n. 944/2024,pubblicata in data 11 dicembre 2024.Il CGARS, in accoglimento del ricorso, dichiarava «l’obbligo dell’Aziendasanitaria provinciale di Catania e dell’Assessorato regionale della Salute didare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa perla Regione Siciliana n. 554/2022 del 9/5/2022», e disponeva la nomina diun Commissario ad acta «per il caso di persistente inottemperanza»; così4 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026rilevando che «al ricorrente deve essere assicurata, attraverso l’odiernogiudizio ex artt. 112 e 114 c.p.a, la pienezza ed effettività della tutela delproprio diritto, riconosciuto dal giudicato portato dalla decisione di questoConsiglio di Giustizia Amministrativa n 554/2022, che in concreto hastatuito che, sulla base del parere illo tempore espresso dalla sezioneconsultiva di questo CGA, assunto nel DPRS n.139 del 13 maggio 1987 ..“si poteva procedere alla collocazione (di esso) nell’unico livello inferiore aquello di dirigente amministrativo”», nonché che «Dal provvedimento diinquadramento deriveranno, in modo assolutamente connesso, gli ulterioriadempimenti di natura giuridica ed economica come da costantegiurisprudenza.».2. – L’[OSCURATO:PERSONA] di Catania e, in via incidentale, laRegione Siciliana - [OSCURATO:PERSONA] della Salute, Dipartimento dellaPianificazione Strategica, ricorrono per la cassazione della sentenza sullabase di un solo motivo involgente la denuncia di eccesso di poteregiurisdizionale.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:PERSONA] di Catania e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato memoria.3. – Con sentenza n. 607/2025, depositata il 22 luglio 2025, il CGARSha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’ottemperanza dellasentenza n. 554/2022, del 9 maggio 2022, cit., e per l’annullamento delladelibera (n. 446/2025) dell’[OSCURATO:PERSONA] di Catania e dellanota (prot. 17983 del 2 aprile 2025) rimessa dal nominato commissario adacta, così ordinando al Commissario ad acta, tra gli altri adempimenti, «a)di insediarsi formalmente entro 5 giorni, convocando le parti per verificareeventuali margini di accordo bonario. a1) di provvedere personalmente,entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione della presente sentenzaall'inquadramento del dott. [OSCURATO:PERSONA] nel secondo livello dirigenziale comestabilito dal DPRS 139/87, seguendo letteralmente le indicazioni di5 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026inquadramento indicate nei giudicati richiamati e nelle note di chiarimentodell’Ufficio legislativo e legale del 25 marzo 1989 e 5 ottobre 1988 (allegati28 e 27).»; e di provvedere «b) alla liquidazione delle differenze retributivee TFR per €432.475,06; c) alla corresponsione di rivalutazione e interessiper €297.044,70; d) agli adempimenti previdenziali conseguenti;».Ha considerato il giudice amministrativo che doveva ritenersi fondata ladeduzione di elusione del giudicato svolta dal reclamante avverso gliimpugnati provvedimenti con i quali l’[OSCURATO:PERSONA] diCatania aveva inquadrato il [OSCURATO:PERSONA] «come "Collaboratore AmministrativoCoordinatore" fino al 31/12/1997 e come "Collaboratore AmministrativoProfessionale Esperto cat. Ds" dal 1/1/1998, dichiarando che ilprovvedimento "al momento non comporta alcun onere economico"», erispettivamente il Commissario ad acta aveva ritenuto «di aver concluso lapropria attività avendo "monitorato" l'esecuzione della sentenza.».E, nello specifico, ha rilevato che: «1) L'ASP ha reiterato esattamentelo stesso inquadramento non dirigenziale già annullato, nonostante l'UfficioLegislativo e Legale della Regione avesse chiarito, con nota prot. 9510/1988(all. 27), che "la qualifica di collaboratore coordinatore non rientra tra quelledirigenziali" e che il parere CGA n. 284/86 "individuava nel 2° dirigenzialeil livello in cui andava collocato il [OSCURATO:PERSONA]". 