Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47197/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica di Bari ricorre avverso l'ordinanza con la quale, in data 18 gennaio 2021, la Corte d'appello di Bari ha accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo in cui lo stesso era stato sottoposto, 1'8 marzo 2002, a misura cautelare custodiale (dapprima inframuraria fino al 2 luglio 2002, poi agli arresti domiciliari, protrattisi fino al 6 dicembre 2002) in relazione a reati p. e p. dagli articoli 416-bis cod. pen. e 74, d.P.R. 309/1990: reati dai quali il Loglisci veniva assolto con sentenza del Tribunale di Bari in data 10 dicembre 2014, divenuta irrevocabile.

L'accoglimento della domanda riparatoria é stato argomentato, nell'essenziale, sulla base del fatto che gli unici elementi d'accusa a carico del Loglisci risultavano essere le chiamate in reità/correità da parte di alcuni collaboratori di giustizia, che ne accreditavano la vicinanza ad esponenti della famiglia Sinisi: dichiarazioni che, però, secondo la Corte di merito, rimanevano prive di riscontri.

2. Nell'unico, ampio motivo di lagnanza, il P.M. ricorrente, dopo aver rivendicato la propria legittimazione a ricorrere avverso l'accoglimento della domanda riparatoria, denuncia vizi essenzialmente di carattere argomentativo nell'ordinanza impugnata, evidenziando che a carico del Loglisci vi erano le accuse di ben 5 collaboratori di giustizia; che egli fu trovato in possesso di «vaglia postali provenienti dalla organizzazione criminale»; che egli aveva certamente frequentato soggetti criminali che si sono pentiti e che lo hanno riconosciuto in fotografia, segno di conoscenza personale e frequentazione; che l'assoluzione é stata pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; e che, infine, «nella sentenza di condanna» si darebbe atto della sua vicinanza ad esponenti del clan Sinisi, sebbene non vi fosse prova della sua partecipazione all'attività criminosa.

Ulteriori censure sono poi rivolte alla liquidazione, da parte della Corte barese, della somma da corrispondere al Loglisci a titolo di indennizzo.

3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é infondato, rasentando anzi la manifesta infondatezza.

Tra gli elementi addotti dal P.M. ricorrente per ottenere l'annullamento dell'ordinanza impugnata non se ne apprezza alcuno che possa rivestire carattere di decisività.

1.1. Invero, le propalazioni dei collaboratori di giustizia vengono indicate come prive di riscontri dalla Corte di merito; ed é evidente che esse, in sé considerate, non costituiscono elemento idoneo a comprovare una condotta dell'instante caratterizzata da dolo o colpa grave, trattandosi per l'appunto di dichiarazioni rese da terze persone descritte come affatto vaghe e non avvalorate da elementi di conferma, neppure in ordine a comportamenti oggettivamente colposi.

1.2. E' affatto generico il riferimento a vaglia postali in possesso del Loglisci, specie se si considera che tali titoli sarebbero stati - non é specificato in che termini - «provenienti dalla organizzazione criminale».

1.3. La frequentazione di soggetti criminali, che certamente - se comprovata -sarebbe potenzialmente suggestiva di un comportamento (quanto meno) gravemente colposo (alle condizioni indicate da ultimo da Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565), risulta in realtà dedotta unicamente dalla circostanza che alcuni pentiti avrebbero riconosciuto in fotografia il Loglisci: elemento, questo, che - diversamente da quanto affermato dal P.M. ricorrente - non può dirsi univocamente dimostrativo di un rapporto di frequentazione, e a ben vedere neppure di conoscenza personale, tra l'instante e costoro.

1.4. I comportamenti precedentemente tenuti dal Loglisci e le sue precedenti condanne, non rientranti nell'oggetto degli addebiti posti a base della misura cautelare di cui oggi egli si duole, non possono essere valorizzati ai fini di una sua condotta ostativa.

1.5. Quanto al riferimento della "provata ma generica vicinanza del prevenuto ad esponenti della famiglia Sinisi" (riferimento che non può all'evidenza essere presente nella "sentenza di condanna", atteso che il Loglisci é stato definitivamente assolto in primo grado), trattasi anche in questo caso di un riferimento affatto generico, che nulla prova circa la sussistenza e la natura dei rapporti dell'instante con soggetti di cui neppure viene indicata l'identità; senza contare che, secondo quanto annotato dalla Corte di merito, «il "padrino" per il conto del quale lo stesso Loglisci avrebbe svolto tale attività» (ossia quella di spaccio, di cui egli era accusato dai collaboratori di giustizia) «era stato a sua volta assolto dai medesimi reati contestati al Loglisci dalla Corte di Assise di Appello di Bari» (pag. 2 ordinanza impugnata).

1.6. Per quanto concerne, infine, il quantum liquidato dalla Corte di merito, le censure del P.M. ricorrente si appalesano di nuovo affatto aspecifiche, non fornendo indicazione alcuna degli elementi non considerati dalla Corte di merito e che avrebbero reso necessaria una diversa e più ridotta liquidazione della somma da corrispondere a titolo di indennizzo.

P.Q.M.

Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica di Bari ricorre avverso l'ordinanza con la quale, in data 18 gennaio 2021, la Corte d'appello di Bari ha accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo in cui lo stesso era stato sottoposto, 1'8 marzo 2002, a misura cautelare custodiale (dapprima inframuraria fino al 2 luglio 2002, poi agli arresti domiciliari, protrattisi fino al 6 dicembre 2002) in relazione a reati p. e p. dagli articoli 416-bis cod. pen. e 74, d.P.R. 309/1990: reati dai quali il Loglisci veniva assolto con sentenza del Tribunale di Bari in data 10 dicembre 2014, divenuta irrevocabile. L'accoglimento della domanda riparatoria é stato argomentato, nell'essenziale, sulla base del fatto che gli unici elementi d'accusa a carico del Loglisci risultavano essere le chiamate in reità/correità da parte di alcuni collaboratori di giustizia, che ne accreditavano la vicinanza ad esponenti della famiglia Sinisi: dichiarazioni che, però, secondo la Corte di merito, rimanevano prive di riscontri. 2. Nell'unico, ampio motivo di lagnanza, il P.M. ricorrente, dopo aver rivendicato la propria legittimazione a ricorrere avverso l'accoglimento della domanda riparatoria, denuncia vizi essenzialmente di carattere argomentativo nell'ordinanza impugnata, evidenziando che a carico del Loglisci vi erano le accuse di ben 5 collaboratori di giustizia; che egli fu trovato in possesso di «vaglia postali provenienti dalla organizzazione criminale»; che egli aveva certamente frequentato soggetti criminali che si sono pentiti e che lo hanno riconosciuto in fotografia, segno di conoscenza personale e frequentazione; che l'assoluzione é stata pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; e che, infine, «nella sentenza di condanna» si darebbe atto della sua vicinanza ad esponenti del clan Sinisi, sebbene non vi fosse prova della sua partecipazione all'attività criminosa. Ulteriori censure sono poi rivolte alla liquidazione, da parte della Corte barese, della somma da corrispondere al Loglisci a titolo di indennizzo. 3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato, rasentando anzi la manifesta infondatezza. Tra gli elementi addotti dal P.M. ricorrente per ottenere l'annullamento dell'ordinanza impugnata non se ne apprezza alcuno che possa rivestire carattere di decisività. 1.1. Invero, le propalazioni dei collaboratori di giustizia vengono indicate come prive di riscontri dalla Corte di merito; ed é evidente che esse, in sé considerate, non costituiscono elemento idoneo a comprovare una condotta dell'instante caratterizzata da dolo o colpa grave, trattandosi per l'appunto di dichiarazioni rese da terze persone descritte come affatto vaghe e non avvalorate da elementi di conferma, neppure in ordine a comportamenti oggettivamente colposi. 1.2. E' affatto generico il riferimento a vaglia postali in possesso del Loglisci, specie se si considera che tali titoli sarebbero stati - non é specificato in che termini - «provenienti dalla organizzazione criminale». 1.3. La frequentazione di soggetti criminali, che certamente - se comprovata -sarebbe potenzialmente suggestiva di un comportamento (quanto meno) gravemente colposo (alle condizioni indicate da ultimo da Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565), risulta in realtà dedotta unicamente dalla circostanza che alcuni pentiti avrebbero riconosciuto in fotografia il Loglisci: elemento, questo, che - diversamente da quanto affermato dal P.M. ricorrente - non può dirsi univocamente dimostrativo di un rapporto di frequentazione, e a ben vedere neppure di conoscenza personale, tra l'instante e costoro. 1.4. I comportamenti precedentemente tenuti dal Loglisci e le sue precedenti condanne, non rientranti nell'oggetto degli addebiti posti a base della misura cautelare di cui oggi egli si duole, non possono essere valorizzati ai fini di una sua condotta ostativa. 1.5. Quanto al riferimento della "provata ma generica vicinanza del prevenuto ad esponenti della famiglia Sinisi" (riferimento che non può all'evidenza essere presente nella "sentenza di condanna", atteso che il Loglisci é stato definitivamente assolto in primo grado), trattasi anche in questo caso di un riferimento affatto generico, che nulla prova circa la sussistenza e la natura dei rapporti dell'instante con soggetti di cui neppure viene indicata l'identità; senza contare che, secondo quanto annotato dalla Corte di merito, «il "padrino" per il conto del quale lo stesso Loglisci avrebbe svolto tale attività» (ossia quella di spaccio, di cui egli era accusato dai collaboratori di giustizia) «era stato a sua volta assolto dai medesimi reati contestati al Loglisci dalla Corte di Assise di Appello di Bari» (pag. 2 ordinanza impugnata). 1.6. Per quanto concerne, infine, il quantum liquidato dalla Corte di merito, le censure del P.M. ricorrente si appalesano di nuovo affatto aspecifiche, non fornendo indicazione alcuna degli elementi non considerati dalla Corte di merito e che avrebbero reso necessaria una diversa e più ridotta liquidazione della somma da corrispondere a titolo di indennizzo. P.Q.M. Ri
Sentenza Cassazione n. 47197/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris