CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20084/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2417/2020depositata il 16/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon ricorso del 9 luglio 2013 la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. esponeva che con contratto di locazione ad uso diverso da quelloNumero registro generale 2739/2021Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20084/2026Data pubblicazione 16/06/2026abitativo dell'8 aprile 1997, scaduto il 16 gennaio 2012, aveva concesso inlocazione alla società 2 [OSCURATO:SOCIETA]. un immobile che, al momento del rilascio,presentava numerosi danni accertati in occasione del procedimento di ATPpromosso con ricorso del 30 maggio 2012.Sulla base di tali premesse chiedeva la condanna della controparte alpagamento delle spese necessarie per il ripristino dello stabile, oltre alpagamento di un canone di locazione per il tempo necessario all'esecuzionedei lavori e alla somma di euro 8.349,00 a titolo di canoni non pagati.Si costituiva 2 [OSCURATO:SOCIETA]. facendo presente che i danni erano conseguenzadel degrado riconducibile all'uso normale dell'immobile e chiedeva in viariconvenzionale la restituzione di quanto pagato a titolo di depositocauzionale.Il Tribunale di Padova istruita la causa con consulenza tecnica all'udienzadel 28 novembre 2018 dichiarava il conduttore debitore della somma di euro22.000,00 a titolo di risarcimento danni, di ulteriori euro 142,00 ed euro8.349,00 per canoni di locazione. Accertava, altresì, che [OSCURATO:SOCIETA] eradebitore del conduttore della somma di euro 6.197,00. Dichiarava lacompensazione giudiziale tra tali voci e condannava il conduttore alpagamento delle spese di lite.Avverso tale decisione la società 2 Car proponeva appello in data 31 gennaio2019.Nella sentenza impugnata si legge che l’appellata resisteva al gravamededucendone l’inammissibilità ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c, oltre chela manifesta infondatezza.La Corte d'appello di Venezia con sentenza del 16 ottobre 2020 rigettaval'impugnazione condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite.Avverso tale decisione 2Car s.n.c. di Masiero propone ricorso percassazione, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]La ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c.Motivi della decisioneNumero registro generale 2739/2021Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20084/2026Data pubblicazione 16/06/2026Con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 133 del codice dirito e 111, primo e sesto comma della Costituzione, per avere la Corteterritoriale pubblicato nell'ambito del medesimo giudizio due decisionirecanti la medesima data del 16 settembre 2020, ma in date diverse.La seconda sentenza sarebbe stata pubblicata il 16 ottobre 2020, peraltrocon un diverso contenuto in quanto la prima era priva di motivazione,mentre la seconda conterrebbe sia la motivazione che il dispositivo.Dal fascicolo telematico emerge che in corrispondenza della effettivapubblicazione della sentenza priva di motivazione compare la dizione “lettodispositivo n. 2417- 2020”.In sostanza, dalla interpretazione del contenuto del documento informaticopubblicato nel fascicolo telematico emergerebbe che quel documento siriferiva alla sentenza, ma priva di motivazione.La decisione, secondo la ricorrente, presenta un ulteriore vizio perché sulmargine superiore del provvedimento si indica la data del 16 ottobre 2020,cioè un mese dopo, lasciando intendere l'intenzione di una secondapubblicazione postuma.Solo in questa seconda data, del 16 ottobre 2020, la sentenza sarebbevenuta ad esistenza attraverso la motivazione nonostante la Corteterritoriale avesse già esaurito la propria funzione con la pubblicazione dellaprima sentenza.Il motivo è inammissibile.Preliminarmente, il ricorso non rispetta il requisito della esposizionesommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso percassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.In effetti l’esposizione del fatto omette le vicende processuali relative algiudizio di appello ad eccezione della proposizione dell’impugnazione. Inparticolare, non è espressa la posizione adottata dalla odiernacontroricorrente e non sono illustrate le ragioni della decisione di appello.Non vi è alcun cenno alla sequenza temporale degli atti (lettura delNumero registro generale 2739/2021Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20084/2026Data pubblicazione 16/06/2026dispositivo, pubblicazione della sentenza) sui quali si fonda, al contrario,proprio il primo motivo.A prescindere da ciò, come emerge dall'esame degli atti, all'udienza didiscussione del 16 settembre 2020 ed all'esito