2) Come precisato nellasuccessiva nota dell’ufficio legislativo e legale della Regione - nota prot.3221/1989 - (all. 28), "il Decreto Presidenziale n. 139/1987 è di pienoaccoglimento del ricorso nel quale il ricorrente chiedeva la reiscrizione qualeDirettore Amministrativo", rendendo del tutto ingiustificabile la reiterazionedell'inquadramento inferiore, in spregio alle precise ed inequivocabiliindicazioni contenute nel parere e nelle sentenze di questo Consiglio diGiustizia Amministrativa sopra richiamati. 3) L'amministrazione ha ignoratole conseguenze economiche dell'inquadramento, già quantificate in€432.475,06 per differenze retributive e TFR, oltre €297.044,70 perrivalutazione e interessi: importi verificati e non contestati dall'ASP durante6 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026il tentativo di conciliazione. Si veda in proposito la dichiarazione dell’Aspcontenuta nella delibera 446/25 di assenza di oneri economici ("al momentonon comporta alcun onere economico"), che viola apertamente il punto 7della sentenza n. 944/2024 che prescriveva l’esecuzione degli "ulterioriadempimenti di natura giuridica ed economica”; 4) [OSCURATO:PERSONA] ad acta,dal canto suo, non si è mai formalmente insediato né si è preoccupato diconvocare le parti ed ha completamente disatteso il proprio mandato,limitandosi a un mero "monitoraggio" dell'attività elusiva dell'ASP, senzaassumere alcuna iniziativa per garantire l'effettiva esecuzione delgiudicato.».3.1 – Anche questa sentenza viene impugnata dalla Regione Siciliana -[OSCURATO:PERSONA] della Salute, Dipartimento della PianificazioneStrategica, sulla base di un solo articolato motivo che involge la denunciadi eccesso di potere giurisdizionale.L’[OSCURATO:PERSONA] di Catania resiste con controricorsoadesivo, ed ha depositato memoria.Con controricorso, illustrato con memoria, resiste [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Nel giudizio iscritto al n. 6244/2025 di R.G., l’Azienda SanitariaProvinciale di Catania ha proposto un articolato motivo di ricorso recantedenuncia di «Eccesso di potere giurisdizionale, in relazione agli art. 112-114c.p.a. e all’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001».Premesso che l’eccesso di potere giurisdizionale non viene prospettatoa riguardo della interpretazione del giudicato, e dei modi di esercizio dellagiurisdizione, si assume, in sintesi, che i limiti esterni della giurisdizionerisulterebbero, nella fattispecie, violati per l’impossibilità del CGARS «diesercitare la giurisdizione con riguardo ai diritti retributivi e contributivi,esulando dalla giurisdizione amministrativa, esercitata in sede diottemperanza, il ripristino dello stato economico e della relativa posizioneprevidenziale in favore del lavoratore.».7 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026Difatti, venendo in considerazione un inadempimento unitario cheavvolge pretese retributive relative al rapporto di lavoro e pertinenti tantoal periodo anteriore quanto a quello successivo al 30 giugno 1998, « sino alcollocamento in quiescenza del lavoratore, nel 2019» (d.lgs. 30 marzo2001, n. 165, art. 69, comma 7), secondo dicta della giurisprudenza dilegittimità «la cognizione della relativa domanda era devoluta al giudiceordinario.».1.1 – In via incidentale, la Regione Sicilia denuncia «Violazione e falsaapplicazione (con correlata violazione dei limiti esterni della giurisdizione)degli artt. 24, 103 e 111, primo comma, Cost., degli artt. 63 commi 1, 2 e4, e 69 comma 7 del D.Lgs. 165/2001, degli artt. 112-114 c.p.a. (eccessodi potere giurisdizionale), del D.Lgs. 502/92 e della L.R. Siciliana n. 5/2009,in relazione all’art. 360 primo comma n. 3) c.p.c.».Si assume, anche con questo motivo di ricorso, che il giudiceamministrativo avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso inottemperanza per difetto di giurisdizione, in quanto postavi a fondamento«una tipica sentenza demolitoria di annullamento del provvedimentoamministrativo impugnato, della quale non può essere ordinatal’ottemperanza nel senso di pretendere l’emissione tanto del nuovoprovvedimento di inquadramento (nell’ottavo livello retributivo) quanto deicorrelati provvedimenti di natura retributiva e previdenziale», perché (così)venendo in rilievo pretese riservate alla giurisdizione del giudice