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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30953/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quantorper un verso- avuto riguardo al giudizio di responsabilità, alla valutazione degli elementi probatori diretti a confermare la condotta materiale tenuta dal ricorrente a sostegno della contestata evasione e alla valutazione inerente alla recidiva- sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e.disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; in relazione al dolo, il ricorso introduce profili di contestazione non prospettati con l'appello e comunque a ben vedere/ unicamente inerenti ai tratti costituitivi di matrice oggettiva del reato contestato, per quanto già detto disattesi dalla Corte del merito; in relazione alla mancata applicazione dell'ad 131 bis cp, a prescindere dalle considerazioni spese dalla sentenza gravata, il ricorso, non diversamente dall'appello, manca di precisare, con la dovuta funzionalità, su quali elementi in fatto, evincibili dal tenore oggettivo della condotta o dalla intensità del dolo, possa nel caso legarsi il giudizio di particolare tenuità dell'offesa rivendicato dalla difesa, tali non potendosi ritenere quelli prospettati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 Giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quantorper un verso- avuto riguardo al giudizio di responsabilità, alla valutazione degli elementi probatori diretti a confermare la condotta materiale tenuta dal ricorrente a sostegno della contestata evasione e alla valutazione inerente alla recidiva- sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e.disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; in relazione al dolo, il ricorso introduce profili di contestazione non prospettati con l'appello e comunque a ben vedere/ unicamente inerenti ai tratti costituitivi di matrice oggettiva del reato contestato, per quanto già detto disattesi dalla Corte del merito; in relazione alla mancata applicazione dell'ad 131 bis cp, a prescindere dalle considerazioni spese dalla sentenza gravata, il ricorso, non diversamente dall'appello, manca di precisare, con la dovuta funzionalità, su quali elementi in fatto, evincibili dal tenore oggettivo della condotta o dalla intensità del dolo, possa nel caso legarsi il giudizio di particolare tenuità dell'offesa rivendicato dalla difesa, tali non potendosi ritenere quelli prospettati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 20
Sentenza Cassazione n. 30953/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris