CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13635/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 38393/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato continuato di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il suddetto imputato il quale ha dedotto la violazione di legge. Va rilevato che i reati si sono estinti per intervenuta morte dell'imputato, causa di non punibilità che va dichiarata immediatamente in assenza delle condizioni per prosciogliere il prevenuto nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 10/0