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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05822/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28317-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1780/25/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 28317 sez.

MT - ud. 08-11-2022 -2- R.g. 28317 2021 Agenzia delle entrate C /[OSCURATO:PERSONA] che L'Agenzia delle entrate ricorre contro l'[OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione dell'avviso di rendita catastale con il quale era stata attribuita la categoria D/4 (case di cura ed ospedali) ad un complesso immobiliare adibito a RSA per anziani, modificando la precedente procedura DOCFA di classamento in categoria B/1 (comprensiva di ricoveri ed ospizi) classe 3, a seguito di lavori di ridistribuzione degli spazi interni, ha rigettato l'appello, confermando la sentenza del giudice di prime cure.

La CTR, preso atto della rilevanza da attribuire alla presenza o meno della finalità di lucro, in considerazione della previsione, come autonoma, della categoria B/2 - prevista appunto per le case di cura e ospedali senza fine di lucro, sulla base delle caratteristiche intrinseche dell'immobile, strutturato per ospitare persone - e in assenza di prova di una destinazione ad attività commerciale, ha ritenuto non ravvisabili gli elementi per una collocazione in categoria D/4, confermando la sentenza di primo grado ha respinto l'appello dell'Ufficio.

La CTR ha rilevato che l'Ufficio "non ha offerto alcun elemento per una valutazione circa le oggettive caratteristiche dell'immobile cui pretende di assegnare apoditticamente il fine di lucro, ma si rifugia paradossalmente, nell'enunciazione di elementi che caratterizzano la modalità di esercizio dell'attività espletata da parte dell'ente gestore" senza consentire di valutare la sussistenza degli asseriti "indici di una vocazione commerciale caratterizzante l'immobile", ritenendo non supportata da alcun elemento fattuale la rettifica del classamento da B/1 a D/4.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Considerato che: 1.11 ricorso è affidato a un unico motivo, col quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 10 del r.d.l. n. 652 del 1939 e degli artt. 8, 61 e 62 del d.P.R. n. 1142 del 1949, dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con contestuale violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 1 comma 2 d.lgs. 546/1992, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR falsamente interpretato le indicate disposizioni discostandosi dai principi giurisprudenziali in materia; in particolare non avrebbe considerato che è previsto nello statuto dell'ente la percezione di rette e contribuzioni da parte degli ospiti e contributi da parte di enti pubblici, cori violazione dell'art. 115.

Richiama cass. 24078/2020 e 18842/2021 sussistendo nella fattispecie sia l'intrinseca potenzialità reddituale dell'immobile sia la forma ospedaliera titpica delle RSA, con conseguente violazione dell'art.. 2697 c.c.. 2.A parte i profili di inammissibilità per la commistione nello stesso motivo di diverse deduzioni, il motivo è infondato. 2.1.Va premesso che la legge n. 1142 del 1949, art. 61, prevede che "il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.

Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento".

A norma del successivo art. 62 poi: "La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare". 2.2.Questa Corte (cfr. Cass. 34002/2019; Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015) ha già affermato che "Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd.

"destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica.

Inoltre, "in tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata. (Cass. n. 22103 del 2018; n. 25992/2020; n. 24078/2020)

2.3. La giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dalla ricorrente ha avuto modo di precisare che "Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd.

"destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purchè non in contrasto con la disciplina urbanistica. (cfr. Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015); ed ancora che"In tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata" ([OSCURATO:PERSONA]. n. 22103 / 2018, nr 34002 /2019 e da ultimo n. 13670 del 03/07/2020). 2.4.Non rileva, quindi, né il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento.

Nel quadro generale delle categorie delle unità immobiliari, queste sono distinte in base al criterio della destinazione ordinaria (gruppi A - C), della destinazione speciale (gruppo D) e della destinazione particolare (gruppo E).

Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1141 del 1949 la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori. 2.5.Ebbene la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei criteri normativi applicabili e dei principi summenzionati laddove, ritenuto che per le sue caratteristiche intrinseche ed oggettive la struttura avesse la funzione di ospitare persone, fosse destinata a residenza per anziani, ed in assenza di prova che la stessa fosse strutturata per esigenze di natura commerciale, ha escluso la sussistenza degli elementi per una classificazione in categoria D4.

