CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24497/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27187del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma al Viale del Policlinico n. 131; -ricorrente- Oggetto:Tributi revocazione Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 3000/06/2021, depositata in data 2 a prile 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -con sentenza n. 4350/03/2018 depositata il 30.04.2018, la Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’atto di intimazione di pagamento in considerazione dell’annullamento, in forza delle sentenze della CTR Campania (n. 6059/24/17 e 10154/24/17), dei due prodromici avvisi di accertamento(n. 30488 e n. 54159) in materia di dazi e Iva all’importazione; -avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania che,con la sentenza n. 3270/11/2019, depositata il 15 aprile 2019,lo accoglieva risultando proposto ricorso per cassazione avverso entrambe le sentenze(n. 6059/24/17 e 10154/24/17) favorevoli alla contribuente di annullamento dei prodromici avvisi ed essendo rimessa alla sola Autorità doganale la facoltà di sospendere, in pendenza di giudizio, la riscossione delle proprie pretese erariali; - avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1,n. 4 c.p.c. dinanzi alla CTR della Campania che, con sentenza n. 3000/06/2021, depositata in data 2 aprile 2021, lo rigettava; -avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; -resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; è rimasta intimata l’Agenzia delle entrate-riscossione (ADER); - la ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contenderestante la inefficacia dell’atto di intimazione non risultando dall’estratto di ruolo di ADER alcuna pendenza a carico della contribuente (a seguito di sentenza favorevole,per l’avviso di rettifica n.54159, l’importo era pari a zero mentre , per il n. 304 88 , lo stesso era pari a euro 12,99) ed essendo decorsi i termini senza che alcuna azione esecutiva fosse stata intrapresa; [OSCURATO:PERSONA] -quanto all’istanza di cessazione della materia del contenderela stessa è motivata, in sostanza , dalla asserita inefficacia dell’atto di intimazione impugnato non sussistendo alcuna pendenza a carico della contribuente (per essere, a seguito di sentenza favorevole l’importo dell’avviso di rettifica n. 54159 pari a zero mentrequello dell’avviso n. 30488 pari a euro 12,99) e non essendo stata esperita alcuna azione esecutiva; secondo l'orientamento costante di questa Corte «Nel processo tributario, come in quello civile, la cessazione della materia del contenderepresuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione» (Cass., Sez. 6 -5, n. 5188 del 16/03/2015, Rv. 634695; in termini, Cass. n. 13217 e n. 27598 del 2013, n. 16150 del 2010, n. 10553 del 2009, n. 909 del 2006, n. 11962 del 2005, nonché Cass., U., n. 13969 del 2004), precisandosi che «Nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio non si verifica la cessazione della materia del contendere (che presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito» (Cass., Sez. 3, n. 15705 del 08/11/2002, Rv. 558347; in termini già Cass., Sez. I, n. 3482 del 08/06/1985, Rv. 441115, nonché Sez. 2, n. 26005 del 23/12/2010, Rv. 615873); orbene, in forza dell’applicazione di detti principi alla fattispecie analoga in esame - in cui viene prospettata la “inefficacia” dell’avviso di intimazione impugnato per mancanza di alcuna pendenza in danno della contribuente (a seguito di sentenza favorevole per l’avviso 54159 e istanza di rateizzo) e per mancato espletamento di alcuna azione esecutiva - non è dato ravvisare i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere; -con il primo motivo del ricorso si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 64 del d.lgs. n. 546/1992 e 395, n. 4 c.p.c. per avere la CTR rigettato il ricorso nonostante - come denunciato quali motivi di revocazione - l’omessa valutazione –e, dunque , l’errore sui fatti di causa - da parte del giudice di appello (nella sentenza n. 3270/11/2019) 1) delle sentenze favorevoli alla contribuente relative agli atti di rettifica sottesi all’intimazione (in particolare, per l’avviso n. 54159 la sentenza della Corte di cassazione n. 33287/2019 depositata il 17 dicembre 2019 aveva rigettato il ricorso dell’Agenzia delle dogane),alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, agli atti prodromici di rettifica e alle illegittime azioni cautelari avviate dall’allora [OSCURATO:PERSONA], 2) della mancata richiesta di idonea garanzia nel primo atto difensivo; 3) del rateizzo effettuato dalla contribuente nonostante le sentenze a lei favorevoli; nonché nonostante l’ errore di fatto de l giudice di appello nella sentenzan. 3270/11/2019 nell’avere affermato che “ al contrario di quanto opinato dall’appellato, non poteva essere revocato in dubbio che l’art. 45 della norma comunitaria [ Reg. UE n. 952/2013] con il termine decisione non intendesse affatto riferirsi ad una pronuncia giurisdizionale ma ad un atto amministrativo proveniente dall’Autorità doganale” sebbene si trattasse di errore di interpretazione dell’Agenzia delle dogane e non della contribuente; - il motivo è , in parte , inammissibile , in parte , infondato; -occorre premettere che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio formatosi sulla base di una valutazione (cfr, ex plurimis, Cass. sez. 6- 5, n. 18254 del 2022; Cass. civ. sentt. nn. 13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass.civ. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001); -la Cassazione ha osservato che l'errore di fatto revocatorio deve risultare dagli atti o documenti della causa: "vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti unadalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti" (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 2016; v. sulla distinzione tra errore materiale e errore revocatorio,da ultimo Cass. SU, Ord . n. 12210 del 14/04/2022). In particolare, l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 16439 del 10 /06/2021 ) ; -la Corte ha, quindi, evidenziato che "in generale l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa" (tra le ultime v. Cass. n. 14656 del 2017). Ne consegue che "non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale -quand'anche risulti errata - di revocazione" (Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013; da ultimo, nello stesso senso, Cass., sez. L, n. 8828 del 2017; Cass. n. 27570 del 2018; n. 26892 del 2019). In particolare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013, n. 16003 del 2011) fuoriesce dal travisamento rilevante ogni errore che attinga la interpretazione del quadro processuale che esso denunziava, in coerenza con una scelta che deve lasciar fermo il valore costituzionale della insindacabilità delle valutazioni di fatto e di diritto della Corte di legittimità (Cass. 14088/2018; Cass. sez. 6-5, n. 18254 del 2022);-èdunque inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass.09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass.12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un.30/10/2008, n. 26022); - infondato è il motivo di ricorso nella parte in cui denuncia l’erronea applicazione da parte della CTR adita in sede di revocazione degli artt. 64 del d.lgs. n. 546/1992 e 395, n. 4 c.p.c. per avere il giudice di appello (nella sentenza n. 3270/11/2019) omesso di valutare – incorrendo in un errore suifatti di causa- le sentenze favorevoli alla contribuente relative alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (CTR n. 718/08/2019), agli atti prodromici di rettifica e alle illegittime azioni cautelari avviate dall’allora [OSCURATO:PERSONA]; al riguardo, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nell’escludere l’assunto vizio revocatorio affermando che “il non avere (il giudice di appello nella sentenza n. 3270/11/2019)tenuto conto dei precedenti favorevoli non significava disconoscere l’esisten za di un fatto ma piuttosto era riconducibile alla discrezionalità del giudice nella valutazione delle circostanze”; il che presupponeva(in disparte la sentenza della Corte di Cassazione n. 33287/2019 depositata il 17 dicembre 2019 successivamente al deposito in data 15.4.2019 della sentenza della CTR Campania n. 3270/11/2019)una valutazione da parte del giudice di appello, nella sentenza n. 3270/11/2019, degli atti di giudizio escludendo in radice l'astratta configurabilità della "svista percettiva" dedotta a fondamento dell'errore revocatorio (in tal senso, Cass. n. 10110 del 2017; Cass. n. 24116 del 2017);-inammissibile, in quanto non attinente al d ecisum , si profila il motivo nella parte in cui denuncia l’erronea applicazione delle norme in tema di revocazione da parte della CTR quanto al rigetto del motivo di censura con cui era statodedotto l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di appello (nella sentenza n. 3270/11/2019) nell’affermare che “al contrario di quanto opinato dall’appellato, non poteva essere revocato in dubbio che l’art. 45 della norma comunitaria [ Reg. UE n. 952/2013] con il termine decisione non intendesse affatto riferirsi ad una pronuncia giurisdizionale ma ad un atto amministrativo proveniente dall’Autorità doganale”; invero, sul punto, la CTR in sede di revocazione ha disatteso la censura in quanto “lo stesso motivo evidenziato ai fini della richiesta di revocazione costituiva all’evidenza una valutazione del Collegio sul significato del termine “decisione“ come pronuncia giurisdizionale ma che tuttavia non cambiava l’assetto dell’intero percorso motivazionale che precedeva e seguiva la locuzione ma rappresentava un obiter dictum non spiegante alcuna rilevanza sulla decisione assunta fondata sulla compiuta analisi di fatti illustrata nei capoversi precedenti a quella valutazione e comunque non integrava certamente un errore di fatto; il motivo è stato, pertanto, rigettato sul presupposto che la valutazione del Collegio sul significato del termine “decisione” di cui all’art. 45 del Reg UE n. 952/2013 avesse costituito un obiter dictum il che non poteva comunque , in ipotesi, concretare, in ossequio ai principi sopra richiamati, per difetto del requisito di decisività, un errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR in sede di revocazione condannato la contribuente al pagamento delle spese processuali sebbene l’Ufficio si fosse costituito a mezzo propri funzionari interni;- il motivo - con il quale si denu ncia la erroneità della pronuncia sulle spese per l’assunta non debenza delle stesse allorquando l’Ufficio si costituisca con funzionari interni e non già per erroneità di liquidazione nel quantum- è infondato; -questa Corte ha chiarito che i n tema di contenzioso tributario, all'Amministrazione finanziaria (nella specie, l'Agenzia delle Dogane) assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione delle spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionali medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24675del 23/11/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23055 del 17/09/2019; Cass. Sez. 5 , Ordin. n. 27634 del 11/10/2021). - come precisato da Cass. n. 20590 del 2021, quindi, il tema della condanna alle spese è stata, nel tempo, specificamente affrontato con vari interventi legislativi; il decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437 coordinato con la legge di conversione 24 ottobre 1996 n. 556 prevedeva all'art. 12. (Modifiche alla disciplina sul processo tributario) comma 1 lett. b) quanto segue: «Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»; con successiva modifica, a far data dal 1.1.2013, in forza della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'art. 1 comma 32, la disposizione veniva così precisata: «Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto»; - infine, con la disposizione attualmente vigente, di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, con decorrenza 01/01/2016, all'art. 9 comma 1 lett. f) n. 2-sexies, attualmente in vigore, si prevede che «nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»; -pur con alcune varianti, attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi, il principio della ripetibilità delle spese, in caso di contenzioso con enti, assistiti da propri funzionari, è stato sempre confermato, e per completezza, non va omesso che del tema è stata investita anche la Corte Costituzionale (ord. 8/10/2010, n. 292), che, tuttavia, non ha esaminato la questione nel merito, avendo ritenuto il quesito proposto manifestamente inammissibile per carenza di chiarezza motivazionale nell'ordinanza di rimessione; -considerato che in tutte le disposizioni che si sono succedute, pur mantenendo costante il parametro del compenso spettante agli avvocati, si sia stabilito che il compenso debba essere riconosciuto, è evidente che, in materia tributaria, il processo ha una sua autonomia, non solo per specifiche disposizioni normative, ma anche, evidentemente, per la gestione del processo stesso, che, al di là di quello che avviene nel contesto di altri procedimenti, richiede una particolare competenza nella trattazione, sia che ci si trovi in presenza di difesa tecnica, sia che questa difesa„ sulla base delle stesse norme procedurali, sia svolta da un funzionario o dipendente all'uopo delegato; -sotto altro profilo, va evidenziato come la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 117 del 1999, investita, tra l'altro, del tema della disparità di trattamento tra la normativa di cui all'art. 23 legge n. 689/81 (modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 c.p.c., in ragione dell'inoperatività dell'onere delle spese processuali a carico del soccombente, abbia ritenuto la manifesta infondatezza della questione, in ragione del riconoscimento al legislatore della più ampia discrezionalità nel dettare le norme processuali, con il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, ed in particolare, la Corte ha affermato che: a) l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile; che b) il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio; che, infine, c) un modello processualenon necessariamente deve costituire un parametro per un rito diverso, essendo giustificata la non simmetrica costruzione delle norme processuali in tema di spese di lite, allorquando esse si sostanzino in strumenti processuali ricollegati a differenti sistemi, in sé compiuti ed affatto autonomi, diretti a regolare materie non omogenee; -in tal senso, la Corte ha fatto esplicito riferimento al processo tributario (art. 15 d.lgs n. 546/1992), indicandolo come riferimento inidoneo per ritenere sussistente la violazione del principio di uguaglianza tra le norme citate; -da quanto argomentato, si evince la particolarità normativa prevista in materia di spese e compensi processuali nell'ambito del processo tributario, che, come visto, è stata mantenuta costante nel tempo e che impedisce di decidere in senso difforme, in violazione di una volontà chiaramente espressa dal legislatore, e si deve, quindi, anche in questa sede, in aderenza al dettato normativo, riconoscere come corretta la condanna alle spese in favore dell'amministrazione finanziaria; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spesedel giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00 per compensioltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'ar