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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08642/2026

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 15/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; viste le conclusioni datate 10712/2025 a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo in parziale riforma della sentenza (di assoluzione per il reato di cui all'art. 518 quater cod. pen.) emessa in data 25/01/2024 dal Tribunale di Marsala, impugnata dal Pubblico ministero del medesimo tribunale, ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. così riqualificato il fatto, originariamente contestato come reato ex art. 518 bis cod. pen., accertato in Mazara del Vallo il 17/12/2021 per il rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di beni culturali appartenenti allo Stato (quattro anfore e undici frammenti di altre anfore in terracotta), con conferma della confisca dei reperti.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto presupposto, non essendo individuato né il delitto da cui i reperti deriverebbero - che, solo in via presuntiva, sarebbe quello di furto di beni culturali - né i suoi autori; inoltre, sotto il profilo soggettivo, la motivazione sarebbe carente ed illogica, omettendo di considerare elementi dirimenti in favore della buona fede dell'imputato ed in contrasto conia consapevolezza della provenienza illecita dei beni e della volontà di occultamento, ossia la dichiarazione dell'imputato stesso di avere ricevuto i beni nel 1971 come dono nuziale dal padre, che a sua volta li aveva avuti dal padre, ed il fatto che i reperti erano esposti pubblicamente (come si desume dalle fotografie dell'annuncio di vendita dell'immobile in cui si trovavano).

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazioneii sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'omessa valutazione dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato, considerato che, alla luce di quanto dichiarato dall'imputato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ossia di avere ricevuto le anfore come dono nuziale dal padre il 04/10/1971) la condotta si sarebbe consumata oltre cinquant'anni fa e quindi il termine di prescrizione (di dieci anni) sarebbe ampiamente spirato prima dell'accertamento del 2021.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., che, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere valutata alla luce di vari elementi fattuali favorevoli come la tenuità dell'offesa (per la buona fede, la gravità modesta, l'esposizione dei reperti, la collaborazione) e la non abitualità della condotta.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., pur avendo la Corte territoriale affermato, nella motivazione, la contenuta gravità dell'offesa, tenuto conto dell'integràle recupero dei reperti, del comportamento collaborativo dell'imputato, che consegnava spontaneamente i beni, e dell'esposizione pubblica dei reperti anche su internet: tali elementi, assume la difesa, valorizzati ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, avrebbero dovuto condurre anche al riconoscimento dell'attenuante in questione; infine, la difesa aggiunge che l'art.648, quarto comma, cod. pen. è stato modificato dal d.

Igs. 08/11/2021 n. 195; la versione previgente prevedeva la pena della reclusione fino a sei anni e della multa fino a 516,00 euro, mentre l'attuale formulazione, vigente dal 2021, ha aumentato il massimo edittale della multa, prevedendo la pena della reclusione fino a sei anni e della multa fino a 1.000,00 euro in caso di beni provenienti da delitto; secondo la contestazione i reperti sono stati rinvenuti nel 2021, ma il ricorrente ha dichiarato che i beni gli furono donati dal padre nel 1971; ne deriverebbe che la data di commissione del reato di ricettazione si collocherebbe, quantomeno, in un periodo ampiamente anteriore alla riforma del 2021, con la conseguenza che dovrebbe comunque essere applicata, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. la formulazione più favorevole ossia quella previgente con il limite massimo di 516,00 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo motivo di ricorso appare fondato ed è assorbente rispetto agli altri motivi.

2. Sul punto della prescrizione del delitto di ricettazione per la mancata individuazione di una data certa di consumazione del reato sollevato dal ricorrente, va ricordato che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che "l'onere di provare con precisione l'epoca del fatto non grava sull'imputato, bensì sull'accusa, sicché in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, per il principio del favor rei va dichiarata l'estinzione del reato per compiuta prescrizione", quando l'incertezza assoluta non sia superabile, neppure attraverso deduzioni logiche (cfr., ad es., Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Rv. 285953 - 01, Gueye; Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, Rv. 281535 - 01, P.; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983).

Infatti, poiché il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si perfeziona allorché l'agente riceva le cose di illecita provenienza, a nulla rileva il momento in cui esse vengano rinvenute in suo possesso o ne sia accertata la detenzione, cosicché ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, .in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307; Sez. 2, n. 31946 del 24/05/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 267480).

2.1. Nella specie, invece, i giudici di merito hanno di fatto ritenuto che la data di consumazione del reato coincidesse con quella del rinvenimento del bene nella disponibilità dell'imputato, p.ur ammettendo che egli potrebbe anche effettivamente avere ereditato i beni dal nonno per il tramite del padre, in occasione delle proprie nozze avvenute nel 1971, ritenendo indubbio che l'imputato si fosse quantomeno rappresentato la concreta possibilità della provenienza illecita dei beni (p. 5 sentenza impugnata: "Anche a voler ritenere, per ipotesi, che l'odierno imputato abbia effettivamente "ereditato" queste quattro anfore e i frammenti di anfora dal nonno, per il tramite del padre ..").

Si tratta, peraltro, di un ragionamento contraddittorio, laddove, da un lato, a fronte della sollecitazione difensiva, si ammette che la data di consumazione del reato possa essere antecedente a quella contestata e, segnatamente, risalente ad un'epoca tale da essere maturato il termine di prescrizione e, dall'altro, il tema non viene concretamente affrontato, ritenendolo, comunque, superato dalla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, nella forma del dolo eventuale per essersi l'imputato "quantomeno rappresentato la concreta possibilità della provenienza illecita delle res, accettandone consapevolmente il rischio (p. 5 sentenza impugnata).