delrapporto di lavoro (d.lgs. n. 165 del 2001, cit., artt. 63 e 69).Si soggiunge, quindi, che «In assenza di un capo di condanna, del resto,il solo effetto conformativo derivante dalla sentenza di annullamento nonpuò alcun modo determinare l’insorgere di uno specifico comando giudizialeavente ad oggetto il pagamento delle pretese economiche (retributive,previdenziali e risarcitorie) ex adverso anelate. In particolare, ciò vale nonsolo in relazione al credito risarcitorio, i cui presupposti di riconoscimentosono ben diversi da quelli sottesi alla domanda di annullamento (dovendosi8 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026accertare un fatto illecito imputabile a colpa dell’Assessorato, oltre al dannoeffettivamente patito), ma anche con riferimento al credito retributivo, lacui spettanza, siccome inserito in un rapporto sinallagmatico, presuppone –in primis - l’accertamento dello svolgimento della controprestazione.Analogamente è a dire con riferimento alle collegate pretese previdenziali.».2. – Col ricorso iscritto al n. 17281/2025 di R.G., la Regione Siciliana -[OSCURATO:PERSONA] della Salute, Dipartimento della PianificazioneStrategica, impugna la sentenza n. 607/2025, cit., denunciando «Violazionedegli artt. 103 e 113 Cost. nonché degli artt. 4, 7, 112, comma 3, 114,comma 6, e 134 c.p.a., in relazione agli artt. 111, comma 8, Cost., 362,comma 1 c.p.c., e 110 c.p.a., per avere il Consiglio di GiustiziaAmministrativa per la Regione Siciliana ritenuto sussistente la propriagiurisdizione in una materia attribuita al giudice ordinario (difetto relativodi giurisdizione)».Premesso (anche qui) che l’oggetto della censura involge (solo) i limitiesterni della giurisdizione, la ricorrente ripropone le ragioni fondanti giàspiegate nel precedente ricorso a riguardo della estraneità al poteregiurisdizionale del giudice amministrativo, potere esercitato in sede diottemperanza (di pronuncia recante mero annullamento del provvedimentodi inquadramento del lavoratore), della «determinazione delle differenzeretributive e previdenziali (su cui è insorta controversia fra le parti proprioin sede di ottemperanza) derivanti dall’erroneo inquadramento e riguardantisia il periodo anteriore all’emissione dell’atto di inquadramento annullato,del 1998, sia il periodo successivo, sino al collocamento in quiescenza dellavoratore, nel 2019».Difatti, si assume, siffatta determinazione forma oggetto di unadomanda riservata alla giurisdizione del giudice ordinario (sul rapporto dilavoro) in quanto «secondo il consolidato orientamento di codesta Ecc.maCorte, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 69,comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, interpretato secondo i principi di9 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale, quando illavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione inordine all’attribuzione del trattamento economico corrispondente ad unadeterminata qualifica o posizione professionale, la protrazione dellafattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica lagiurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a taledata, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano apronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad unastessa istanza di giustizia (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8520 del 2012; n. 18671del 2019).».3. – I due ricorsi, come correttamente segnala il P.G., debbono essereriuniti in ragione della loro afferenza al medesimo procedimento diottemperanza, ove, dunque, la stessa decisione sull’impugnazione dellaprima pronuncia condiziona l’ammissibilità di una decisione sulla secondapronuncia del giudice dell’ottemperanza che, come anticipato, ha rilevatonelle determinazioni assunte dall’amministrazione l’elusione del giudicatooggetto del ricorso per ottemperanza.Del resto, come in più occasioni statuito da questa Corte di legittimità,secondo un consolidato orientamento interpretativo, la riunione delleimpugnazioni, obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., oveinvestano lo stesso provvedimento, può essere altresì dispostafacoltativamente, anche in sede di legittimità, ove esse siano propostecontro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la lorotrattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, sianoravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profilidi unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (v., ex plurimis,Cass., 5 aprile 2022, n. 10876; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27550; Cass.Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass. Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050;Cass., 17 giugno 2008, n. 16405).10 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/20264. – In via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di inammissibilitàarticolata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al ricorso propostodall’[OSCURATO:PERSONA] di Catania (nel giudizio iscritto al n.6244/2025 di R.G.).Si assume, difatti, che l’Azienda «difetta di interesse processuale ex art.100 c.p.c. non essendo la stessa [OSCURATO:PERSONA] tenuta ad alcuna conseguenzaeconomica e/o previdenziale in conseguenza del corretto inquadramentooperato in esecuzione della sentenza C.G.A.R.S. 554/2022.», e ciò inquanto «il “debito” scaturente dall’erroneo inquadramento nei ruolinominativi regionali in violazione del DPRS n.139 del 13 maggio 1987 nonha mai riguardato l’[OSCURATO:PERSONA] ma sempre e solo la Regione Siciliana subentratanei debiti delle disciolte USL prima con le gestioni stralcio, poi liquidatorie,ed infine direttamente a seguito delle soppressione di quest’ultime.».L’eccezione è destituita di fondamento innanzitutto perché l’AziendaSanitaria Provinciale è parte del giudizio promosso per l’ottemperanza e, inquanto tale, destinataria del dictum di cui alle due sentenze impugnate.Va, peraltro, considerato che, in relazione al disposto di cui alla l. 23dicembre 1994, n. 724, art. 6, e alla l. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2,comma 14, l’ASP, quale ultimo datore di lavoro, è stata costituita (proprio)dopo la soppressione delle AUSL preesistenti; e, ad ogni modo, è chiamataa rispondere di debiti successivi a quelli espressamente contemplati in capoalle preesistenti AUSL, ove, dunque, l’art. 2, comma 14, cit., fa riferimentoalla «situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziendeospedaliere al 31 dicembre 1994» (con riferimento alla Regione Sicilia, v.Cass., 18 marzo 2011, n. 6287; Cass., 31 maggio 2010, n. 13279; Cass.,29 luglio 2002, n. 11197).5. – I proposti ricorsi sono infondati.5.1 - Il P.G. ha concluso per il rigetto dei ricorsi, rilevando, da un lato,che nel giudizio di ottemperanza – in quanto volto alla verifica dell'effettivoadempimento da parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di11 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione – il giudicedell'esecuzione è «chiamato tanto ad enucleare e precisare il contenutodegli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, chiarendone ilsignificato reale, quanto - anche qualora emergano problemi interpretativila cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verificadell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quellache potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione»; e, per ilrestante,– quanto al rispetto dei limiti esterni della giurisdizione – chevengono in considerazione differenze retributive che costituiscono«conseguenza immediata e diretta della rimozione dei provvedimenti diinquadramento erronei, adottati in violazione dell’inquadramentoriconosciuto con il d.P.R.S n. 139 del 1987» e che conseguono «dal meroricalcolo degli emolumenti retributivi e degli oneri contributivi come giàcomputati … facendo applicazione della «tariffa salariale» pertinente al …livello di inquadramento corretto anziché a quella del livello erroneamenteassegnato ….».5.2 - Queste conclusioni, come anticipato, vanno condivise.Innanzitutto, deve rilevarsi, è stata posta a fondamento del ricorso perottemperanza una sentenza dello stesso giudice amministrativo (n.554/2022, del 9 maggio 2022), sentenza che – da interpretare sulla basedella sequenza costituita da motivi di ricorso, causa petendi e petitum –recava annullamento dell’erroneo inquadramento del lavoratore conaccertamento del corretto inquadramento spettante.Per quanto rilevi, ad ogni modo, il giudicato che si è formato su dettapronuncia, va comunque osservato che il giudice amministrativo dovevaritenersi titolare del potere giurisdizionale (così) speso in quanto lafattispecie (allora) controversa replicava, in effetti, la giuridica rilevanza difatti costitutivi del diritto rivendicato (al corretto inquadramento) checonseguivano dalla (pregressa) impugnazione, con ricorso straordinario alPresidente della regione Sicilia, di un atto di inquadramento (n. 18882,12 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026dell’undici agosto 1984) che, per l’appunto, era stato annullato (con decreton. 139 del 13 maggio 1987, cit.) sul citato conforme parere del CGARS (n.284/86, del 17 dicembre 1986).5.3 - Le Sezioni Unite della Corte hanno posto in evidenza che anche afronte di una sentenza avente natura meramente dichiarativa, il giudicedell'ottemperanza non risulta carente di giurisdizione in quanto «la funzionedel giudizio di ottemperanza è proprio quella di integrare il giudicatoamministrativo, essendo il giudice amministrativo munito, in tale sede, diampi poteri integrativi delle statuizioni adottate nel giudizio pregresso,esercitabili per adeguare la situazione al proprio comando definitivo rimastoinevaso.» (così Cass. Sez. U., 19 luglio 2013, n. 17654; v., altresì, Cass.Sez. U., 15 luglio 2008, n. 19345; Cass. Sez. U., 30 giugno 1999, n. 376).Ed anche il Giudice delle leggi ha rilevato – nel contesto di una possibiledeclinazione plurale delle configurazioni del giudizio di ottemperanza«secondo l'attuale elaborazione giurisprudenziale», - che «il giudizio diottemperanza può essere diretto a porre in essere operazioni materiali ol'obiettivo di conseguire una attività provvedimentale dell'amministrazioneed anche effetti ulteriori e diversi rispetto al provvedimento originariooggetto della impugnazione; inoltre può essere utilizzato, in caso di materiaindividuazione del contenuto della prestazione o attività cui è tenutal'amministrazione, laddove invece l'esecuzione forzata attribuita al giudiceordinario presuppone un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido edesigibile.» (così Corte Cost., 3 giugno 1998, n. 406).Si è (così) statuito, ancora di recente, che l'ottemperanza assumecaratteristiche diverse a seconda che riguardi una sentenza di annullamentodel giudice amministrativo o una sentenza del giudice ordinario di condannaal pagamento di una somma di danaro, atteso che, nel primo caso, il giudiziotende a conseguire un'attività provvedimentale dell'amministrazione ed13 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026effetti ulteriori e diversi rispetto al provvedimento originario oggetto diimpugnazione, in quanto il giudice dell'ottemperanza ha il potere diintegrare il giudicato, nel quadro degli ampi poteri, tipici della giurisdizioneestesa al merito, che può esercitare ai fini dell'adeguamento della situazioneal comando rimasto inevaso (così, in motivazione, Cass. Sez. U., 3 marzo2025, n. 5654; v., altresì, Cass. Sez. U., 16 giugno 2022, n. 19349; Cass.Sez. U., 17 gennaio 2022, n. 1227).5.4 - Nella stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, altresì,rilevato che ai fini della restitutio in integrum sottesa al giudizio diottemperanza, deve tenersi conto degli «elementi indispensabili pereliminare la illegittimità constatata nella pronuncia giurisdizionale daeseguire, distinguendoli da quelli inerenti a pretese che abbiano autonomie specifici presupposti, anche se collegate alla domanda principale.»; cosìche il diritto alla retribuzione può «ritenersi .elemento di un rapportosinallagmatico già realmente costituito e consolidato» con la conseguenzache la stessa illegittima interruzione del rapporto «comporta, se annullatain sede giurisdizionale, il ripristino integrale del rapporto in tutti i suoiaspetti, compresa quella retribuzione che può stimarsi connaturata allasituazione preesistente» (così Consiglio di Stato, Ad. plen., 