CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34948/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il rigetto dell'istanza di legittimo impedimento dell'imputato, è al contempo aspecifico e manifestamente infondato; considerato che l'impedimento a comparire dell'imputato, previsto dall'art. 420-ter cod. proc. pen., concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa, ma esso non può derivare in via automatica dall'esistenza di una patologia più o meno invalidante, che deve, invece, determinare un'impossibilità effettiva ed assoluta, e perciò legittima, riferibile ad una situazione non dominabile né contenibile dall'imputato, oltre che a lui non ascrivibile, al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo (cfr. Sez. 5, n. 15407 del 24/02/2020, Stretti, Rv. 279088); considerato che la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall'imputato ai fini della dimostrazione dell'assoluta impossibilità di comparizione (art. 420-ter cod. proc. pen.) e nessun obbligo ha il giudice di merito di disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta, che pure non abbia attestato univocamente la suddetta "assoluta impossibilità" (cfr. Sez. 3, n. 28547 del 29/05/2014, Falconi, Rv. 259945); che, di conseguenza, è legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire sulla base di un certificato medico che, come nel caso di specie, sia privo di specifiche indicazioni sulla effettiva ed assoluta impossibilità di comparire o di partecipare lucidamente ed attivamente al processo (cfr. Sez. 5, n. 44317 del 21/05/2019, Bianculli, Rv. 277849; Sez. 6, n. 36373 del 04/04/2014, Casciello, Rv. 260614); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 485 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di falsità in scrittura privata è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato di ricettazione (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co