5. Alla luce di tali considerazioni, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Gli altri motivi rimangono assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza Impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 15/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; viste le conclusioni datate 10712/2025 a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo in parziale riforma della sentenza (di assoluzione per il reato di cui all'art. 518 quater cod. pen.) emessa in data 25/01/2024 dal Tribunale di Marsala, impugnata dal Pubblico ministero del medesimo tribunale, ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. così riqualificato il fatto, originariamente contestato come reato ex art. 518 bis cod. pen., accertato in Mazara del Vallo il 17/12/2021 per il rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di beni culturali appartenenti allo Stato (quattro anfore e undici frammenti di altre anfore in terracotta), con conferma della confisca dei reperti. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto presupposto, non essendo individuato né il delitto da cui i reperti deriverebbero - che, solo in via presuntiva, sarebbe quello di furto di beni culturali - né i suoi autori; inoltre, sotto il profilo soggettivo, la motivazione sarebbe carente ed illogica, omettendo di considerare elementi dirimenti in favore della buona fede dell'imputato ed in contrasto conia consapevolezza della provenienza illecita dei beni e della volontà di occultamento, ossia la dichiarazione dell'imputato stesso di avere ricevuto i beni nel 1971 come dono nuziale dal padre, che a sua volta li aveva avuti dal padre, ed il fatto che i reperti erano esposti pubblicamente (come si desume dalle fotografie dell'annuncio di vendita dell'immobile in cui si trovavano). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazioneii sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'omessa valutazione dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato, considerato che, alla luce di quanto dichiarato dall'imputato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ossia di avere ricevuto le anfore come dono nuziale dal padre il 04/10/1971) la condotta si sarebbe consumata oltre cinquant'anni fa e quindi il termine di prescrizione (di dieci anni) sarebbe ampiamente spirato prima dell'accertamento del 2021. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., che, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere valutata alla luce di vari elementi fattuali favorevoli come la tenuità dell'offesa (per la buona fede, la gravità modesta, l'esposizione dei reperti, la collaborazione) e la non abitualità della condotta. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., pur avendo la Corte territoriale affermato, nella motivazione, la contenuta gravità dell'offesa, tenuto conto dell'integràle recupero dei reperti, del comportamento collaborativo dell'imputato, che consegnava spontaneamente i beni, e dell'esposizione pubblica dei reperti anche su internet: tali elementi, assume la difesa, valorizzati ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, avrebbero dovuto condurre anche al riconoscimento dell'attenuante in questione; infine, la difesa aggiunge che l'art.648, quarto comma, cod. pen. è stato modificato dal d. Igs. 08/11/2021 n. 195; la versione previgente prevedeva la pena della reclusione fino a sei anni e della multa fino a 516,00 euro, mentre l'attuale formulazione, vigente dal 2021, ha aumentato il massimo edittale della multa, prevedendo la pena della reclusione fino a sei anni e della multa fino a 1.000,00 euro in caso di beni provenienti da delitto; secondo la contestazione i reperti sono stati rinvenuti nel 2021, ma il ricorrente ha dichiarato che i beni gli furono donati dal padre nel 1971; ne deriverebbe che la data di commissione del reato di ricettazione si collocherebbe, quantomeno, in un periodo ampiamente anteriore alla riforma del 2021, con la conseguenza che dovrebbe comunque essere applicata, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. la formulazione più favorevole ossia quella previgente con il limite massimo di 516,00 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo motivo di ricorso appare fondato ed è assorbente rispetto agli altri motivi. 2. Sul punto della prescrizione del delitto di ricettazione per la mancata individuazione di una data certa di consumazione del reato sollevato dal ricorrente, va ricordato che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che "l'onere di provare con precisione l'epoca del fatto non grava sull'imputato, bensì sull'accusa, sicché in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, per il principio del favor rei va dichiarata l'estinzione del reato per compiuta prescrizione", quando l'incertezza assoluta non sia superabile, neppure attraverso deduzioni logiche (cfr., ad es., Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Rv. 285953 - 01, Gueye; Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, Rv. 281535 - 01, P.; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983). Infatti, poiché il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si perfeziona allorché l'agente riceva le cose di illecita provenienza, a nulla rileva il momento in cui esse vengano rinvenute in suo possesso o ne sia accertata la detenzione, cosicché ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, .in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307; Sez. 2, n. 31946 del 24/05/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 267480). 2.1. Nella specie, invece, i giudici di merito hanno di fatto ritenuto che la data di consumazione del reato coincidesse con quella del rinvenimento del bene nella disponibilità dell'imputato, p.ur ammettendo che egli potrebbe anche effettivamente avere ereditato i beni dal nonno per il tramite del padre, in occasione delle proprie nozze avvenute nel 1971, ritenendo indubbio che l'imputato si fosse quantomeno rappresentato la concreta possibilità della provenienza illecita dei beni (p. 5 sentenza impugnata: "Anche a voler ritenere, per ipotesi, che l'odierno imputato abbia effettivamente "ereditato" queste quattro anfore e i frammenti di anfora dal nonno, per il tramite del padre .."). Si tratta, peraltro, di un ragionamento contraddittorio, laddove, da un lato, a fronte della sollecitazione difensiva, si ammette che la data di consumazione del reato possa essere antecedente a quella contestata e, segnatamente, risalente ad un'epoca tale da essere maturato il termine di prescrizione e, dall'altro, il tema non viene concretamente affrontato, ritenendolo, comunque, superato dalla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, nella forma del dolo eventuale per essersi l'imputato "quantomeno rappresentato la concreta possibilità della provenienza illecita delle res, accettandone consapevolmente il rischio (p. 5 sentenza impugnata). 5. Alla luce di tali considerazioni, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Gli altri motivi rimangono assorbiti. P.Q.M. Annulla la sentenza Impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altr
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