delle conclusioni delle partila Corte d'appello dava lettura del dispositivo della sentenza, con il qualerespingeva l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese dilite.Il dispositivo letto in udienza veniva inserito nel fascicolo informatico,mentre la sentenza completa anche della parte motiva veniva pubblicata il16 ottobre 2020 e da quella data decorreva il termine lungo per laimpugnazione.Appare evidente che, poiché il giudizio è stato trattato con il rito dellelocazioni, ricorre un'unica sentenza che è quella numero 2417 del 2020oggetto di impugnazione, mentre il secondo documento richiamato da partericorrente è quello che riporta sia la motivazione che il dispositivo, (solo)quest’ultimo (come precisato dallo stesso ricorrente) ritualmente lettoall'esito della udienza di discussione del 16 settembre 2020.Non è neppure prospettata e quindi non è sussistente una divergenza tra ildispositivo letto in udienza e quello contenuto nella sentenza pubblicata.Nel caso di specie è pacifico che il Tribunale ha letto in udienza il dispositivoomettendo di indicare il termine più lungo per il deposito della sentenzacompleta di motivazione.In questo caso opera la norma successiva (art. 430 c.p.c. nel testo al tempovigente) che individuava in 15 gg il termine per il deposito.Trova applicazione il principio secondo cui nelle materie in cui trovaapplicazione il rito del lavoro, giusta il richiamo contenuto nell'art. 447 bisc.p.c., in seguito alla modifica dell'art. 429, comma 1, c.p.c. dispostadall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n.133 del 2008 - applicabile ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore dellalegge -, il "dies a quo" di decorrenza del termine cd. lungo di decadenza perNumero registro generale 2739/2021Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20084/2026Data pubblicazione 16/06/2026la proposizione della impugnazione, previsto dall'art. 327 c.p.c., deveessere individuato alla stessa data della udienza in cui è stato definito ilgiudizio dando lettura del "dispositivo e della esposizione delle ragioni difatto e di diritto della decisione", atteso che tale lettura in udienza equivalea pubblicazione, analogamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 281sexies c.p.c., essendo identica la funzione acceleratoria cui entrambe lenorme risultano preordinate in attuazione del principio costituzionale dellaragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., e nonostandovi la diposizione dell'art. 430 c.p.c. - secondo cui la sentenza deveessere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia - la quale opera invia meramente sussidiaria nel caso in cui venga omessa l'indicazione deltermine di differimento previsto dalla seconda parte del primo commadell'art. 429 c.p.c., che mantiene la struttura bifasica della pubblicazionedella sentenza nel caso di controversie di particolare complessità (Cass.Sez. 3, 07/06/2018, n. 14724, Rv. 649047 - 01).Pertanto, nella residuale ipotesi di particolare complessità dellacontroversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorniper il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il terminedecorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte delcancelliere, come pure nel caso in esame, in cui il giudice abbia omesso difissare un termine non superiore a sessanta giorni, ma abbia depositato lasentenza -come nel caso di specie- in data 16 ottobre 2020.Non trova applicazione l’art. 429 c.p.c. perché non si è integrata una partedella ipotesi ivi prevista e cioè la lettura del "(dispositivo e) della esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto della decisione".Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 1362 c.c. e 116e 132 del codice di rito, ai sensi dell'articolo 360, numeri 3 e 5 e 118 delledisposizioni di attuazione del Codice di procedura civile. Travisamento dellenorme di diritto omesso o insufficiente o carente motivazione sui puntiessenziali.Numero registro generale 2739/2021Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20084/2026Data pubblicazione 16/06/2026Poiché l'articolo 1590 c.c. prevede l'obbligo del conduttore di restituire lacosa nello stato in cui l’ha ricevuta e dal contratto risulta che tale condizioneera stata definita da entrambe le parti come buono stato di conservazione,la Corte territoriale avrebbe violato il principio per cui l'onere della provaincombe sul locatore.Avrebbe affermato la sussistenza della prova della pregressa condizionedell'immobile sulla base di mere congetture. Inoltre, il giudice di appellonon avrebbe tenuto conto del fatto che lo stesso consulente non aveva datovalore alla clausola contenuta nel contratto, secondo cui le caratteristichedell'immobile