10 dicembre1991, n. 10; adde, ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2021,n. 2670).Detto potere di integrare il decisum in funzione dell’ottemperanzadell’obbligo gravante sulla pubblica amministrazione non deve, però,sconfinare nella risoluzione di una controversia, quando, dunque, ilconseguimento dell’utilità perseguita col giudizio di ottemperanzapresupponga la cognizione di una questione controversa, la cui soluzionesia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimentodell'amministrazione obbligata, questione che risulti devoluta ad altrogiudice (Cass. Sez. U., 8 novembre 2018, n. 28573; Cass. Sez. U., 19dicembre 2011, n. 27277; Cass. Sez. U., 19 luglio 2006, n. 16469; Cass.14 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/2026Sez. U., 9 giugno 2006, n. 13431; Cass. Sez. U., 20 novembre 2003, n.17633); e a meno che non venga in considerazione l’attività meramenteinterpretativa del quadro regolatorio cui la prestazione dovuta si correla(Cass. Sez. U., 14 aprile 2020, n. 7825).E’, dunque, ben vero, come deducono i ricorrenti, che, secondo ilrisalente, e consolidato, orientamento interpretativo della Corte, ai sensi deld.lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, la sopravvivenza dellagiurisdizione del giudice amministrativo riveste, nelle intenzioni dellegislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare ilfrazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce uninadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione dellafattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica lagiurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a taledata, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano apronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad unastessa istanza di giustizia (v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 11 luglio 2019, n.18671; Cass. Sez. U., 9 giugno 2016, n. 11851; Cass. Sez. U., 7 gennaio2013, n. 142; Cass. Sez. U., 23 novembre 2012, n. 20726; Cass. Sez. U.,29 maggio 2012, n. 8520; Cass. Sez. U., 1 marzo 2012, n. 3183);Nella fattispecie in esame, però, come reso esplicito dallo stessocontenuto della sentenza n. 607/2025, sopra ripercorso, vengono inconsiderazione differenze retributive (anche per ricalcolo del TFR),rivalutazione ed interessi, nonché «adempimenti previdenzialiconseguenti», che si pongono in diretta derivazione dell’illegittimoinquadramento contrattuale oggetto di annullamento, quali effetti allostesso inquadramento direttamente ed esclusivamente collegati e nellapersistente attuazione del rapporto di lavoro; poste economiche, queste, lacui determinazione, per quel che più rileva, non aveva formato oggetto dicontestazioni suscettibili di integrare, davanti al giudice dell’ottemperanza,una controversia tra le parti.15 di 16Numero registro generale 6244/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 24040/2026Data pubblicazione 26/07/20266. - Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate nei rapportiprocessuali tra le parti ricorrenti e seguono la soccombenza di queste, comeda liquidazione in dispositivo, nei rapporti processuali col controricorrente[OSCURATO:PERSONA].Nei confronti delle stesse ricorrenti sussistono, altresì, i presuppostiprocessuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1-quater). P.Q.MLa Corte, rigetta i ricorsi riuniti; compensa le spese del giudizio nei rapportiprocessuali tra la Regione Sicilia e l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania;condanna le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diCatania al pagamento in solido, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle speseprocessuali che liquida in € 8.000,00 per compensi professionali ed € 200,00per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della Regione Sicilia e dell’[OSCURATO:PERSONA] di Catania, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper i proposti ricorsi, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, indata 23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] f.f.Lorenzo Orilia16 di 16
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