Inoltre, il riferimento alla qualità soggettiva dell'intestataria dell'attività, ha solo rafforzato tale conclusione, quale argomentazione "ad abundantiarn", senza tuttavia rappresentarne l'unico e decisivo elemento di valutazione.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11.5.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in C. 3.500,00 oltre C. 200 per esborsi, spese ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28317-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1780/25/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 28317 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- R.g. 28317 2021 Agenzia delle entrate C /[OSCURATO:PERSONA] che L'Agenzia delle entrate ricorre contro l'[OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione dell'avviso di rendita catastale con il quale era stata attribuita la categoria D/4 (case di cura ed ospedali) ad un complesso immobiliare adibito a RSA per anziani, modificando la precedente procedura DOCFA di classamento in categoria B/1 (comprensiva di ricoveri ed ospizi) classe 3, a seguito di lavori di ridistribuzione degli spazi interni, ha rigettato l'appello, confermando la sentenza del giudice di prime cure. La CTR, preso atto della rilevanza da attribuire alla presenza o meno della finalità di lucro, in considerazione della previsione, come autonoma, della categoria B/2 - prevista appunto per le case di cura e ospedali senza fine di lucro, sulla base delle caratteristiche intrinseche dell'immobile, strutturato per ospitare persone - e in assenza di prova di una destinazione ad attività commerciale, ha ritenuto non ravvisabili gli elementi per una collocazione in categoria D/4, confermando la sentenza di primo grado ha respinto l'appello dell'Ufficio. La CTR ha rilevato che l'Ufficio "non ha offerto alcun elemento per una valutazione circa le oggettive caratteristiche dell'immobile cui pretende di assegnare apoditticamente il fine di lucro, ma si rifugia paradossalmente, nell'enunciazione di elementi che caratterizzano la modalità di esercizio dell'attività espletata da parte dell'ente gestore" senza consentire di valutare la sussistenza degli asseriti "indici di una vocazione commerciale caratterizzante l'immobile", ritenendo non supportata da alcun elemento fattuale la rettifica del classamento da B/1 a D/4. Il contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che: 1.11 ricorso è affidato a un unico motivo, col quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 10 del r.d.l. n. 652 del 1939 e degli artt. 8, 61 e 62 del d.P.R. n. 1142 del 1949, dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con contestuale violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 1 comma 2 d.lgs. 546/1992, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR falsamente interpretato le indicate disposizioni discostandosi dai principi giurisprudenziali in materia; in particolare non avrebbe considerato che è previsto nello statuto dell'ente la percezione di rette e contribuzioni da parte degli ospiti e contributi da parte di enti pubblici, cori violazione dell'art. 115. Richiama cass. 24078/2020 e 18842/2021 sussistendo nella fattispecie sia l'intrinseca potenzialità reddituale dell'immobile sia la forma ospedaliera titpica delle RSA, con conseguente violazione dell'art.. 2697 c.c.. 2.A parte i profili di inammissibilità per la commistione nello stesso motivo di diverse deduzioni, il motivo è infondato. 2.1.Va premesso che la legge n. 1142 del 1949, art. 61, prevede che "il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento". A norma del successivo art. 62 poi: "La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare". 2.2.Questa Corte (cfr. Cass. 34002/2019; Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015) ha già affermato che "Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica. Inoltre, "in tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata. (Cass. n. 22103 del 2018; n. 25992/2020; n. 24078/2020) 2.3. La giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dalla ricorrente ha avuto modo di precisare che "Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purchè non in contrasto con la disciplina urbanistica. (cfr. Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015); ed ancora che"In tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata" ([OSCURATO:PERSONA]. n. 22103 / 2018, nr 34002 /2019 e da ultimo n. 13670 del 03/07/2020). 2.4.Non rileva, quindi, né il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento. Nel quadro generale delle categorie delle unità immobiliari, queste sono distinte in base al criterio della destinazione ordinaria (gruppi A - C), della destinazione speciale (gruppo D) e della destinazione particolare (gruppo E). Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1141 del 1949 la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori. 2.5.Ebbene la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei criteri normativi applicabili e dei principi summenzionati laddove, ritenuto che per le sue caratteristiche intrinseche ed oggettive la struttura avesse la funzione di ospitare persone, fosse destinata a residenza per anziani, ed in assenza di prova che la stessa fosse strutturata per esigenze di natura commerciale, ha escluso la sussistenza degli elementi per una classificazione in categoria D4. Inoltre, il riferimento alla qualità soggettiva dell'intestataria dell'attività, ha solo rafforzato tale conclusione, quale argomentazione "ad abundantiarn", senza tuttavia rappresentarne l'unico e decisivo elemento di valutazione. 3. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11.5. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in C. 3.500,00 oltre C. 200 per esborsi, spese ge
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