CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25314/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ce per le indagini preliminari pressoil Tribunale di Pescaravisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui siè chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’imputato.Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanzadi richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispostodagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedurapenale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 23 ottobre 2025, il giudice per le indagini preliminari delTribunale di Pescara ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc.pen., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa, per ilconcorso nel reato di rapina aggravata e per il reato di cui all’art. 648 cod.pen.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con unico motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione,in relazione all’art. 444 del codice di rito, per avere il giudice omesso di valutaretanto l'esatta qualificazione giuridica del fatto quanto l'applicazione e lacomparazione delle circostanze, con evidenti ricadute sul profilo sanzionatorio.Inoltre, il giudice non ha concesso il rinvio richiesto dalla difesa al fine dellarichiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare,sebbene il pubblico ministero non si fosse opposto all’istanza di rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2. La prima parte del motivo unico di ricorso è aspecifica. Il ricorrentelamenta, infatti, l’omessa valutazione in tema di qualificazione del reato ascritto,senza addurre alcun argomento volto a illustrare per quale alternativaqualificazione giuridica (rispetto alla rapina aggravata, come contestata inrubrica e come coerentemente ritenuta in sentenza) il giudice avrebbe dovutooptare. Lo stesso vale per la doglianza in tema di il giudizio di comparazione tracircostanze: recependo l’accordo negli esatti termini proposti dalle parti, ilgiudice ‒ disapplicata la recidiva, concesse le circostanze attenuanti di cuiall'articolo 62, n. 4 e 62 bis cod. pen. prevalenti sulla contestata aggravante ‒ha determinato la pena esattamente in anni due, mesi otto di reclusione ed euro800 di multa, vale a dire secondo quanto richiesto dalle parti.2.1 La seconda parte del motivo è, del pari, aspecifica. Come emerge dalverbale d’udienza del 23 ottobre 2025, allegato dallo stesso ricorrente, il giudice,a fronte della richiesta di rinvio avanzata dalla difesa, affinché la pena applicataex articolo 444 del codice di rito potesse essere sostituita con la detenzionedomiciliare presso l'abitazione in cui l'imputato era già sottoposto alla misuracautelare, ha replicato, osservando che l'accordo, così come formatosi tra leparti, non prevedeva la richiesta di sostituzione della pena. La decisioneimpugnata è conforme ai principi elaborati da questa Corte, che, nell’evidenziarela natura unitaria del patto intervenuto tra le parti, ha rimarcato anche che larichiesta di sostituzione della pena debba necessariamente ed esplicitamenterientrare nei termini dell’accordo pattuito tra le parti (cfr. Sez. 2, n. 31488 del12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961 – 01: «in tema di patteggiamento, la richiestadell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e nonalternativa a quella di applicazione della pena», «senza possibilità di scindere itermini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista dellaapplicazione della pena concordata»; fattispecie in cui la Corte ha annullatosenza rinvio la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione dellapena detentiva).3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]