sarebbero state buone, insistendo invece sulle scadenticondizioni riscontrate al momento della consulenza per evidente mancanzadi interventi edilizi, sia ordinari che straordinari.Parte ricorrente illustra successivamente il contenuto della relazione tecnicae la descrizione in fatto dell'immobile, da pagina 13 sino a pagina 25 delricorso, concludendo che la Corte territoriale nel recepire le risultanze dellaconsulenza avrebbe emesso una decisione contraddittoria, carente edingiusta, prospettando l'ipotesi di una motivazione insussistente con rinvioacritico all'elaborato del consulente tecnico.Con il terzo motivo si lamenta la violazione delle medesime norme oggettodel precedente motivo e l’omessa o insufficiente o carente motivazione suipunti essenziali, ai sensi dell'articolo 360, numeri 3 e 5 del codice di rito. LaCorte avrebbe affermato la esistenza di una negligenza del conduttorenell'uso dell'immobile senza ancorarla ad alcun parametro probatorio.I motivi vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi,avendo ad oggetto una richiesta di sindacato in ordine alla valutazione delmateriale probatorio, ed in quanto tali sono inammissibili.Preliminarmente, sono inammissibili le censure proposte ai sensi dell’art.360 n. 5 c.p.c. ricorrendo l’ipotesi di doppia conforme.Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5,c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art.Numero registro generale 2739/2021Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20084/2026Data pubblicazione 16/06/2026360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. (Cass. Sez. 3,28/02/2023, n. 5947, Rv. 667202 - 01).Per il resto (censure ex art. 360 n. 3 c.p.c.) parte ricorrente, nella specie,pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge chevizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con glistessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecitaquesta Corte a una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto(ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emersenel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudiziodi cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel qualeridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fattistorici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore diquesta o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioniespresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al finedi ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasiche nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fosseroancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.Sotto altro profilo parte ricorrente soltanto nella rubrica del motivo fariferimento generico alla norma in tema di interpretazione del contratto, manella lunga esposizione in fatto delle censure relative a tutte lecaratteristiche dell'immobile e ai vizi che si assumono riscontrati, omettedel tutto di affrontare la questione giuridica relativa ai criteri ermeneutici,limitandosi a precisare che il contenuto del contratto nel quale le particongiuntamente definivano le condizioni dell'immobile come “in buono statodi conservazione” avrebbe dovuto più opportunamente essere sottovalutatodai giudici di primo e secondo grado, giacche a tale profilo neppure ilconsulente tecnico d'ufficio avrebbe dato particolare peso. Strutturato inquesti termini il motivo è inammissibile.Numero registro generale 2739/2021Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20084/2026Data pubblicazione 16/06/2026Al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente per cassazionedeve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione(artt. 1362 e segg. c.c.) mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì,a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sisia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbiaapplicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendoconsentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n.17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass.19/07/2016, n. 14715).Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioche quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliorein astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva propostol’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fattoche ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass.03/09/2010, n. 19044).Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in favore del controricorrente in € 4.500,00 per compensi, oltreNumero registro generale 2739/2021Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 20084/2026Data pubblicazione 16/06/2026alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 5 maggio 2026.Il PresidenteLina Rubino