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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12983/2026

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to a ROMA il 26/05/1995 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state ribadite con memoria, rilevato con i primi due motivi la ricorrente ha contestato la legittimità della motivazione relativa all'identificazione instando per una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza indicare e criticità decisive del percorso logico posto a sostegno della decisione di conferma della responsabilità; contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello ha offerto una persuasiva motivazione alla mancata indicazione degli "enormi" tatuaggi sul collo presentati dalla [OSCURATO:PERSONA]; la Corte ha, infatti, persuasivamente ritenuto - in mancanza di allegazioni contrarie - che tali tatuaggi fossero stati effettuati dopo la rapina; era per tale ragione che gli offesi avevano effettuato il riconoscimento indicando solo i tatuaggi risalenti, ovvero una collana sul collo ed una lacrima sul volto; la Corte di appello riteneva pertanto che, anche tenuto conto della concitazione generata dall'azione predatoria, le dichiarazioni ricognitive fossero pienamente credibili (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che anche il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. non supera la soglia di ammissibilità in quanto, con lo stesso, si propone una non consentita rivalutazione delle emergenze processuali senza il confronto con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte sul punto contestato fondata sulla valorizzazione del danno morale cagionato, ostativo alla concessione del beneficio invocato (pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso - le cui ragioni sono state ribadite con memoria - debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a ROMA il 26/05/1995 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state ribadite con memoria, rilevato con i primi due motivi la ricorrente ha contestato la legittimità della motivazione relativa all'identificazione instando per una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza indicare e criticità decisive del percorso logico posto a sostegno della decisione di conferma della responsabilità; contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello ha offerto una persuasiva motivazione alla mancata indicazione degli "enormi" tatuaggi sul collo presentati dalla [OSCURATO:PERSONA]; la Corte ha, infatti, persuasivamente ritenuto - in mancanza di allegazioni contrarie - che tali tatuaggi fossero stati effettuati dopo la rapina; era per tale ragione che gli offesi avevano effettuato il riconoscimento indicando solo i tatuaggi risalenti, ovvero una collana sul collo ed una lacrima sul volto; la Corte di appello riteneva pertanto che, anche tenuto conto della concitazione generata dall'azione predatoria, le dichiarazioni ricognitive fossero pienamente credibili (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che anche il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. non supera la soglia di ammissibilità in quanto, con lo stesso, si propone una non consentita rivalutazione delle emergenze processuali senza il confronto con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte sul punto contestato fondata sulla valorizzazione del danno morale cagionato, ostativo alla concessione del beneficio invocato (pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso - le cui ragioni sono state ribadite con memoria - debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12983/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris