CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 38718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di accertamento dell'impossibilità o inesigibilità della collaborazione con la giustizia, rilevando che l'istante aveva omesso di allegare specifici elementi dai quali dedurre l'effettiva impossibilità o irrilevanza della sua collaborazione. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, lamentando la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa l'ammissibilità ed accoglibilità della richiesta ex art. 58 ter 0.P., nonché vizio di motivazione circa la concedibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi manifestamente infondati in quanto afferenti ad asseriti vizi di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere invece esistente e connotata da lineare e coerente logicità e conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Il secondo motivo di ricorso è inoltre manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo: il titolo di reato in esecuzione (art. 416 cod. pen., aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen.) è ostativo all'applicazione delle misure di cui agli artt. 47 e 50 O.P. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente