CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 23353/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi lainammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica, depositata il 14 maggio 2026, dal difensore, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzarodichiarava inammissibile la istanza di ricusazione proposta, nell’interesse diAndrea [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del giudice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delprocedimento n. 8692/2014 RGNR.2. Avverso la ordinanza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rotundo, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce violazione ed erroneaapplicazione dell’art. 41 cod. proc. pen., lamentando come la decisione sia stataadottata de plano, senza previa fissazione della udienza camerale, benché ladichiarazione di inammissibilità fondi sulla valutazione nel merito dellaricusazione.2.2. Con secondo motivo, deduce violazione ed erronea applicazione dell’art.37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., rilevando come, laddove il giudice haaffermato che “il fatto si connota per particolare gravità, anche alla luce deisoggetti concorrenti nel reato”, la valutazione abbia esorbitato da quellanecessaria a fini cautelari ed abbia anticipato un giudizio sul fatto e sullaresponsabilità degli imputati, idonea ad integrare una anticipazione del giudiziodi merito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo i motivi proposti a sostegnomanifestamente infondati.1.1. Si deve innanzitutto ricordare che l’art. 41, comma 1, cod. proc. pen.prevede che, oltre che nei casi di assenza dei presupposti formali, l’istanza diricusazione sia dichiarata inammissibile con procedura de plano anche nel caso dimanifesta infondatezza della causa di ricusazione (Sez. 6, n. 38796 del28/10/2025, Russo, Rv. 288966 – 01; Sez. 3, n. 18043 del 26/03/2019, Cimino,Rv. 275952 – 01; Sez. 4, n.42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770 – 01).1.2. Nel caso in esame, dalla lettura dell’ordinanza impugnata si evince chela Corte di appello ha operato una valutazione nel merito della proposta diricusazione, ritenendola manifestamente infondata perché espressione di unalinea interpretativa in palese in contrasto con la costante giurisprudenza dilegittimità.Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nelritenere, in tema di ricusazione, che costituisca indebita manifestazione delconvincimento del giudice l'anticipazione della sua opinione sulla colpevolezza osull'innocenza dell'imputato, senza che la stessa sia necessaria ai fini delladecisione adottata e, quindi, al fuori di qualsiasi collegamento o legame conl'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (Sez. 5, n.3033 del 30/11/2017, dep. 2018, Romeo, Rv. 272274 – 01; Sez. 3, n. 17868 del17/03/2009, Nicolasi, Rv. 243713 – 01; Sez. 1, n. 35208 del 15/06/2007,Condello, Rv. 237627 – 01, che ha ritenuto corretta la decisione, adottata deplano, con la quale la corte di appello, in relazione al provvedimento del giudicedel dibattimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelareapplicata all'imputato, aveva escluso che il riferimento alla sussistenza dei graviindizi colpevolezza, conseguente alla formazione di un giudicato cautelare ediretto nello specifico ad evidenziare la personalità dell'imputato, potesseintegrare un'indebita anticipazione di giudizio ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett.b), cod. proc. pen.).La stessa pronuncia richiamata in ricorso - Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021,Agostini, Rv. 281591 – 01 - ha riaffermato il consolidato principio di diritto sopraesposto, collegando il carattere indebito della manifestazione del proprioconvincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., alla mancanza di necessità o assenza di nesso funzionaledelle valutazioni con le sequenze procedimentali; nella fattispecie all’esame,peraltro, la Corte ha ritenuto corretta la decisione reiettiva della richiesta diricusazione, precisando che le esternazioni sull'elemento soggettivo, contenutenell'ordinanza cautelare, risultavano imposte o, comunque, giustificate dallasequenza procedimentale.1.3. Dunque, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei superioriprincipi, evidenziando come il carattere indebito della manifestazione delconvincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione richieda chel'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori diogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica faseprocedimentale e come, nella specie, la valutazione ritenuta pregiudicante siastata effettuata in rapporto al giudizio sulla esistenza delle esigenze cautelari esulla adeguatezza della misura rispetto alla condotta in contestazione, la cuigravità risultava quindi vagliata ai soli fini cautelari.1.4. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore dellaCassa delle ammende, che si stima di determinare in euro tremila, tenendo contodelle ragioni esposte per la reiezione della ricusazione e della manifestainfondatezza dei motivi alla luce del consolidato orientamento di questa Corte. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente